Dott. Villiam Zanoni
La Corte torna sui suoi passi e forse fa una inversione a U
Ci siamo più volte occupati l’anno scorso di tutta una serie di effetti che sono scaturiti da un pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n° 70/2015) che aveva ad oggetto gli interventi normativi dell’emergenza contenuti nel decreto “salva Italia”, ed in particolare il blocco temporaneo del meccanismo di adeguamento al costo vita per le pensioni di importo superiore a 3 volte in trattamento minimo, dichiarato illegittimo. Altrettanto avevamo fatto in passato in occasione di altri pronunciamenti della stessa Corte, in particolare quando un’altra sentenza (n° 116/2013) si pronunciò sulla stessa normativa nella parte in cui modificava manovra estiva del 2011 (D.L: n° 98/2011) introducendo il contributo di solidarietà dichiarandolo illegittimo.
Dott. Francesco Disano
Calcolo parallelo con doppia simulazione degli assegni di quiescenza
Con il messaggio n. 2214 del 19.05.2016 ( non pubblicato, peraltro, sul proprio sito istituzionale ), l’Inps ha diramato ulteriori istruzioni operative in ordine all'applicazione delle novità introdotte dai commi 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 (finanziaria 2015), riguardanti il calcolo della misura del trattamento pensionistico dei dipendenti cosiddetti "ex retributivi". La riforma del 2011 ( legge Fornero ) ha introdotto, dal 2012, la quota contributiva anche per quei soggetti che, avendo alla data del 31.12.1995 almeno 18 anni di contribuzione, non erano stati interessati fino ad allora dal sistema contributivo. Questa novità ha comportato come, fatto consequenziale, che spesse volte ci si è trovati di fronte alla l'erogazione di trattamenti pensionistici di maggior favore, perché gli interessati hanno potuto sommare ai benefici di una pensione calcolata con le regole del sistema interamente retributivo anche quote aggiuntive calcolate con il sistema contributivo.
La produttività deve essere ripartita necessariamente tra tutto il personale cui siano stati assegnati obiettivi può essere limitata a gruppi di dipendenti?
Spetta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa decidere quante risorse del fondo devono essere destinate alla produttività di cui possono beneficiare tutti i dipendenti che hanno avuto assegnato obiettivi e quanta parte vada invece riservata a singoli dipendenti o gruppi di dipendenti in considerazione del carattere strategico per l’ente degli obiettivi assegnati.
Gli obiettivi assegnati ai dipendenti possono essere riferiti al mantenimento della condizione esistente e/o allo svolgimento di attività che hanno natura obbligatoria?
Sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 150/2009 gli obiettivi assegnati devono avere una natura sfidante e corrispondere alle caratteristiche fissate dallo stesso, carattere cd smart. Non si può escludere che in una specifica situazione che ha natura eccezionale il mantenimento della condizione esistente (ad esempio per riduzione del personale) o lo svolgimento di attività obbligatorie (ad esempio per forti ritardi) rispetti questi requisiti
La valutazione positiva da parte del dirigente/responsabile è condizione essenziale per la erogazione della indennità di produttività?
La valutazione positiva da parte del dirigente/responsabile, unitamente alla attestazione dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte dell’organismo di valutazione sono le condizioni essenziali, unitamente alla preventiva assegnazione degli obiettivi ed alla adozione della metodologia di valutazione, per la erogazione di questo compenso
Prof. Arturo Bianco
Il Decreto Legislativo sui cd furbetti del cartellino
Il licenziamento dei dipendenti pubblici che sono “pescati” nell’alterare i sistemi di controllo delle presenze diventa più facile e rapido e ad essi viene irrogata da subito la sanzione della sospensione del 50% del trattamento economico. Nei loro confronti matura anche responsabilità amministrativa per danno alla immagine dell’ente. I dirigenti o, nei comuni che ne sono sprovvisti, i responsabili che non avviano il relativo iter disciplinare o che comunque li coprono diventano anch’essi passibili di licenziamento. Il superamento dei termini assi brevi fissati dalla normativa per queste sanzioni non determina la illegittimità delle stesse. Possono essere così riassunte le principali novità contenute nel D.Lgs. n. 116/2016 “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno.
LE CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI
Oltre al rispetto delle condizioni che consentono in generale le assunzioni, per quelle a tempo determinato o con altre forme flessibili vi sono dei vincoli ulteriori?
Gli oneri per le assunzioni flessibili devono restare nel tetto di spesa del 2009 per i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale. In questo ambito entrano le assunzioni a tempo determinato, i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio, i contratti di formazione e lavoro, i rapporti formativi, le convenzioni e le collaborazioni coordinate e continuative. Non vi entrano gli oneri per le convenzioni di personale e per il ricorso al comando.
LE CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Oltre al possesso delle condizioni che consentono le assunzioni, per quelle a tempo indeterminato vi sono dei vincoli ulteriori?
Occorre restare nel tetto di spesa stabilito dal legislatore per queste assunzioni, tetto che per il 2016 è fissato nel 25% dei risparmi determinati dalle cessazioni dell’anno precedente, cui si possono sommare i resti delle capacità assunzionali dei tre anni precedenti non utilizzati. Le amministrazioni devono inoltre avere rideterminato nell’ultimo triennio la dotazione organica, devono avere adottato il piano delle pari opportunità e devono avere adottato la deliberazione con cui attestano di non avere personale in sovrannumero e/o in eccedenza.
LE CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
Quali sono le condizioni che un ente deve rispettare per potere dare corso ad assunzioni di personale?
Le amministrazioni devono dimostrare di avere rispettato il patto di stabilità e di avere rispettato il tetto di spesa del personale. Tali dimostrazioni devono essere relative all’anno precedente. Appare opportuno che esse dimostrino anche che, allo stato delle previsioni, esse rispetteranno nel corso del 2016 i vincoli del pareggio di bilancio. Occorre inoltre dimostrare che esse hanno determinato le condizioni che consentono la certificazione dei crediti dei privati ex DL n. 66/2014
Prof. Arturo Bianco
Le novità per il personale
Abrogazione della sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale e di inserire risorse aggiuntive nel fondo per le amministrazioni che hanno superato il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Piano straordinario di assunzioni di educatori di asilo nido e scuole materne, con una ampia possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari. Inclusione nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili degli oneri per il ricorso da parte dei piccoli comuni al comma 557 della legge finanziaria 2005 solamente per la quota che eccede gli oneri per il normale orario di lavoro ed inclusione in modo figurativo nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili dei rimborsi delle altre amministrazioni. Sono queste le principali novità per il personale degli enti locali. Le prime due sono contenute nel decreto legge n. 113/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno: La terza è contenuta nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 23 dello scorso 20 giugno.
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