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I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente?

La risposta è positiva. Nel corso del 2018 possono essere utilizzate oltre alle capacità assunzionali dell’anno anche quelle degli anni 2015, 2016 e 2017. Ricordiamo che rispettivamente esse sono determinate in quote dei risparmi delle cessazioni del 2014, 2015 e 2016. La sezione autonomie della Corte dei Conti ha di recente chiarito che i resti delle cessazioni del triennio precedente vanno utilizzate con le stesse capacità assunzionali previste dalla legislazione dell’anno in cui sono maturate.

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