LA STABILIZZAZIONE DIRETTA
Possono essere stabilizzati i collaboratori coordinati e continuativi che hanno maturato almeno 3 anni di anzianità presso l’ente locale?
La stabilizzazione diretta di cui al comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 richiede la maturazione di almeno 3 anni di anzianità presso lo stesso ente come lavoratore subordinato. Sulla base delle previsioni di cui al comma 2 del citato articolo i cococo possono partecipare ai concorsi riservati per le stabilizzazioni
L’incentivo delle funzioni tecniche
Di Arturo Bianco
Arrivano le prime indicazioni da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sull’applicazione delle disposizioni che regolamentano la incentivazione delle funzioni tecniche dopo le novità introdotte dalla legge n. 208/2017, cd di bilancio 2018, che ha con il comma 526 introdotto delle modifiche all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono fino ad ora state rese note due deliberazioni di sezioni regionali: ambedue considerano queste risorse al di fuori del tetto del fondo. Una ci dice che questi incentivi vanno nel fondo per la contrattazione decentrata, ma al di fuori del suo tetto. L’altra ci dice che queste risorse non vanno inserite nel fondo per la contrattazione decentrata.
Il lavoro a part-time ed i suoi riflessi sul trattamento di quiescenza
a cura di Francesco Disano
Molte spesso coloro che aspirano al pensionamento stentano nel riuscire a capire se ed in quale misura il lavoro part-time possa incidere sulla prestazione pensionistica. In realtà, contrariamente a quel che si possa pensare, il rapporto di lavoro part-time, non sempre allontana la data di accesso alla quiescenza, anche se, occorre precisarlo, influisce sempre in senso negativo sulla determinazione della misura della stessa, considerato che la retribuzione percepita dal dipendente è inferiore e ciò inevitabilmente si ripercuoterà sulla rendita pensionistica.
Gli incentivi per le funzioni tecniche entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata?
La risposta è sicuramente positiva per gli incentivi che devono essere corrisposti per l’anno 2017, sulla base delle indicazioni fornite dalla sezione autonomie della Corte dei Conti. A partire dal fondo 2018 la risposta sembra negativa sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 205/2017, ma tale lettura attende di essere confermata, stante la non chiara formulazione del testo delle disposizioni.
Nel comune il numero dei dipendenti in servizio nel 2018 diminuirà rispetto all’anno 2017. L’ente deve tagliare in misura proporzionale il fondo per la contrattazione decentrata?
A partire dallo 1 gennaio 2017, sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 75/2017, le amministrazioni pubbliche non devono più ridurre il fondo per la contrattazione decentrata in misura proporzionale alla diminuzione del personale, neppure tenendo conto delle capacità assunzionali.
Il fondo per le risorse decentrate del 2018 può superare il tetto del fondo dell’anno precedente?
Sulla base delle regole dettate dal D.Lgs. n. 75/2017 il fondo per le risorse decentrate non può superare quello dell’anno 2016. Tale vincolo, ferme restando le possibili deroghe che potranno essere dettate dal nuovo CCNL, si applica a partire dal fondo del 2017 ed è destinato a produrre i suoi effetti anche nel 2018 e negli anni successivi.
Le capacità assunzionali delle amministrazioni locali e regionali
a cura di Arturo Bianco
Il tratto distintivo della legislazione degli ultimi anni e della legge n. 205/2017, cd di bilancio 2018, in materia di assunzioni di personale da parte delle regioni e degli locali è costituito dall’ampliamento delle capacità assunzionali in modo differenziato. Non si può non sottolineare che la ripetuta modifica delle regole, addirittura talvolta in moro ripetuto anche nello stesso anno, solleva numerose difficoltà operative e soprattutto rende difficile la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.
Edizione del 17 Gennaio 2018
Consiglio di Stato sez. V 21/12/2017 n. 6002
Natura endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale inidoneo a creare affidamenti in capo al concorrente interinalmente individuato come aggiudicatario, rientrando nella fisiologia degli eventi la possibilità che ad essa non segua l’aggiudicazione definitiva, la quale, concludendo il procedimento di gara, crea le condizioni necessarie per l'avvio della successiva fase contrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 3/7/2017, n. 3248).
Sino al momento dell’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi, senza che ciò costituisca manifestazione, in senso tecnico, del potere di autotutela, il quale, avendo natura di atto di secondo grado, presuppone esaurita la precedente fase procedimentale con l’intervenuta adozione del provvedimento conclusivo della stessa. Ne consegue che il provvedimento di ritiro di un atto infraprocedimentale, quale l’aggiudicazione provvisoria, non soggiace alla disciplina dettata per gli atti di autotutela (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 20/4/2012, n. 2338; Sez. III, 4/9/2013 n. 4433)
TAR Toscana Firenze sez. I 2/1/2018 n. 17
Rispetto del principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia
L’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 sancisce, per i contratti sotto soglia, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; tale principio è ribadito dall’art. 36, comma 2 lett. b, del medesimo decreto legislativo, richiamato nell’avviso esplorativo della stazione appaltante e nella determina di indizione della procedura negoziata.
Nel caso di specie, si imponeva a carico del Comune la seguente alternativa: o non invitare il gestore uscente o, quanto meno, motivare puntualmente le ragioni per le quali si riteneva di non poter prescindere dall’invito. Al contrario, nessuna motivazione è stata fornita sul punto dall’Amministrazione nella determina dirigenziale a contrarre (la quale anzi richiama pedissequamente il criterio di rotazione degli inviti), nell’avviso esplorativo e nella lettera invito, e comunque l'invito rivolto ad un numero di operatori economici (otto) maggiore di quello minimo (cinque) previsto per i servizi e le forniture dall'art. 36, comma 2 lettera b, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 esclude che possa essere ravvisata, nel caso in esame, l'ipotesi della presenza di un numero ridotto di operatori sul mercato.
TAR Sicilia Catania sez. I 22/12/2017 n. 2970
Limiti alla validità della notifica telematica degli atti processuali
Il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento, già espresso in numerose pronunce, anche di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Catania, sez. III, 13.10.2017 n. 2401; T.A.R. Venezia, sez. I, 26.10.2017 n. 955; T.A.R. Potenza, sez. I, 21.09.2017 n. 607), secondo cui, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica, non può utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.
Ne consegue che qualora la notifica telematica sia stata rivolta a un indirizzo diverso – anche se tratto dal sito istituzionale dell’Amministrazione intimata – e quest’ultima non si sia costituita, come nel caso di specie, il ricorso va ritenuto inammissibile, non potendo trovare neppure applicazione l’art. 156 c.p.c.
TAR Sardegna sez. I 4/1/2018 n. 1
Principio della stretta interpretazione letterale delle clausole del bando
Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, e ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale; secondo la stessa logica sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale; nella lettura delle clausole del bando per l´aggiudicazione di un contratto pubblico deve darsi, pertanto, prevalenza alle espressioni letterali ivi contenute, escludendo ogni integrazione interpretativa che porti pretesi significati e ingeneri incertezze nell´applicazione (Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307).
TAR Calabria Catanzaro 16/12/2017 n. 2061
Potere di verifica dell’anomalia delle offerte secondo il nuovo Codice
Quanto alla mancata attivazione del potere di verifica disciplinato dall’art. 97 co. 6 D.Lgs. 50/2016, vanno applicati alla fattispecie in esame i principi interpretativi, oggetto di orientamenti consolidati, secondo cui: il potere di avviare la verifica della fondatezza del sospetto di anomalia ha natura tecnico-discrezionale e deve comunque tener conto della globalità dell’offerta, ostandovi una valutazione parcellizzata dei singoli elementi; essa mira non a ricercare specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma ad accertare, in base alla natura della prestazione corrispettiva oggetto di appalto, la “serietà” dell’offerta nel suo complesso; ne consegue che il sindacato giudiziale attiene alla verifica della logicità e ragionevolezza dell’istruttoria, senza alcun potere di sostituzione del “merito” della valutazione che è riservata all’amministrazione
TAR Campania Napoli sez. VIII 15/12/2017 n. 5911
Possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara e criteri applicativi verso le RTI
Come evidenziato dalla condivisibile giurisprudenza, pur in assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel nuovo Codice degli Appalti, l’art. 79, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare i termini per la presentazione delle offerte di gara, prevede espressamente “ --- Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi….”, così confermando la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo negli atti di gara e, anzi, estendendone la portata applicativa rispetto al precedente assetto normativo (art. 106 d.P.R. n. 207/2010), dal momento che il citato art. 79 è applicabile indistintamente tanto ai lavori quanto ai servizi (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 aprile 2017 n. 4480 cit.). (…) Al riguardo, in casi analoghi, la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti non può che riferirsi a ciascun concorrente che costituirà il RTI e l’attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti.
Vi sono capacità assunzionali distinte per i vigili?
I comuni possono utilizzare le cessazioni dei vigili intervenute nell’anno 2016 per dare corso alla assunzione di nuovi vigili nel tetto dello 80% dei conseguenti risparmi. Possono inoltre utilizzare le cessazioni dei vigili intervenute nell’anno 2017 per dare corso alla assunzione di nuovi vigili nel tetto del 100% dei conseguenti risparmi. Siamo in presenza di una possibilità e non di un obbligo e la utilizzazione di queste disposizioni determina come conseguenza che queste risorse non possono essere utilizzate per finanziare altre assunzioni.
I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente?
La risposta è positiva. Nel corso del 2018 possono essere utilizzate oltre alle capacità assunzionali dell’anno anche quelle degli anni 2015, 2016 e 2017. Ricordiamo che rispettivamente esse sono determinate in quote dei risparmi delle cessazioni del 2014, 2015 e 2016. La sezione autonomie della Corte dei Conti ha di recente chiarito che i resti delle cessazioni del triennio precedente vanno utilizzate con le stesse capacità assunzionali previste dalla legislazione dell’anno in cui sono maturate.
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