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Le novità della legge di bilancio 2017 per l’opzione donna   

Dott. Francesco Disano

La legge 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio2017 ) “sposta in avanti“  di altri 7 mesi la possibilità, per le lavoratrici dipendenti, di avvalersi dell'opzione per il calcolo contributivo. Dal 1° gennaio 2017  è prevista  una ulteriore estensione del regime sperimentale donna. A differenza  della  previgente  normativa, ora anche le dipendenti che risultano essere nate nell'ultimo trimestre del 1958  potranno fruire dell'opzione donna, a condizione, però, di aver maturato  35 anni di contributi entro il 31.12 2015.

La modifica è contenuta nell'articolo 1, comma  222 della precitata  precitata  legge  n. 232/2016 con il quale il legislatore ha stabilito l'estensione dell'opzione  “alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015, i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Quindi, nel 2017 l'opzione potrà essere esercitata dalle dipendenti, anche del pubblico impiego, che hanno maturato  57 anni di età  unitamente ad  almeno 35 anni di contributi al 31.12. 2015. Rimangono fermi gli incrementi delle speranze di vita ai fini dell'accesso alla pensione, nonché la finestra mobile.  Il successivo comma 223 della legge n. 232/2016 precisa, infatti, che "restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243".

Dalle esplicitazioni fin qui esposte, si deduce che le dipendenti della pubblica  amministrazione nate nell'ultimo trimestre del 1958 hanno maturato il diritto all'opzione entro il 31 luglio 2016  , considerato  che è  necessario prendere  atto degli  gli effetti dell’adeguamento delle  aspettative  di  vita  di 3 mesi nel 2013  e di ulteriori 4 mesi nel 2016, per  un  totale di 7 mesi. Concretamente, la dipendente  nata il 31 dicembre 1958, maturerà, pertanto, il diritto il 31 luglio 2016 e potrà ottenere l'erogazione della pensione dopo altri 12 mesi, vale a dire dal 1° agosto 2017 La modifica è stata finanziata con 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2022. La sperimentazione, allo stato attuale,  non  va  oltre, visto che il Governo non ha previsto la possibilità di una ulteriore prosecuzione oltre il 31.12. 2015, come previsto dalla legge n. 243/04, proroga che avrebbe incluso anche le nate dopo il 1958. 

Appare opportuno, a questo punto, che ogni  dipendente  interessata dovrà porre  la  massima  attenzione  e  ponderare  l'opportunità  che  la  normativa  offre, anche e  soprattutto  alla luce delle novità aggiuntive contenute nella legge di bilancio. L'opzione donna, come  è  noto, comporta una riduzione definitiva dell'assegno di quiescenza  a causa del ricalcolo con le regole del sistema contributivo.  Tale  riduzione, infatti, è  tanto più  elevata  e  consistente quanto maggiore è la quota dell'assegno determinata con il sistema retributivo , cioè gli  anni  contributivi in  possesso   fino  alla  data  del  31.12.1995 .Per  rendere  ancor  più  chiaro  l’impatto   che  il calcolo  contributivo  può  determinare, soffermiamo  la  nostra attenzione  su un  esempio .

* dipendente nata il  05.11.1958  con  15  anni  di  contributi al  31.12.1995 .

-Al  31.12.2015  ha cumulato  una  anzianità contributiva  pari  a  35  anni ;

-Al  05.06.2016 ( quindi,  entro  il  31.07.2016 )  ha maturato  un’età anagrafica  pari  ad  57  anni  e   mesi  7 .

-Può accedere  al  pensionamento mediante  l’opzione  donna, a decorrere  dal 06.06.2017, dovendo  scontare  la  finestra  mobile  pari a  12  mesi .

In questo caso, la penalizzazione sul trattamento di quiescenza  sarà  molto  consistente,  perché   al  segmento riferentesi all’arco temporale cha  va  dal  01.01.1996  al  05.06.2017 (anni 21 mesi 05 e giorni  04 ), calcolato  con il sistema  contributivo, viene ad  aggiungersi l’altro  arco  temporale  fino  al 31.12.1995, pari  a  15  anni, anch’esso  calcolato  col il  sistema  contributivo, laddove nel calcolo  di  un  normale  trattamento  pensionistico sarebbe  stato, invece,  calcolato  con il  sistema  retributivo.  Trattandosi, perciò di 15  anni, calcolati  con  il contributivo, la  penalizzazione  risulterà  molto  elevata .     Certamente il “rovescio  della medaglia” ci  conduce  anche  ad  altre  considerazioni .

1) La scelta dell’opzione donna può portare ad un anticipo dell'età pensionabile  significativo,  rispetto alle previsioni di  cui  alla  legge  n. 2014/2011 (c.d. “legge Fornero” ): dai 7 agli 8  anni, tenuto  conto  che   per  il  triennio  2016/2018  l'età pensionabile di vecchiaia  per le  dipendenti del settore pubblico è fissata a 66 anni e 7 mesi .

2) Dal prossimo 1° maggio 2017 l'opzione va valutata   con la possibilità, alternativa, di chiedere l'Ape sociale o l'Ape volontario, in attesa di conseguire la pensione con le regole Fornero. In entrambi i casi bisognerà raggiungere un'età di almeno 63 anni, dunque un'età sicuramente superiore a quella per effettuare l'opzione. 

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