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Gli incentivi per le funzioni tecniche

a cura di Arturo Bianco

Le amministrazioni devono dare corso rapidamente alla approvazione del regolamento per la incentivazione dei tecnici alla luce delle indicazioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché alla contrattazione collettiva decentrata integrativa; il mancato rispetto di questa previsione determina infatti l’impossibilità di dare corso alla remunerazione del personale. Per l’Aran tali compensi possono essere erogati anche ai titolari di posizione organizzativa.

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Il RUP nello schema di decreto correttivo del codice degli appalti

a cura di Stefano Usai

 Lo schema del decreto correttivo, ora trasmesso ufficialmente alla Camera dei Deputati (atto n. 397) per la prosecuzione sui pareri parlamentari, contiene – tra le diverse – importanti revisioni in tema di RUP ed in specie, per ciò che qui interessa trattante,  nell’ambito dell’articolo 31 del nuovo codice degli appalti. Aspetto non irrilevante è che – semplificando – le modifiche incidono sull’aspetto della nomina e degli stessi poteri dell’ANAC circa la possibilità di definire, proprio in tema di atti di nomina, alcune disposizioni che il dirigente/responsabile del servizio dovrà applicare.

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L’opzione donna è arrivata all’ultimo traguardo

a cura di Villiam Zanoni

Come è noto, fin da quando è iniziata la sperimentazione introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge n° 243/2004, per consentire alle donne di accedere a pensione prima dei nuovi traguardi fissati prima dalla riforma Maroni e successivamente da ulteriori disposizioni fino alla riforma Fornero, la vicenda dell’opzione donna ha arricchito le cronache. Si è trattato di una vicenda che ha alimentato molte attese ma che ha anche creato molte delusioni, in particolare quando si arrivava a fare i conti del trattamento pensionistico.

I permessi che devono essere concessi per il lutto possono essere fruiti in modo non continuativo?

La risposta è negativa in quanto le previsioni contrattuali prevedono espressamente che essi siano fruiti in modo consecutivo e non possano essere fruiti in giornate intervellate da rientri in servizio o financo dalla domenica o da festività infrasettimanali o da giornate di riposo non festive, quali ad esempio il sabato.

I permessi di cui all’articolo 19 del CCNL 6.7.1995 possono essere fruiti ad ore sulla base di una previsione dettata dal contratto decentrato?

La risposta è negativa in quanto il contratto decentrato non può stabilire alcuna disposizione in materia di permessi, trattandosi di materia non rimessa ad esso. Ed ancora, la norma del contratto nazionale impone la fruizione di tali permessi a giorni e non ad ore.

I permessi per il diritto allo studio possono da parte di un dipendente iscritto alla Università essere fruiti per assistere agli esami?

La risposta è negativa in quanto la norma contrattuale espressamente consente di fruire di questi permessi solamente per la partecipazione alle lezioni e per sostenere gli esami e non consente alcuna interpretazione estensiva di tali vincoli.

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Il Fondo e la spesa del Personale dell’anno 2017

a cura di Arturo Bianco

Con la bozza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri arriva una prima quantificazione degli incrementi che le amministrazioni locali e regionali devono inserire nel bilancio preventivo del 2017 e del 2018 per il finanziamento dei rinnovi contrattuali e, insieme a ciò, viene disposta la correzione degli incrementi che dovevano essere inseriti allo stesso titolo nel bilancio del 2016. Tale quantificazione appare del tutto inadeguata rispetto alla esigenza di garantire aumenti contrattuali medi che nel triennio 2016/2018 devono arrivare ad 85 euro mensili sulla base della intesa tra Governo e sindacati. Con lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge n. 124/2015, cd riforma Madia, per la revisione del D.Lgs. n. 165/2001, il fondo del 2016 dovrebbe diventare il tetto dei fondi dei prossimi anni, mentre è prevista la scomparsa del vincolo della riduzione del fondo. Alla luce della bozza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle proposta di riforma del D.Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni regionali e locali hanno a propria disposizione delle prime indicazioni chiare sulle somme da inserire nei bilanci preventivi per finanziare i rinnovi contrattuali e sulla quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata dell’anno 2017. Gli elementi contenuti in questi documenti sono sicuramente ancora insufficienti per dare una certezza completa alle amministrazioni, ma contengono numerosi spunti operativi assai importanti ed utili, indicando dei valori di riferimento.

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Accesso alla quiescenza per chi svolge lavoro usurante

a cura di Francesco Disano

Il 1° marzo 2017 rappresenta la data  limite  entro  la  quale  chi svolge  lavori usuranti  può   inoltrare  istanza  all’Inps -Gestione  dipendenti  pubblici  per   avere  la  possibilità  di  accedere alla  quiescenza   con  la  quota pari a 97,6Questa possibilità  è  rivolta a  quei dipendenti che perfezioneranno i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2017. La quota da  maturare è  rappresentata  dal  raggiungimento del requisito congiunto   di  61 anni e 7 mesi  di  età anagrafica unitamente  ad una anzianità contributiva di  almeno   35 anni, oltre, ovviamente,  ai resti utili a raggiungere il requisito richiesto.

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Unioni civili e convivenze ai fini dei congedi per handicap

a cura di Villiam Zanoni

Ci eravamo già occupati di questo argomento in ottobre scorso dopo la sentenza n° 213 del 5 luglio-23 settembre 2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge n° 104/1992 nella parte in cui non include il “convivente” fra i beneficiari dei permessi mensili, richiamando anche le disposizioni sulle unioni civili introdotte con la legge n° 76 del 20 maggio 2016 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”). La vicenda è poi rimasta stranamente “in sonno” per ulteriori 5 mesi e ora finalmente torna alla luce grazie alla emanazione da parte dell’INPS della circolare n° 38 del 27 febbraio 2017 che prende in esame entrambi gli argomenti.

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Edizione del 28/02/2017

 


Rilevante la residenza anagrafica per la notifica

La Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 4528 del 22 febbraio 2017 ha ritenuto sufficiente, al fine di dichiarare legittima la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. la dimostrazione, da parte dell’Ente impositore, che il destinatario dell’atto tributario,seppur  sconosciuto nel luogo indicato nell’atto,tanto che neppure risultava indicato nei “citofoni” ,risultava  residente in “ quel luogo”.

Gli Ermellini infatti hanno ritenuto,contrariamente a quanto avevano deciso i giudici di secondo grado che “

“per dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova”. In questa vicenda, invece, la contribuente non ha fornito alcun elemento circa la propria “effettiva residenza”.
Corretto perciò l’operato dell’Agenzia delle Entrate, avendo “dimostrato che nel luogo” in cui era stata effettuata la “notifica” vi era la “residenza anagrafica della contribuente”.

Corretto perciò l’operato dell’Agenzia delle Entrate, avendo “dimostrato che nel luogo” in cui era stata effettuata la “notifica” vi era la “residenza anagrafica della contribuente”.


Notifica della cartella per posta. Basta la consegna al portiere

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3073 del 06 Febbraio 2017 decide su una questione di rilevante interesse per le notifiche eseguite direttamente tramite il servizio Postale Nazionale. Sostanzialmente afferma che la consegna del plico al portiere dello stabile definisce e completa l’iter notificatorio senza la necessità dell’invio della “ raccomandata informativa”  al contribuente.

Infatti contrariamente a quanto avevano deciso i giudici di secondo grado,che avevano ritenuto nulla la notifica della cartella tramite il portiere in assenza dell’invio della raccomandata al destinatario con cui veniva informato dell’avvenuta notifica,gli Ermellini hanno affermato che “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando l’ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario”.

E, norma alla mano, risulta che “la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari” e intatta è “la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari e alla società concessionaria di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario”. E sempre in questa ottica è consentito “anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto”.

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