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Legittimità della clausola sociale che impone l’obbligo dell’assunzione del 50% del personale del pregresso affidatario

di Stefano Usai 

assunzioneAppare innovativo, e probabilmente non totalmente condivisibile,  il recente pronunciamento del Tar Lazio, Roma, sentenza 3479 del 15 marzo 2019 in tema di corretta  scrittura e  inserimento – negli atti di gara  - della clausola sociale diretta ad imporre un obbligo assunzione,  pur limitato al 50%,  del personale già occupato dal precedente gestore.

La posizione espressa  appare, oggettivamente, non perfettamente adesiva  all’orientamento consolidato  della giurisprudenza ed alle recentissime linee guida n. 13 dell’ANAC.

I PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

La quota di proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada che l’ente destina al salario accessorio dei vigili può essere considerato in deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata?

L’AUMENTO DEL NUMERO DEI DIRIGENTI

Nell’ente aumentano i dirigenti in servizio rispetto a quelli del 2016. E’ possibile dare corso ad un aumento del fondo per la dirigenza, in modo da recuperare i tagli effettuati in tale anno per la diminuzione di quelli in servizio?

GLI AUMENTI PREVISTI DAL CCNL 21.5.2018

Gli aumenti di 83,20 euro per dipendente in servizio al 31.12.2015 vanno in deroga al tetto del fondo, anche se in questo modo si superano sia quello dello scorso anno sia quello del 2016?

AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO (DL n. 4/2019 - Quota 100)

di Arturo Bianco

quota 100L’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato con la estensione a 5 del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere utilizzati e l’anticipo, per il triennio 2019/2021, allo stesso anno della possibilità di utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali, nonché l’introduzione del vincolo ai neo assunti della permanenza nella stessa sede per almeno 5 anni. Sono queste le principali novità dettate per le assunzioni di personale dal testo della legge di conversione del DL n. 4/2019 approvato in prima lettura dal Senato, che ricordiamo essere il provvedimento che detta le misure per l’applicazione della cd quota 100 per il collocamento in quiescenza e per il reddito di cittadinanza. Il testo è adesso passato all’esame della Camera e dovrebbe essere convertito entro la fine del mese di marzo.

S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 15/03/2019

di Carmine Podda

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 12/3/2019 N. 1649

Esclusione dalla gara in caso di omessa dichiarazione di tutte le condanne penali

S.O.S. APPALTI

1. Deve … confermarsi il consolidato principio (ex multis, Cons. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 834; V, 29 aprile 2016, n. 1641; III, 28 settembre 2016) secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto/appalti, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia già intervenuta una formale riabilitazione), anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, può giustificare senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi in un impedimento per la stazione appaltante di valutarne la gravità. Non può infatti ammettersi che l’individuazione e la selezione delle condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale sia rimessa alla valutazione dello stesso concorrente/dichiarante, in tal modo impedendo alla stazione appaltante di valutare la concreta incidenza della singola condanna sulla complessiva moralità professionale dell’interessato.  Il principio in questione ha una valenza generale, trovando quindi applicazione anche nelle ipotesi in cui la lex specialis di gara non abbia espressamente previsto l’obbligo per i concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate (Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3980).

LE INCOGNITE DI “QUOTA 100” E LE RIGIDITA’  DELLE PP.AA.

di Villiam Zanoni

quota 100In attesa della conversione in legge del decreto-legge n° 4 del 28 gennaio 2019 (Reddito di Cittadinanza e Quota 100) e delle apparentemente poco probabili modifiche all’articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), tante sono le fibrillazioni provocate da un lato dalle turbolenze che caratterizzano la navigazione del Governo, dall’altro da alcuni aspetti poco chiari che anche la circolare INPS n° 11 del 29 gennaio 2019 non ha contribuito a sciogliere, e dall’altro ancora da un testo normativo che contiene imprecisioni tecnico-giuridiche da cui scaturiscono interpretazioni abbastanza bizzarre.

IL TITOLO DI STUDIO

Il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno può essere sostituito dalla anzianità maturata presso lo stesso ente e/o presso lo stesso settore?

LA SOMMA DI PROGRESSIONI VERTICALI E DI CARRIERA

Se l’ente deve assumere 10 dipendenti di categoria D può prevedere progressioni di carriera per 5 posti e progressioni verticali per 2?

IL TETTO ALLE PROGRESSIONI VERTICALI

Il tetto alle progressioni verticali è fissato nel 20% della spesa per le assunzioni dall’esterno nella stessa categoria?

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