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Edizione del 28/02/2017

 


Consiglio di Stato sez. V 20/2/2017 n. 742

Valutazione gravità errore professionale

Circa l’articolo 38, comma 1, lettera f) del d.ls. 163/2006, la valutazione di gravità dell’errore professionale richiesta dalla disposizione deve ritenersi adeguatamente motivata allorché,  la stazione appaltante ponga a supporto del proprio giudizio le valutazioni di altre amministrazioni in ordine alla gravità degli inadempimenti dalle stesse riscontrati e l’accertamento con pronuncia giurisdizionale di comportamenti ritenuti dal Giudice tali da compromettere gravemente il rapporto fiduciario tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria, verificando i presupposti specifici di ciascuno di tali atti e, su questa base, facendo proprio il giudizio di gravità espresso in tali sedi.
Si richiama, in tal senso, anche il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali anche da parte di stazioni appaltanti diverse da quella che bandisce l’appalto all’esame assume il carattere di elemento sintomatico in ogni caso apprezzabile, anche se proveniente da altra amministrazione e può fornire elementi oggettivi per le determinazioni della stazione appaltante (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2014, n. 2289); la vicenda relativa alla grave inadempienza con soggetto diverso dall’amministrazione che ha bandito la gara rientra, infatti, nella seconda parte della disposizione, che consente la valutazione dei precedenti professionali delle imprese concorrenti anche in rapporti contrattuali intercorsi con amministrazioni diverse da cui desumere, eventualmente, l’affidabilità dell’impresa che concorre; l’accertamento del grave errore professionale può avvenire con qualsiasi mezzo di prova ed è rimesso al giudizio insindacabile dell’amministrazione, salvo il limite della abnormità (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2013, n. 2610).


Consiglio di Stato sez. V 23/2/2017 n. 852

Attestazione SOA e contratto di avvalimento

L’attestazione SOA costituisce il frutto di una valutazione complessiva degli svariati elementi facenti parti dell’organizzazione aziendale, che non coincide con la mera sommatoria degli stessi e che non ne consente una considerazione atomistica.
Conseguente il contratto di avvalimento finalizzato a munire l’impresa ausiliata dell’attestazione SOA necessaria per partecipare alla gara deve avere ad oggetto il prestito dell’insieme delle dette risorse e tale oggetto, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del citato D.P.R. n. 207/2010, dev’essere puntualmente determinato dal contratto, ovvero agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, secondo quanto recentemente affermato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con sentenza 4/11/2016, n. 23.


TAR Piemonte sez. I 14/2/2017 n. 239

Sigillatura dei plichi e rispetto del  principio di segretezza

Nelle gare d'appalto devono essere seguite ben precise formalità (funzionalizzate al perseguimento di tale finalità e adeguatamente precisate nel bando di gara), quali la sigillatura dei plichi con ceralacca o altre modalità, idonee a garantire che l'offerta e la documentazione allegata giungano alla Commissione di gara integre, non manomesse da alcuno (con tale espressione riferendosi alla possibilità di aggiunta, sottrazione o sostituzione di qualche documento o dell'offerta economica), né in condizioni di aver potuto subire manomissioni.
In tema di segretezza delle offerte, le vicende di cui la giurisprudenza si è principalmente interessata sono quelle dell'inesatto confezionamento dei plichi, della violazione dei sigilli e delle buste, giunte accidentalmente aperte presso la stazione appaltante, anche per responsabilità di terzi (quali il corriere che aveva effettuato la consegna, ovvero il servizio postale, ovvero altri uffici dell’Amministrazione).
In ogni caso la giurisprudenza ha ritenuto che viola il principio di segretezza delle offerte la mera circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla Commissione di gara, indipendentemente dal soggetto cui sia addebitabile l'erronea apertura, dato che la regola è posta "a garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte che altrimenti non risultano assicurati", in quanto "l'apertura del plico avrebbe dovuto essere effettuata dalla Commissione pubblicamente in contraddittorio ed il giorno della gara, e non invece in circostanze tali da non consentire alcuna certezza in ordine al rispetto delle regole di legalità previste per lo svolgimento della gara". E ciò ancorché la busta contenente l'offerta economica fosse intatta essendo pervenuta alla Commissione regolarmente sigillata (Cons. Stato sez. V, n. 1411 del 12. 3. 2001).


Trib. reg.  Giustizia Amministrativa Trento 16/2/2017 n. 53

Ragioni che giustificano la revoca dell’aggiudicazione provvisoria

Muovendo dal presupposto che il passaggio dall’aggiudicazione provvisoria all’aggiudicazione definitiva non è oggetto di un obbligo della stazione appaltante, né un diritto dell’aggiudicatario provvisorio, sicché la possibilità che all’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico - da un lato, si afferma che l’aggiudicatario provvisorio è titolare di una posizione differenziata (rispetto a chi aggiudicatario provvisorio non è) e di un’aspettativa tutelata a che l’aggiudicazione provvisoria divenga definitiva; dall’altro, si riconosce che la scelta di revocare l’aggiudicazione provvisoria costituisce esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa, come tale sindacabile solo per vizi quali la manifesta illogicità, oppure un travisamento di fatti. 

Tra le ragioni che possono giustificare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria figurano (per quanto interessa in questa sede): A) l’insostenibilità dell’impegno economico assunto dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2014, n. 467); B) esigenze dell’Amministrazione collegate agli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1797); C) una generale rivisitazione degli intenti dell’Amministrazione in merito alla complessiva politica di gestione di un settore (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1600).


Corte di Giustizia Europea 16/2/2017 n. C-555/14

Lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali

La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente al creditore di rinunciare a richiedere gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale di crediti esigibili, a condizione che una simile rinuncia sia effettuata liberamente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


TAR Campania Napoli sez. I 20/2/2017 n. 1020

Il cronoprogramma quale elemento essenziale dell’offerta

L’allegazione del cronoprogramma si appalesa necessaria al fine di illustrare sotto il profilo temporale (tale dovendo necessariamente essere il contenuto di un “cronoprogramma”) le modalità di svolgimento delle lavorazioni in riferimento alle proposte migliorative e, altresì, per rappresentarne i criteri qualitativi e gli elementi necessari per valutare le relative capacità realizzative delle società partecipanti (cfr. art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).

Più in generale, tale documento assurge ad elemento essenziale dell'offerta - la cui carenza non è emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio - rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell'offerta (come avvenuto nel caso di specie) dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell'esclusione dell’impresa concorrente inadempiente (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 1899/2015; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 880/2013).


 

La mancata attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti determina conseguenze sulle assunzioni di personale?

RISPOSTA

Sulla base delle previsioni dettate dal DL n. 66/2014 la mancata attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti determina il divieto per l’ente di effettuare assunzioni di personale; del rispetto di questo requisito occorre dare atto nei provvedimenti con cui l’ente dispone di dare corso ad assunzioni.

La mancata approvazione del bilancio preventivo entro il 31 marzo e/o del conto consuntivo entro il 30 aprile e/o  della trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del conto consolidato entro i termini fissati inibiscono l’effettuazione di assunzioni per tutto l’anno?

RISPOSTA

La mancata approvazione del bilancio preventivo entro il 31 marzo e/o del conto consuntivo entro il 30 aprile e/o  della trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del conto consolidato entro i termini fissati non inibiscono l’effettuazione di assunzioni per tutto l’anno, ma solamente fino a quando il bilancio preventivo non è stato approvato, il conto consuntivo non è stato approvato, la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del conto consolidato non è stata effettuata.

Le assunzioni di personale sono subordinate alla preventiva approvazione entro il 31 marzo del bilancio preventivo?

RISPOSTA

Le assunzioni di personale possono essere effettuate prima della approvazione del bilancio preventivo, cioè prima del 31 marzo. A partire da tale data occorre attestare l’avvenuta approvazione del bilancio stesso, il che costituisce condizione per potere dare corso alle stesse. Lo stesso vincolo si applica rispetto alla approvazione del conto consuntivo, il cui termine di adozione è fissato per il 30 aprile, ed alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche del conto consolidato

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Le Sezioni Della Corte dei Conti sul Fondo

a cura di Arturo Bianco

Nei comuni senza dirigenti, ai fini della determinazione del tetto del fondo, si possono sommare le risorse per il salario accessorio delle posizioni organizzative. La costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata è una scelta che appartiene alla sfera delle prerogative dell’ente. Le amministrazioni che non hanno rispettato il patto non possono inserire nei fondi per la contrattazione decentrata risorse aggiuntive. I vincoli del tetto del fondo e della sua riduzione rispetto al 2015 in caso di diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali, sono ancora in vigore. In tale direzione si sono espresse le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

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Assenti e assenteisti… non mescoliamo le carte!

a cura di Daniele Perugini

Nelle cronache di questi giorni grande risalto hanno avuto le vicende di un folto gruppo di assenteisti in un noto ospedale. La notizia ha fatto scalpore nell’opinione pubblica, già abituata al triste fenomeno dei c.d. “furbetti del cartellino”, perché segna una preoccupante escalation rispetto al passato rivelando, in quello specifico contesto, la presenza di un sistema radicato come mai finora era stato altrove riscontrato. Occorre però fare una duplice distinzione, tra assenteismo ed assenze, oggetto di (strumentale) confusione in periodiche campagne mediatiche contro il pubblico impiego. Non c’è dubbio che quanto è recentemente avvenuto in un ospedale pubblico, dove circa un quarto dell’organico sembra sia stato in qualche modo coinvolto nella deprecabile pratica di assenteismo durante l’orario di lavoro, costituisce un elemento di novità rispetto agli episodi finora tristemente noti.

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Nuove norme per le commissioni di gara nello schema di decreto correttivo del codice

a cura di Stefano Usai

Lo schema di decreto correttivo del codice degli appalti  presentato dal Governo composto di ben 84 articoli, soggetto – prima dell’approvazione – ai classici passaggi in commissioni parlamentari, conferenza unificata, Consiglio di Stato, contiene importanti novità in tema di commissioni di gara. Modifiche che incidono (incideranno) sia sull’articolo 77 sia sull’articolo 78 dell’attuale decreto legislativo 50/2016.  

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I  requisiti  richiesti per l’accesso  alla quiescenza  nel 2017

a cura di Francesco Disano

A  decorrere  dal  1° gennaio  2017, sono previste  novità rispetto al decorso anno 2016 per i dipendenti iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria (Inps – Gestione  dipendenti  pubblici), nel  corso  dell’anno 2017,  per accedere alla quiescenza. Occorre evidenziare subito che i requisiti generali previsti dalla Riforma Fornero a decorrere dal 1°gennaio  2012 (legge  n. 214/211) non subiscono alcuna  variazione.  Affinchè si  possa  perfezionare il diritto alla  quiescenza, infatti,  è necessario cumulare  almeno 66 anni e 7 mesi di età anagrafica unitamente a  20 anni di contributi (pensione di vecchiaia) oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) (pensione anticipata).

Anche nel 2017 si deve applicare il tetto alle risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti?

RISPOSTA

Fino a che saranno in vigore le disposizioni della legge di stabilità 2016 che impongono il non superamento del fondo del 2015 si deve, per le interpretazioni date dalla Corte dei Conti, considerare non superabile il tetto delle risorse destinate nell’anno 2015 al salario accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti.

La limitazione alla riduzione del fondo 2016 per la diminuzione del personale in servizio in relazione al personale assumibili deve tenere conto della verifica finale del personale effettivamente assunto?

RISPOSTA

La Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12/2016 ha parlato in modo generico di verifica finale del personale assumibile per calcolare la riduzione del fondo in relazione alla diminuzione del numero dei dipendenti. La necessità di tale verifica è stata esclusa dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 367/2016.

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