Accesso Abbonati

Ulteriori riflessioni sulla circolare n° 58/2016 dell’INPS (Chiarimenti sul sistema contributivo, misto e retributivo e sul massimale)

Dott. Villiam Zanoni

pensioniprevIn attesa delle novità che sicuramente saranno inserite nella prossima “Legge di Bilancio” ed in assenza di altre significative novità, torno sull’argomento relativo alla circolare INPS n° 58 del 1 aprile 2016, poiché sulla base di diversi quesiti che mi sono stati posti mi pare che le idee in circolazione siano tante e confuse. Preme innanzitutto sottolineare che detta circolare contiene 2 blocchi di problemi assolutamente diversi per ambito di applicazione e per criteri di interpretazione:

-          uno riguarda il meccanismo attraverso il quale applicare o meno il “massimale” (100.324,00 euro per il 2016) di retribuzione imponibile nel “sistema contributivo” (punti da 1 a 4 della circolare;

-          l’altro riguarda il criterio di calcolo (ma non solo) delle pensioni della Gestione Pubblici Dipendenti in funzione della anzianità contributiva al 31.12.1995 (retributivo, misto o contributivo) (punto 5 della circolare.

Come già abbiamo ricordato nel commento di metà aprile scorso, l’oggetto della circolare (“Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n° 335 per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche”) pareva rivolto ad un argomento che appariva assolutamente scontato (ma alla verifica si scopre che non è così), ma in verità in modo abbastanza subdolo nasconde un altro chiarimento che è quello che poi ha generato le ricadute più problematiche e forse non ancora del tutto chiarite.

Gran parte della circolare è dedicata appunto a quella che a mio avviso era la parte meno problematica, e cioè alla vicenda relativa al massimale contributivo e alla corretta interpretazione dell’articolo 2, comma 18, della legge n° 335/1995, che, dopo una prima parte assolutamente innocua, al secondo capoverso aveva così disposto:

“Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione”.

A quella disposizione ha fatto seguito una curiosa interpretazione autentica per effetto dell’articolo 1, comma 280, della legge n° 208/2015, di cui non avevamo percepito una particolare necessità, che così recita:

“Il comma 18 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n° 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”.

            Queste due disposizioni, a loro volta, fanno riferimento a due situazioni ben precise:

-          la prima è riferita a coloro i quali sono inquadrabili precisamente in funzione della loro storia lavorativa (lavoratori già assicurati al 31.12.1995 o nuovi assicurati post 1995);

-          la seconda è riferita a coloro i quali, essendo nuovi assicurati con contribuzione solo post 1995 acquisiscono a domanda (con accrediti figurativi o con riscatti), periodi di contribuzione che si collocano anche prima del 1.1.1996.

Sulla prima situazione non esiste discussione alcuna poiché già fin dall’inizio le indicazioni dell’INPS furono molto precise e puntuali (circolare n° 177/1996) e altrettanto puntualmente sono richiamate nella circolare n° 58/2016

“Per i lavoratori privi di anzianità contributiva si intendono coloro che si iscrivono alle predette gestioni pensionistiche con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 e non vantino alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in gestioni pensionistiche obbligatorie.

Agli effetti degli adempimenti contributivi si osserveranno i seguenti criteri.

  1. per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996.

In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione senza cioè applicare il massimale.”

            A questo fine la prima situazione non presenta alcun dubbio:

  1. chi non ha mai lavorato e non ha mai versato alcun contributo previdenziale alla data del 31 dicembre 1995 è decisamente destinatario del sistema contributivo e nei suoi confronti troverà sempre applicazione il massimale di retribuzione imponibile;
  2. chi in qualche modo alla data del 31 dicembre 1995ha lavorato e versato contribuzione obbligatoria in qualsiasi gestione previdenziale (INPS, CPDEL, ENPALS, IPOST, FONDO FS, CASSE PROFESSIONALI, ECC…), che sia o meno stata ricongiunta in altre gestioni, non è nel sistema contributivo ai fini dell’articolo 2, comma 18, della legge n° 335/1995, e nei suoi confronti non troverà mai applicazione il massimale di retribuzione imponibile.

L’interpretazione autentica e la circolare n° 58/2016 chiariscono invece la seconda situazione, e ciò quella in cui i soggetti che applicano il massimale, in quanto nuovi assicurati post 1995, acquisiscono anzianità contributive antecedenti alla predetta data e da quel momento si vanno a ricollocare nella prima situazione, lettera b), e quindi da quel momento non possono più applicare il massimale di retribuzione imponibile.

Stabilito, quindi, che di fatto non c’è niente di nuovo, la vera novità della circolare è rappresentata dal fatto che diversi datori di lavoro pubblici sono oggi chiamati ad applicare puntualmente una disposizione alla quale in molti non si erano attenuti; da li derivano tutte le necessità di verifica della situazione dei lavoratori dipendenti fine di una corretta regolarizzazione della posizione contributiva di ciascuno.

Ma anche qui sia chiaro che non è necessario fare un check up a tutti i dipendenti, la stragrande maggioranza dei quali è su livelli retributivi ben al di sotto del limite del massimale, ma sarà sufficiente verificare le posizioni di coloro i quali superano o hanno nel tempo superato detto limite.

Tuttavia anche in questo caso va segnalata una recente novità contenuta nel messaggio INPS n° 3020 del 11 luglio 2016.

Prima di esaminarlo mi sia però consentito un ennesimo sfogo contro un insopportabile e inaccettabile atteggiamento che l’INPS da tempo ha sempre adottato.

Alla data odierna nel corso del 2016 l’INPS ha emanato circa 3.500 messaggi, di cui solo 80 pubblicati ufficialmente sul sito internet dell’istituto (fra l’altro negli 80 ce ne sono molti che replicano se stessi, come ad esempio quelli che riguardano le cure termali o la cessione del quinto).

Ora sappiamo benissimo che molti messaggi sono riferiti ad atti interni che non hanno alcuna rilevanza per l’utenza, sia che la si veda sul versante assicurati, sia che la si veda sul versante datori di lavoro, ma sappiamo anche che molti messaggi che rilevano ai fini del diritto o della misura delle prestazioni o al fine degli adempimenti contributivi non vengono assolutamente pubblicati lasciando gli utenti nella totale ignoranza.

Quello citato è solo uno di questi ultimi, per cui ci auguriamo che nella costruzione del nuovo portale dell’INPS si ponga rimedio a tale carenza.

Tornando al messaggio n° 3020/2016 avente ad oggetto “Modalità di denuncia nei casi di errata applicazione o disapplicazione del massimale ex articolo 2, comma 18, della legge n° 335/95 per i soggetti iscritti alle Gestioni Pubbliche che comportino restituzione o regolarizzazione delle differenze contributive”, con quella nota vengono dettagliatamente illustrate le modalità di effettuazione dei conguagli, sia a debito che a credito, ma soprattutto vengono ridefinite le istruzioni già contenute al punto 4) della circolare n° 58/2016, ma anche i criteri con cui effettuare le dovute segnalazioni attraverso la ListaPosPA della comunicazione mensile UNIEMENS.

Di particolare rilievo è la parte che riguarda i termini entro i quali effettuare tali operazioni anche al fine di evitare l’addebito delle sanzioni civile e degli interessi legali.

Già la circolare n° 58/2016 poneva come termine la fine del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare (nel caso di specie entro il 31 luglio 2016), ma poiché il messaggio n° 3020/2016 ha dato nuove e diverse indicazioni operative il nuovo termine è la fine del terzo mese successivo alla data di emanazione del messaggio (nel caso di specie quindi entro il 31 ottobre 2016).

Decorso tale termine scatteranno interessi legali e sanzioni civili.

* - * - * - * - *

Tutt’altra storia è invece quella del diritto e della misura della pensione con riferimento al punto 5 della circolare.

Poche sono le novità rispetto all’analisi che abbiamo già compito a metà aprile, ma fra queste c’è soprattutto il fatto che risultano già liquidate diverse prestazioni secondo i criteri che la circolare ha introdotto.

Fra l’altro di tale argomento si è discusso anche all’interno delle giornate di studio tradizionali che abbiamo effettuato il 15 e 16 giugno all’Università di Roma Sapienza e di fronte ai dubbi sollevati in quella sede i funzionari dell’INPS si erano impegnati ad emanare un messaggio di chiarimento di cui però non abbiamo trovato traccia, oppure potrebbe anche essere stato emanato ma gelosamente custodito nei cassetti delle scrivanie dei vari Direttori di sede.

Ribadisco però che sarebbe importante che l’INPS, il Ministero del lavoro e la Funzione Pubblica concertassero una posizione univoca che affrontasse le diverse problematiche in cui si trovano i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per gestire le diverse situazioni.

Torneremo quindi senz’altro sull’argomento.

Letto 3696 volte

Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.

Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013

Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875

Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it