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LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI NON POSSONO PREVEDERE REQUISITI DIVERSI DA QUELLI STABILITI DAL CCNL

di Pierluigi Tessaro

Con la sentenza n. 19703/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito la nullità dei contratti decentrati posti in essere in contrasto con le disposizioni del contratto nazionale di riferimento.

Nel caso esaminato dalla Corte, le progressioni orizzontali, definite nei nuovi ccnl 2019-2021 differenziali economici di professionalità, erano state attribuite con il solo requisito dell’anzianità di servizio.

L’APPLICAZIONE DEL CCNL 16.11.2022: I PRIMI ADEMPIMENTI

a cura di Arturo Bianco

Il CCNL del personale delle funzioni locali e regionali del triennio 2019/2021 è stato sottoscritto in data 16 novembre 2022 ed è entrato in vigore il 17 novembre, giorno successivo alla sua sottoscrizione definitiva. Il testo prevede delle decorrenze diverse per alcune sue disposizioni. Occorre ricordare in particolare gli aumenti del trattamento economico che decorrono dallo 1 gennaio 2019, dallo 1 gennaio 2020 e dallo 1 gennaio 2021, gli aumenti del fondo per la contrattazione decentrata che decorrono in parte dallo 1 gennaio 2021 ed in parte dal 2022; la revisione dell’ordinamento professionale, i differenziali stipendiali, le progressioni verticali speciali, le regole per gli incarichi di elevata qualificazione e una parte degli incrementi delle indennità entreranno in vigore il giorno 1 aprile 2023, in quanto tale data coincide con il primo giorno del quinto mese successivo alla stipula del contratto; di norma le nuove disposizioni per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata si applicheranno a decorrere dall’anno 2023, con la espressa indicazione dell’inserimento come una tantum e nella parte variabile di tutti i suoi aumenti previsti per gli anni 2021 e 2022.

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