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A DICEMBRE L’EROGAZIONE DEL BONUS “NATALE” 100 EURO   

di Pierluigi Tessaro

A dicembre 2024 i lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari beneficeranno di un’indennità una tantum, netta di € 100.

Il bonus, c.d. “Natale”, è previsto dall’articolo 2 bis del D.L. n. 113 del 9/8/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 7/10/2024 (Decreto “Omnibus”).

Previsto inizialmente nel Consiglio dei Ministri del 1/5/2024 con erogazione di un importo lordo di € 100 nella busta paga di gennaio 2025, ora, invece, è stato stabilito l’attribuzione di un valore netto nella mensilità di dicembre 2024.

L’indennità non verrà corrisposta, invece, alle figure assimilate ai lavoratori dipendenti, come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.

In merito all’erogazione del bonus è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato in data 10/10/2024 la Circolare n. 19/E, indicando i requisiti per la fruizione del beneficio, che devono ricorrere congiuntamente e sono:

- aver conseguito un reddito complessivo non superiore a € 28.000 nell’anno d’imposta 2024.

Nel computo non si considera il reddito della casa principale e delle relative pertinenze, mentre, invece, rientrano nel conteggio complessivo i seguenti redditi:

- assoggettati a cedolare secca;

- soggetti ad imposta sostitutiva (forfetari e attività d’impresa, arti o professioni);

- agevolati, cioè quelli corrisposti ai ricercatori rientrati in Italia dopo un periodo lavorativo all’estero, ai lavoratori “impatriati”, di cui all’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015 e all’articolo n. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. n. 34/2019, nonché all’articolo n. 5 del D.lgs. n. 209/2023, che disciplina i regimi speciali di esenzione all’assoggettamento fiscale;

- assoggettati ad imposta sostitutiva, ad esempio le mance ricevute dai lavoratori operanti nel settore privato della ristorazione e degli alberghi;

- avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/86 (TUIR), oppure abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo monogenitoriale.

Per nucleo monogenitoriale si intende quando l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus), oppure è stato affidato o affiliato ad un solo genitore destinatario del bonus.

Nel caso in cui l’altro genitore sia deceduto o non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, oppure sia stato adottato da un solo genitore o affidato o affiliato ad un solo genitore, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, il bonus spetterà all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.

In merito alla nozione di coniuge, l’Agenzia precisa che, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

- avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) dello stesso articolo, di importo superiore a quello della detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Ciò significa che il bonus non verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti incapienti, cioè quelli che hanno un reddito talmente basso da non poter fruire di detrazioni e/o deduzioni e che si trovano nella c.d. «no tax area», cioè inferiore a € 8.500 per l’anno 2024.

Nelle ipotesi in cui il figlio risulti fiscalmente a carico di entrambi i genitori, non verrà corrisposto il bonus.

Per godere del bonus è necessario essere titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Dell’indennità ne beneficeranno in misura intera e, quindi, non subiranno nessuna penalizzazione i dipendenti con contratto part-time orizzontale, verticale o ciclico.

Per ottenere l’indennità, il lavoratore dovrà presentare al proprio datore di lavoro un’apposita richiesta scritta in cui dichiarerà di averne diritto e, quindi, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per godere del beneficio, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, oppure dei soli figli in caso di nucleo monogenitoriale.

Nel caso in cui il lavoratore dovesse aver svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, dovrà presentare all’ultimo datore di lavoro, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

In caso di più contratti di lavoro dipendente part-time, fermo restando il limite massimo di € 100, dovrà essere il lavoratore ad individuare il sostituto d’imposta che erogherà il beneficio.

Dovrà, quindi, indicare nella dichiarazione sostitutiva tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente ed i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà verificare la spettanza del bonus in sede di conguaglio e, se non dovuto, sarà tenuto a recuperarlo, tramite compensazione, utilizzando il modello F24.

Trattandosi di un importo una tantum a sostegno dei redditi medio-bassi, esso non concorrerà alla formazione del reddito e, quindi, non aumenterà né gli imponibili previdenziali né quelli fiscali.

Qualora il lavoratore, pur avendo diritto al bonus, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), oppure non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi 2025, riferita all’anno d’imposta 2024.

Analogamente, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi 2025, relativa all’anno d’imposta 2024, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

Il lavoratore dovrà, invece, restituire il bonus nella dichiarazione dei redditi 2025 nel caso in cui il sostituto d’imposta lo abbia erogato nel 2024 indebitamente, ossia in mancanza dei presupposti richiesti dalla norma o in misura superiore a quella spettante e non fosse più riuscito ad effettuare il conguaglio.

Informazioni aggiuntive

  • Profilo Autore: Esperto nella gestione economica e contabile delle risorse umane nella P.A.
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