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Usuranti: si prospettano novità dal 01.01.2017

Dott. Francesco Disano

pensioniprevUna delle possibili  “ varianti “, correttiva  alla Legge Fornero, che potrebbe essere  introdotta  nella prossima  legge  di stabilità per l’anno  2017  riguarda alcuni benefici per coloro  che svolgono attività definite ai sensi del decreto  legislativo n.  67/2011 come particolarmente faticose ed usuranti o notturni. Si tratta di uno degli eventuali  possibili  correttivi in arrivo,  sebbene una  decisione definitiva sarà adottata  nei prossimi giorni, in  occasione  degli incontri con le  organizzazioni  sindacali.

Il parere del Consiglio di Stato sulla linea guida ANAC in tema di acquisti nel sotto soglia comunitario (prima parte)

Dott. Stefano Usai

llppCon il recentissimo parere del 13 settembre 2016 n. 1903 il Consiglio di Stato – meglio la commissione speciale appositamente incaricata – ha espresso il proprio parere, richiesto volontariamente dall’ANAC, sulla linea guida relativa alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

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 Edizione del 15 Settembre 2016


La cartella non notificata riapre i termini per l’opposizione!  A rischio le iscrizioni a ruolo!

La mancata notifica della cartella di pagamento mette in discussione,e giustamente, il credito iscritto a ruolo dall’ente ,ponendo il contribuente nelle condizioni di ricorrere anche  a posteriori  impugnando l’iscrizione a ruolo di cui avrebbe avuto semplice notizia attraverso un’indagine conoscitiva svolta presso gli uffici del Concessionario.

Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 17789 del 08/settembre  2016  con cui sostanzialmente conferma la legittimità dell’impugnazione del contribuente avverso l’estratto di ruolo, attivata molti anni dopo l’emanazione della cartella di cui non era stata provata la rituale tempestiva notifica.

Per gli Ermellini “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”, anche perché “l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non esclude la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima”.


La notifica ai familiari è valida anche se non conviventi

Relativamente alla notifica a mani diverse dal contribuente si sono scritti fiumi di parole e la giurisprudenza spesso contrastante non si è certamente risparmiata. Analizzando il secondo comma dell’art. 139 del cpc,che poi è la norma base, anche per le notifiche tributarie, in quanto espressamente richiamato dell’art.60 del DPR.600/73,così si legge” Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario ( il messo comunale)  consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all’azienda , purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

La questione da sempre dibattuta riguarda lo status di “ convivente” della persona di famiglia,occorre cioè stabilire se,la persona di famiglia che si riceve l’atto notificato, deve essere “convivente”, cioè deve vivere sotto lo stesso tetto del destinatario.

Ebbene,per molto tempo anche varia giurisprudenza ha ritenuto indispensabile che la persona di famiglia fosse e quindi si dichiarasse convivente.

Ultimamente invece si è manifestata  da parte della giurisprudenza una forte tendenza  in senso contrario, confermata dalla recente sentenza della Cassazione n. 16499 dello scorso 05 agosto 2016 che conferma la legittimità della notifica eseguita a mani della cognata del contribuente, presso il domicilio di quest’ultimo, anche se non  convivente.

A seguito dell’opposizione proposta dal destinatario che eccepiva proprio che la cognata non “ conviveva con il contribuente” i Supremi giudici affermano che “il fatto che dalla “certificazione anagrafica” è emerso che la donna “non conviveva con il contribuente”.è irrilevante. Continua la Cassazione chiarendo che “il concetto di ‘persona di famiglia’” è ora ampio, fino a ricomprendervi “non solo i parenti ma anche gli affini”, e senza alcun riferimento specifico alla “convivenza col destinatario” dell’“atto”.

Le amministrazioni locali che erano soggette al patto di stabilità possono finanziare assunzioni di personale a tempo indeterminato con i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzati?

Le amministrazioni locali possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente che non sono già stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni. Quindi nel 2016 si possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali del 2013 (per questo anno vi sono pareri differenti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti), del 2014 e del 2015. Vi sono pareri differenti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sulla necessità che la utilizzazione di queste capacità assunzionali fosse già stata programmata nel fabbisogno.

Quali sono i tetti per le assunzioni di personale nel 2016 negli enti che non erano soggetti al patto di stabilità?

Negli enti che non erano soggetti al patto di stabilità il tetto è fissato in relazione al numero dei dipendenti cessati, viene cioè consentito il turn over completo. Sulla base delle previsioni della legge di stabilità 2016 si può andare fino al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni.

Quali sono i tetti di spesa per le assunzioni di personale nel 2016 negli enti che erano soggetti al patto di stabilità?

Il tetto di carattere generale è fissato nel 25% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente. Questa percentuale sale allo 80% per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Essa sale al 75% per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti dissestati. Arriva per il solo 2016 al 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente negli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%.

Il Personale nel DL n. 113/2016

Prof. Arturo Bianco

direttoreSono assai significative, anche se non stravolgenti, le novità dettate in materia di personale dalla legge n. 160/2016, di conversione del DL n. 113/2016, “Misure finanziarie urgenti per gli enti locali ed il territorio”. In particolare si devono segnalare: la abrogazione del vincolo della riduzione della incidenza della spesa del personale su quella corrente; l’aumento delle capacità assunzionali dei piccoli comuni; il superamento della inclusione della spesa per le assunzioni ex articolo 110 comma 1 nel tetto di quelle per le assunzioni flessibili e il piano straordinario di assunzioni di personale educativo e docente da parte dei comuni, ivi compresa la stabilizzazione dei precari.

Ulteriori riflessioni sulla circolare n° 58/2016 dell’INPS (Chiarimenti sul sistema contributivo, misto e retributivo e sul massimale)

Dott. Villiam Zanoni

pensioniprevIn attesa delle novità che sicuramente saranno inserite nella prossima “Legge di Bilancio” ed in assenza di altre significative novità, torno sull’argomento relativo alla circolare INPS n° 58 del 1 aprile 2016, poiché sulla base di diversi quesiti che mi sono stati posti mi pare che le idee in circolazione siano tante e confuse. Preme innanzitutto sottolineare che detta circolare contiene 2 blocchi di problemi assolutamente diversi per ambito di applicazione e per criteri di interpretazione:

-          uno riguarda il meccanismo attraverso il quale applicare o meno il “massimale” (100.324,00 euro per il 2016) di retribuzione imponibile nel “sistema contributivo” (punti da 1 a 4 della circolare;

-          l’altro riguarda il criterio di calcolo (ma non solo) delle pensioni della Gestione Pubblici Dipendenti in funzione della anzianità contributiva al 31.12.1995 (retributivo, misto o contributivo) (punto 5 della circolare.

Lotta alla povertà: ora tocca ai Comuni… e così S.I.A.!

Dott. Daniele Perugini

managementSaranno ancora una volta gli oltre ottomila Comuni italiani ad interpretare un ruolo da protagonisti nei confronti della cittadinanza più bisognosa: il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è infatti l’ultimo strumento messo in atto dal Governo per contrastare la povertà, un sussidio economico (erogato attraverso una Carta Acquisti precaricata) alle famiglie in condizioni disagiate, in presenza di minori, disabili o donne in stato di gravidanza accertata. Come disposto dal decreto interministeriale 26 maggio 2016 ai Comuni vengono affidati, tra l’altro, la gestione operativa delle domande, il relativo accoglimento/diniego ed il controllo del rispetto degli specifici progetti personalizzati, elementi essenziali del nuovo strumento assistenziale.

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 Edizione del 15 Settembre 2016

 


ORIGINE E PRESUPPOSTI DEL POTERE DISCIPLINARE

Le recenti iniziative legislative in materia di procedimenti disciplinari impongono sempre maggiori approfondimenti e scambi di esperienze. Infatti per poter adottare provvedimenti corretti è necessaria un’ ampia specializzazione sulla materia essendo questa di natura altamente tecnica.

Si rende, quindi, necessario un percorso che parte dai principi-base che sono a fondamento del potere disciplinare per poi procedere gradualmente con l’ analisi di tutte le fasi dello svolgimento dell’ azione disciplinare.

Pertanto è necessario inquadrare correttamente l’argomento partendo da ciò che origina il potere disciplinare quale prerogativa datoriale. In considerazione di ciò va evidenziato che nell’ ambito del sinallagma, che rappresenta il fulcro del rapporto tra datore di lavoro e prestatore di lavoro ed è costituito dallo scambio tra prestazione e controprestazione , vi sono anche degli elementi che devono caratterizzare l’ adempimento del dipendente. In altri termini la prestazione deve essere resa secondo quanto richiesto dagli artt. 2104 e 2105 del c.c.

Per giungere a realizzare lo scopo, quindi, il dipendente è tenuto ad osservare nello svolgimento della prestazione le norme che definiscono l’ obbligo di diligenza e di fedeltà entrambi codificati dai seguenti articoli del codice civile:

2104.  Diligenza del prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale [c.c. 1176].

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Il primo comma richiama la “diligenza del buon padre di famiglia ” e infatti rinvia all’ art. 1176 del c.c. che riguarda specificamente la diligenza nell’ adempimento del debitore che, a differenza della correttezza e buona fede inerenti il rapporto obbligatorio nel suo complesso, indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l’ interesse del creditore all’ esatto adempimento.

2105.  Obbligo di fedeltà.

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio [c.c. 2125].

Ne consegue che qualora vi fosse una violazione dei suddetti doveri in capo al prestatore di lavoro si configura l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, il dovere di fedeltà esso si concretizza nell’ obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che possa risultare pregiudizievole per l’ amministrazione e comporta il divieto di usare l’ impiego a fini personali.

I doveri del dipendente pubblico sono quindi sanciti in parte da norme di diritto positivo, in parte dalle disposizioni contenute dai contratti collettivi nonché dai codici di comportamento o dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Prossimamente tali temi verranno analizzati nello specifico con i dovuti approfondimenti.

Intanto per completezza si richiama all’ attenzione dei lettori anche l’art. 2106 , espressamente dedicato alle  Sanzioni disciplinari che recita : “L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione 

Questa sintetica introduzione al tema ha tracciato il solco nel quale si svilupperà con successivi passaggi l’analisi di tutti gli aspetti che caratterizzano il procedimento disciplinare soffermandosi soprattutto sui risvolti pratici e gestionali e sulle ultime pronunce giurisprudenziali.

 

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