Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono utilizzati comese fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati, generando, quindi, diritto ad un trattamento di quiescenza che tiene conto esclusivamente dei requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta però di un provvedimento che comporta solitamente degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva complessiva e dell'importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all'altra
Questa possibilità è parzialmenteonerosae l'onere è pari al 50% della riserva matematica dedotti i contributi INPS, relativamente alla quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiunti.
Qualora ricorra il caso di dipendente deceduto in attività di servizio, sarà possibile ai superstiti che avranno diritto alla pensione indiretta presentare domanda di ricongiunzione.
Possono proporre domanda i dipendenti che soddisfano i sotto specificati requisiti :
Requisiti richiesti |
Periodi Inps da ricongiungere |
Termini di presentazione della istanza |
di ruolo |
Fondo lavoratori dipendenti |
In costanza di servizio, al massimo entro l'ultimo giorno di servizio |
non di ruolo |
Fondo lavoratori dipendenti |
In costanza di servizio dopo un anno di servizio ed entro l'ultimo giorno di servizio |
diritto alla pensione indiretta |
Fondo lavoratori dipendenti |
Non vi sono termini di decadenza |
La norma prevede la possibilità di presentare una seconda domanda successivamente alla prima, ma condizione che si possono far valere 10 anni di assicurazione previdenziale di cui almeno 5 versati in costanza di effettiva attività lavorativa oppure l'ultimo giorno di servizio .
L'articolo 2 della normativa in questione regola le fattispecie in cui la ricongiunzione sia effettuata verso fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Ai sensi della predetta disposizione esiste la facoltà di ricongiungere a titolo oneroso nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (es. ex- INPDAP, Fondi specialiFerrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) la contribuzione presente in tali gestioni e nel fondo lavoratori dipendenti.
A decorrere dal 01.07.2010 tutte le istanze di ricongiunzione prevedono il pagamento di un onere a carico del richiedente. L'assicurato deve versare unasomma pari al 50% della differenza fra l'importo dell'onere di ricongiunzione(calcolato secondo i criteri dell'art. 2, comma. da 3 a 5, delDecreto legislativo n.184/1997) e l'ammontare dei contributi e degli interessitrasferiti dagli ordinamenti interessati.
Il precitato decreto legislativo n. 184/1997 prevede che i periodi che fanno parte nel calcolo retributivo della futura pensione danno luogo ad un onere quantificato in termini diriserva matematica, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto (attraverso l'utilizzo dei coefficienti delle Tabelle del D.M. 31.8.2007) mentre, i periodi oggetto di ricongiunzione che rientrano nel calcolo contributivo della futura pensione danno luogo ad un onere determinato sulla base della "retribuzione di riferimento" (cioè quella assoggettata a contribuzione neidodici mesimeno remoti rispetto alla data della domanda), e dell'aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.
Questo meccanismo comporta che più ampia è la fetta delsistema retributivo da trasferire e più avanti nel tempo si chiede la ricongiunzione, maggiori sono gli oneri da sostenere, in conseguenza del fatto che laretribuzione è generalmente più elevata e i coefficienti delle Tabelle di cui al Dm 31.8.2007 sono più alti. L'onere in ogni caso può essere rateizzato.
Si possono ricongiungere tutti i periodi accreditati presso l'INPS alla data della domanda e non sono ammissibili ricongiunzioni parziali
L 'onere della ricongiunzione dipende:
> dalla data della domanda;
> dall'età dell'iscritto alla data della istanza ;
> dal periodo da ricongiungere;
> dal servizio utile complessivo alla data della domanda;
> dalla retribuzione alla data della richiesta di ricongiunzione ;
> dall'ammontare dei contributi Inps da acquisire
In particolare, per la retribuzione occorre distinguere:
|
Entro il 09.09.1991 |
Dal 10.09.1991 al 31.12.1992 |
Dal 01.1.93 |
Retribuzione (R) |
Retribuzione contributiva (Rc) meno I.I.S. * |
Retribuzione contributiva (Rc) |
Retribuzione contributiva media (Rcm) |
* = Indennità Integrativa Speciale .
Pertanto, indicando con:
Qp |
Quota di pensione del periodo da ricongiungere |
R |
La retribuzione alla data della domanda |
Ap |
aliquota di pensione = 2% per ogni anno da ricongiungere |
Cc |
Coefficiente di capitalizzazione del Dm 26.01.1964 , per sesso, età e servizio da ricongiungere |
Rm |
Riserva matematica |
Ci |
Importo contributi INPS |
C274 |
Coefficiente di rateizzazione secondo l'art. 10 della legge n. 274/91 |
O |
Onere in unica soluzione |
Or |
Onere rateale |
Si procede a calcolare :
la quota di pensione Qp = R x Ap ;
la riserva matematica Rm = Qp x Cc ;
l'onere di ricongiunzione che sarà : O = ( Rm meno Ci) : 2 ;
l'onere rateale che sarà : Or = O : C274 .
Il relativo importo da sostenere da parte del dipendente, potrà essere assolto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale come segue :
Periodo da ricongiungere |
Rateizzazione |
fino a 9 mesi |
Unica Soluzione |
mesi 9 e giorni 1 |
Anni 2 |
da anni 1 mesi 3 giorni 1 |
Anni 3 |
da anni 1 mesi 9 giorni 1 |
Anni 4 |
da anni 2 mesi 3 giorni 1 |
Anni 5 |
da anni 2 mesi 9 giorni 1 |
Anni 6 |
da anni 3 mesi 3 giorni 1 |
Anni 7 |
da anni 3 mesi 9 giorni 1 |
Anni 8 |
da anni 4 mesi 3 giorni 1 |
Anni 9 |
da anni 4 mesi 9 giorni 1 |
Anni 10 |
da anni 5 mesi 3 giorni 1 |
Anni 11 |
da anni 5 mesi 9 giorni 1 |
Anni 12 |
da anni 6 mesi 3 giorni 1 |
Anni 13 |
da anni 6 mesi 9 giorni 1 |
Anni 14 |
da anni 7 mesi 3 giorni 1 |
Anni 15 |
e oltre |
Anni 15 |
L’art. 2 della legge n. 29/79 - Ricongiunzione in entrata -
style="text-align: justify;">La ricongiunzione dei contributi è un istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
La norma stabilisce quale destinatario “il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei ....lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare.”
Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono utilizzati comese fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati, generando, quindi, diritto ad un trattamento di quiescenza che tiene conto esclusivamente dei requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta però di un provvedimento che comporta solitamente degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva complessiva e dell'importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all'altra
Questa possibilità è parzialmenteonerosae l'onere è pari al 50% della riserva matematica dedotti i contributi INPS, relativamente alla quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiunti.
Qualora ricorra il caso di dipendente deceduto in attività di servizio, sarà possibile ai superstiti che avranno diritto alla pensione indiretta presentare domanda di ricongiunzione.
Possono proporre domanda i dipendenti che soddisfano i sotto specificati requisiti :
Requisiti richiesti |
Periodi Inps da ricongiungere |
Termini di presentazione della istanza |
di ruolo |
Fondo lavoratori dipendenti |
In costanza di servizio, al massimo entro l'ultimo giorno di servizio |
non di ruolo |
Fondo lavoratori dipendenti |
In costanza di servizio dopo un anno di servizio ed entro l'ultimo giorno di servizio |
diritto alla pensione indiretta |
Fondo lavoratori dipendenti |
Non vi sono termini di decadenza |
La norma prevede la possibilità di presentare una seconda domanda successivamente alla prima, ma condizione che si possono far valere 10 anni di assicurazione previdenziale di cui almeno 5 versati in costanza di effettiva attività lavorativa oppure l'ultimo giorno di servizio .
L'articolo 2 della normativa in questione regola le fattispecie in cui la ricongiunzione sia effettuata verso fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Ai sensi della predetta disposizione esiste la facoltà di ricongiungere a titolo oneroso nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (es. ex- INPDAP, Fondi specialiFerrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) la contribuzione presente in tali gestioni e nel fondo lavoratori dipendenti.
A decorrere dal 01.07.2010 tutte le istanze di ricongiunzione prevedono il pagamento di un onere a carico del richiedente. L'assicurato deve versare unasomma pari al 50% della differenza fra l'importo dell'onere di ricongiunzione(calcolato secondo i criteri dell'art. 2, comma. da 3 a 5, delDecreto legislativo n.184/1997) e l'ammontare dei contributi e degli interessitrasferiti dagli ordinamenti interessati.
Il precitato decreto legislativo n. 184/1997 prevede che i periodi che fanno parte nel calcolo retributivo della futura pensione danno luogo ad un onere quantificato in termini diriserva matematica, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto (attraverso l'utilizzo dei coefficienti delle Tabelle del D.M. 31.8.2007) mentre, i periodi oggetto di ricongiunzione che rientrano nel calcolo contributivo della futura pensione danno luogo ad un onere determinato sulla base della "retribuzione di riferimento" (cioè quella assoggettata a contribuzione neidodici mesimeno remoti rispetto alla data della domanda), e dell'aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.
Questo meccanismo comporta che più ampia è la fetta delsistema retributivo da trasferire e più avanti nel tempo si chiede la ricongiunzione, maggiori sono gli oneri da sostenere, in conseguenza del fatto che laretribuzione è generalmente più elevata e i coefficienti delle Tabelle di cui al Dm 31.8.2007 sono più alti. L'onere in ogni caso può essere rateizzato.
Si possono ricongiungere tutti i periodi accreditati presso l'INPS alla data della domanda e non sono ammissibili ricongiunzioni parziali.
L 'onere della ricongiunzione dipende:
> dalla data della domanda;
> dall'età dell'iscritto alla data della istanza ;
> dal periodo da ricongiungere;
> dal servizio utile complessivo alla data della domanda;
> dalla retribuzione alla data della richiesta di ricongiunzione ;
> dall'ammontare dei contributi Inps da acquisire
In particolare, per la retribuzione occorre distinguere:
|
Entro il 09.09.1991 |
Dal 10.09.1991 al 31.12.1992 |
Dal 01.1.93 |
Retribuzione (R) |
Retribuzione contributiva (Rc) meno I.I.S. * |
Retribuzione contributiva (Rc) |
Retribuzione contributiva media (Rcm) |
* = Indennità Integrativa Speciale .
Pertanto, indicando con:
Qp |
Quota di pensione del periodo da ricongiungere |
R |
La retribuzione alla data della domanda |
Ap |
aliquota di pensione = 2% per ogni anno da ricongiungere |
Cc |
Coefficiente di capitalizzazione del Dm 26.01.1964 , per sesso, età e servizio da ricongiungere |
Rm |
Riserva matematica |
Ci |
Importo contributi INPS |
C274 |
Coefficiente di rateizzazione secondo l'art. 10 della legge n. 274/91 |
O |
Onere in unica soluzione |
Or |
Onere rateale |
Si procede a calcolare :
la quota di pensione Qp = R x Ap ;
la riserva matematica Rm = Qp x Cc ;
l'onere di ricongiunzione che sarà : O = ( Rm meno Ci) : 2 ;
l'onere rateale che sarà : Or = O : C274 .
Il relativo importo da sostenere da parte del dipendente, potrà essere assolto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale come segue:
Periodo da ricongiungere |
Rateizzazione |
fino a 9 mesi |
Unica Soluzione |
mesi 9 e giorni 1 |
Anni 2 |
da anni 1 mesi 3 giorni 1 |
Anni 3 |
da anni 1 mesi 9 giorni 1 |
Anni 4 |
da anni 2 mesi 3 giorni 1 |
Anni 5 |
da anni 2 mesi 9 giorni 1 |
Anni 6 |
da anni 3 mesi 3 giorni 1 |
Anni 7 |
da anni 3 mesi 9 giorni 1 |
Anni 8 |
da anni 4 mesi 3 giorni 1 |
Anni 9 |
da anni 4 mesi 9 giorni 1 |
Anni 10 |
da anni 5 mesi 3 giorni 1 |
Anni 11 |
da anni 5 mesi 9 giorni 1 |
Anni 12 |
da anni 6 mesi 3 giorni 1 |
Anni 13 |
da anni 6 mesi 9 giorni 1 |
Anni 14 |
da anni 7 mesi 3 giorni 1 |
Anni 15 |
e oltre |
Anni 15 |