Pensioni ed accesso all'APe sociale
a cura di Francesco Disano
L’inserimento nella Gazzetta Ufficiale del 16.06.2017 del decreto attuativo riguardante l'Ape sociale e la relativa pubblicazione, in pari data, sul sito dell’Inps della circolare n. 100/2017 hanno, a decorrere dal 17.06.2017, di fatto “sbloccato” e “messo in moto” la procedura finalizzata alla richiesta della fruizione del beneficio dell’Ape sociale, l'indennità che sostanzialmente accompagnerà fino alla pensione, “portandoseli a braccetto “ quei dipendenti in possesso di almeno 63 anni di età anagrafica e 30 anni (o 36 anni ) di contributi, che rientrano in alcuni dei profili di tutela previsti dalla normativa.
La Corte Costituzionale bacchetta l’arroganza del Legislatore sulla ricongiunzione art. 1 Legge 29
a cura di Villiam Zanoni
Sono passati esattamente 7 anni da quando ci dovemmo occupare di questo argomento in occasione della manovra “estiva” del 2010 e ancora una volta siamo stati facili profeti rispetto a quanto sarebbe potuto accadere: la sentenza n° 153/2017 della Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato parzialmente illegittima l’operazione che rese oneroso l’articolo 1 delle legge n° 29/1979. Dobbiamo tornare a quel tanto tormentato 2010 per ricordarci che nell’ambito delle diverse manovre finanziarie estive di quegli anni, nel tentativo di puntellare la nostra debole economia, il Governo e il Parlamento intervennero in più occasioni mettendo nel mirino anche alcune norme in materia previdenziale.
Si completa il cumulo anche per il sistema contributivo
a cura di Villiam Zanoni
E’ già da un quinquennio che ci occupiamo dell’argomento “cumulo dei periodi contributi”, in particolare dopo il varo della legge di stabilità del 2013 (legge n° 228/2012), e di primo acchito c’eravamo chiesti per quale motivo non si fosse fatta piazza pulita delle norme precedenti di analoga portata, soprattutto dell’articolo 1 del decreto legislativo n° 184/1997. Il decreto legislativo 30 aprile 1997 n° 184, attuativo di una della tante deleghe della legge n° 335/1995, per la parte relativa all’oggetto della discussione odierna fece una grande anticipazione, salvo poi scoprire che anche coloro che avrebbero dovuto attuarla se ne sono dimenticati per lungo tempo.
La prescrizione dei contributi e la circolare 94/2017 dell’INPS
a cura di Villiam Zanoni
La nota di oggi è allo stesso tempo il commento ad una recente novità, ma anche la riesumazione di problematiche già affrontate da diverso tempo. La novità è rappresentata ovviamente dalla circolare INPS n° 94 del 31 maggio 2017 con la quale l’Istituto compie un altro importante e determinante passo verso la normalizzazione della Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) all’interno di un processo di armonizzazione dei criteri applicativi delle disposizioni che in modo univoco regolamentano una serie di vicende. La riesumazione è invece relativa a quanto già scrivemmo nel marzo del 2013 in merito alle novità relative alla nuova DMA2, o meglio alla introduzione della ListaPosPA all’interno di UNIEMENS e ancora di più a quanto scrivemmo all’inizio del 2014 in merito alla circolare INPS n° 6/2014, ma anche a quanto scrivemmo a novembre 2015 in una lettera aperta agli “attuari” dell’INPS (ovviamente rimasta senza alcuna risposta).
Firmato il decreto attuativo riguardante l’Ape Social
a cura di Francesco Disano
Sono stati firmati nei giorni scorsi due dei decreti attuativi della riforma pensioni previsto dalla legge di bilancio 2017 (legge 11.12.2016, n. 232 ) : si tratta dell’Ape Sociale e “Quota 41 “ per i lavoratori precoci. Sostanzialmente, sembra che siano confermate le novità annunciate in merito alla riforma delle pensioni in tema di Ape sociale, sebbene non siano mancati i rilievi evidenziati dal Consiglio di Stato.Il Consiglio di Stato suggerisce alcune modifiche ai due DPCM sull'APE sociale e sui lavoratori precoci. Secondo i giudici di Palazzo Spada, chiamati a valutare i profili di legittimità dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Governo dovrà riconoscere la decorrenza retroattiva per consentire ai soggetti interessati di beneficiare dei trattamenti sin dal 1° maggio2017, dopo che sarà conclusa positivamente la procedura di monitoraggio da parte dell'Inps.
Rifacciamo il punto sulla legge di bilancio
A cura di Villiam Zanoni
Ci siamo già occupati più volte delle vicende della legge di bilancio 2017 e delle diverse novità in materia previdenziale, sottolineando le positività delle nuove flessibilità che sono state introdotte e consegnando tutte le nostre attese ai diversi provvedimenti attuativi che la norma stessa aveva previsto.
Giova nuovamente ricordare che alcune parti di quei provvedimenti sono già virtualmente operative a partire dal 1° gennaio 2017, come ad esempio il nuovo cumulo di cui al comma 187 dell’articolo 1 della legge n° 232/2016 (vedi circolare INPS n° 60/2017) e i nuovi criteri per i benefici relativi al lavoro usurante di cui al comma 206 (vedi circolare INPS n° 90/2017), mentre diverse altre sarebbero dovute entrare in vigore il 1° maggio 2017, come ad esempio l’APE volontaria di cui al comma 166, l’APE aziendale di cui al comma 172, l’APE social di cui al comma 179 e la pensione dei precoci di cui al comma 199.
Il punto sulla legge di bilancio e sulla manovra correttiva
A cura di Villiam Zanoni
Ci siamo già occupati più volte delle vicende della legge di bilancio 2017 e delle diverse novità in materia previdenziale, sottolineando le positività delle nuove flessibilità che sono state introdotte e consegnando tutte le nostre attese ai diversi provvedimenti attuativi che la norma stessa aveva previsto.
Le novità dell’Anticipo pensionistico
a cura di Francesco Disano
L’anticipo pensionistico (Ape), quanto meno la versione Ape sociale, sembra che “decollerà “ il 1° maggio 2017. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato già predisposto e nei prossimi giorni sarà trasmesso al vaglio del Consiglio di Stato. Dovrebbe essere, anche, pronta l’intesa con i rappresentanti delle banche (Abi) e degli istituti assicurativi (Ania) per la determinazione delle rate da pagare una volta maturata la pensione di vecchiaia.
Legge di bilancio 2017 e pensione anticipata con il cumulo
a cura di Francesco Disano
Una delle novità riguardanti la riforma del sistema pensionistico, inserite in seno alla “Legge di Stabilità 2017”, è rappresentata dall’ampliamento della possibilità di avvalersi del “cumulo contributivo" per quei soggetti che si trovano nella situazione di aver versato contributi in diverse gestioni pensionistiche. La platea dei potenziali beneficiari, adesso, risulta essere più ampia.
Il nuovo cumulo e le sorprese dell’INPS
a cura di Villiam Zanoni
Già un mese fa ci siamo occupati delle modifiche operate dalla legge di bilancio 2017 al regime del cumulo dei periodi assicurativi introdotto a suo tempo dalla legge di stabilità del 2013. Tutte le sottolineature e le riflessioni esplicitate in quella nota rimangono confermate anche oggi quando la novità più rilevante è rappresenta dalla emanazione da parte dell’INPS della circolare n° 60 del 16 marzo 2017. Tuttavia, a rischio di diventare pedante e di dare l’impressione di gestire una battaglia personale contro l’uso e l’efficacia delle “circolari” nel nostro paese, non posso esimermi ancora una volta dal sottolineare come l’INPS, con l’avvallo del Ministero del lavoro, abbia per l’ennesima volta diramato delle interpretazioni che non trovano riscontro in una lettura letterale e sistematica del testo di legge.
L’opzione donna è arrivata all’ultimo traguardo
a cura di Villiam Zanoni
Come è noto, fin da quando è iniziata la sperimentazione introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge n° 243/2004, per consentire alle donne di accedere a pensione prima dei nuovi traguardi fissati prima dalla riforma Maroni e successivamente da ulteriori disposizioni fino alla riforma Fornero, la vicenda dell’opzione donna ha arricchito le cronache. Si è trattato di una vicenda che ha alimentato molte attese ma che ha anche creato molte delusioni, in particolare quando si arrivava a fare i conti del trattamento pensionistico.
Accesso alla quiescenza per chi svolge lavoro usurante
a cura di Francesco Disano
Il 1° marzo 2017 rappresenta la data limite entro la quale chi svolge lavori usuranti può inoltrare istanza all’Inps -Gestione dipendenti pubblici per avere la possibilità di accedere alla quiescenza con la quota pari a 97,6. Questa possibilità è rivolta a quei dipendenti che perfezioneranno i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2017. La quota da maturare è rappresentata dal raggiungimento del requisito congiunto di 61 anni e 7 mesi di età anagrafica unitamente ad una anzianità contributiva di almeno 35 anni, oltre, ovviamente, ai resti utili a raggiungere il requisito richiesto.
Unioni civili e convivenze ai fini dei congedi per handicap
a cura di Villiam Zanoni
Ci eravamo già occupati di questo argomento in ottobre scorso dopo la sentenza n° 213 del 5 luglio-23 settembre 2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge n° 104/1992 nella parte in cui non include il “convivente” fra i beneficiari dei permessi mensili, richiamando anche le disposizioni sulle unioni civili introdotte con la legge n° 76 del 20 maggio 2016 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”). La vicenda è poi rimasta stranamente “in sonno” per ulteriori 5 mesi e ora finalmente torna alla luce grazie alla emanazione da parte dell’INPS della circolare n° 38 del 27 febbraio 2017 che prende in esame entrambi gli argomenti.
I requisiti richiesti per l’accesso alla quiescenza nel 2017
a cura di Francesco Disano
A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono previste novità rispetto al decorso anno 2016 per i dipendenti iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria (Inps – Gestione dipendenti pubblici), nel corso dell’anno 2017, per accedere alla quiescenza. Occorre evidenziare subito che i requisiti generali previsti dalla Riforma Fornero a decorrere dal 1°gennaio 2012 (legge n. 214/211) non subiscono alcuna variazione. Affinchè si possa perfezionare il diritto alla quiescenza, infatti, è necessario cumulare almeno 66 anni e 7 mesi di età anagrafica unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia) oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) (pensione anticipata).
Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.
Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco
Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013
Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875
Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it