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Consiglio di Stato sez. V 5/5/2016 n. 1780

Accesso agli atti di gara e contenuto generico della richiesta

L’istanza avanzata per poter accedere a «tutti i verbali del consiglio di amministrazione della società ricorrente, a far data dal 1 marzo 2010, al 31 ottobre 2014, che abbiano avuto ad oggetto, a qualsivoglia titolo, la controversia con la società ricorrente» ha carattere esplorativo e non può essere accolta. A riguardo, non può non essere considerato il suo contenuto estremamente generico ed indefinito (si chiedono verbali che abbiano ad oggetto “a qualsivoglia titolo” la controversia con la s.c.r.l.). Altrettanto generico è il fine con il quale l’istanza è giustificata, non potendosi definire in modo sicuro le condizioni del collegamento concreto e diretto tra i suddetti verbali ed il rilievo del sindaco.
E ciò rende la richiesta d’accesso anche elusiva del dovere di determinare il minor aggravio negli uffici dell’amministrazione.

Né per il caso di specie si può tacere, ai fini dell’insussistenza del “diritto” all’accesso di cui si discute, sulla parte dell’istanza riguardante la corrispondenza intercorsa tra lo stesso appellato e il consiglio di amministrazione della società ricorrente, e le valutazioni che quest’ultimo avrebbe effettuato su di essa. Infatti non è emerso in giudizio alcun elemento utile a far ritenere che dette valutazioni vi siano effettivamente state, né del resto ad esse, quand’anche esistenti, alcun riferimento ha effettuato il sindaco nel suo rilievo.


Tar Lazio Roma sez. III quater 10/5/2016 n. 5448

Divieto di indicazione all’interno dei bandi di ulteriori prescrizioni a pena di esclusione oltre le ipotesi tassative di cui all’art.46

Il principio di tassatività della cause di esclusione, “per come desumibile dall’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici ratione temporis applicabile alla gara in esame, va pacificamente inteso nel senso che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre quelle indicate da questa norma e riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni formali previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (cons. St., sez. Iii, sentenza n. 5479 del 3.12.2015), ma non anche nel senso che non possa legittimamente essere esclusa dalla gara un'impresa che abbia formulato, come nel caso di specie, un’offerta priva dei requisiti minimi di carattere tecnico-professionale richiesti per la partecipazione (consiglio di stato sezione iii, n. 3275 del 1 luglio 2015; tar lazio, roma, sez. Ii, 7 gennaio 2016, n. 122). Né in tal caso era attivabile il potere di soccorso istruttorio, tenuto conto della mancanza sostanziale del requisito.


Consiglio di Stato sez. V 5/5/2016 n. 1759

Ammissibilità dell’appalto integrato nell’ipotesi di rti per l’esecuzione dei lavori e rti per il  servizio di progettazione

Se è legittimo che in relazione all’esecuzione di un appalto integrato si formi un raggruppamento per l’esecuzione dei lavori e un distinto raggruppamento per l’espletamento del servizio di progettazione ( cons.stato sez.iv 13.10.2015 n.4715) , non può non essere altrettanto legittimo che l’esecuzione dei lavori venga effettata da un’impresa singola mentre la progettazione esecutiva venga affidata ai propri progettisti interni ai quali vengono associati due progettisti esterni.

Quindi l’impresa di lavori singola ( o anche in raggruppamento) che indica uno o più professionisti incaricati solo della progettazione fa sì che gli stessi devono intendersi come gruppo di progettazione composto anche dai propri progettisti e in questa ipotesi non esiste in realtà un raggruppamento (o ati che dir si voglia) ai sensi del codice dei contratti pubblici, integrandosi piuttosto una fattispecie più vicina a quella di progettisti esterni “indicati”.
Se tali professionisti esterni  sottoscrivono un accordo con la srl per il servizio di progettazione esecutiva, lo stesso, comunque denominato, non qualifica tali progettisti come concorrenti con conseguentemente obbligo di sottoscrivere l’offerta insieme all’impresa singola, tali dovendo essere considerati soltanto i soggetti che con chiarezza assumono l’impegno ad eseguire l’appalto integrato nella sua interezza.


Consiglio di Stato sez. VI 5/5/2016 n. 1766

L’errore grave nell'esercizio della propria attività professionale è causa di esclusione anche se riferito ad appalti svolti per stazioni appaltanti diverse da quella che ha bandito la gara

In linea di diritto, ritiene il collegio, in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sul requisito dell'assenza di un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, di cui all'art. 12, comma 1, lett. C), d.lgs. N. 157 del 1995 – cui corrisponde la fattispecie ex art. 38, comma 1, lett. F), ultima parte, d.lgs. N. 163 del 2006 –, e sui correlati obblighi dichiarativi, che tale ipotesi non possa essere limitata ai soli errori commessi in precedenti rapporti con la stazione che ha indetto la gara, fondandosi la causa di esclusione in esame sulla necessità di garantire l'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, con la conseguenza che le imprese concorrenti, in linea con l'onere collaborativo che sottende i rapporti con la pubblica amministrazione, sono onerate di dichiarare, a pena di esclusione, pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara che, proprio per tale ragione, normalmente non è a conoscenza di tali fatti (v. In tal senso, ex plurimis, cons. St., sez. Vi; 10 maggio 2007, n. 2245; cons. St. Sez. Iii, n. 2289 del 2014; cons. St., sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4870).


Consiglio di Stato sez. III 2/5/2016 n. 1661

Conseguenze della mancata indicazione di subpesi e sub punteggi nel disciplinare di gara relativo ad appalti da aggiudicare con il criterio dell’oepv

La mancata previsione di subpesi e sub punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell’offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione.

La possibilità di individuare sub criteri è, infatti, meramente eventuale, com’è palese dall’espressione letterale “ove necessario” che figura all’art. 83, comma 4, del codice dei contratti.

La scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità che la legge le ha attribuito per meglio perseguire l'interesse pubblico.
La scelta è sindacabile in sede di legittimità solo allorchè sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (consiglio di stato, sez. V, 18/06/2015, n. 3105).


Tar Campania  Napoli sez. I 4/5/2016 n. 2216

Appalti pubblici - oneri di sicurezza aziendali - adunanza plenaria del consiglio di stato n. 3/2015 e n. 9/2015 - obbligo di indicazione in sede di offerta

E' sufficiente richiamare il recente orientamento di questa sezione (t.a.r. campania, napoli, i sezione 4 marzo 2016 n.1185), adesivo ai principi elaborati nelle sentenze dell'adunanza plenaria del consiglio di stato n. 3/2015 e n. 9/2015, secondo cui in tutte le gare di appalti di lavori, servizi e forniture, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali - interni … rispetto alla chiara portata applicativa dell'obbligo di specificare i costi di sicurezza interni in gare per attività di servizio quali quelle per cui è processo, non ha pregio, come limite all'applicazione diffusa del suesposto principio, l'argomentazione di parte ricorrente, secondo cui l'obbligo di indicare in offerta i costi di sicurezza interni non sussisterebbe in concreto, essendo l'attività oggetto di affidamento di natura esclusivamente intellettuale in relazione al cui svolgimento sarebbero inesistenti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La sezione, al riguardo, ha osservato (tar campania napoli i sezione 4 marzo 2016 n. 1185 e 23 marzo 2016 nn. 1501 e 1506) che, ai fini della sussistenza dell'obbligo, occorre tener conto delle attività e degli interventi specificamente previsti dal disciplinare di gara; ebbene, nel caso di specie non è esclusa la necessità di sostenere costi per la sicurezza aziendale, implicando l'attività di direzione lavori, misurazione e contabilità ed assistenza al collaudo la presenza di personale sui luoghi di esecuzione dei lavori, con prospettazione di rischi per la sicurezza dei soggetti a tal fine preposti.

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