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Dott. Francesco Disano

L’art. 2 della Legge n.29/79 - Ricongiunzione in entrata  

pensioniprevLa ricongiunzione dei contributi è un istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La  norma stabilisce quale destinatario “il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei ....lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in  costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare.”

Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono utilizzati comese fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati, generando, quindi, diritto ad un  trattamento  di quiescenza  che  tiene conto  esclusivamente dei requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta però di un provvedimento che comporta solitamente degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva complessiva e dell'importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all'altra

Questa possibilità è parzialmenteonerosae l'onere è pari al 50% della riserva matematica dedotti i contributi INPS, relativamente alla quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiunti.

Qualora  ricorra il caso  di dipendente  deceduto in attività di servizio, sarà possibile  ai  superstiti   che avranno diritto  alla pensione  indiretta presentare domanda di ricongiunzione.

Possono proporre  domanda  i dipendenti  che  soddisfano  i  sotto specificati  requisiti  :

 Requisiti   richiesti

 Periodi Inps da ricongiungere

Termini di presentazione della istanza

          di ruolo 

      Fondo lavoratori     dipendenti

      In costanza di servizio, al massimo entro l'ultimo giorno di servizio

       non di ruolo

    Fondo lavoratori dipendenti 

     In costanza di servizio dopo un anno di servizio ed entro l'ultimo giorno di servizio

 diritto alla pensione indiretta

       Fondo lavoratori dipendenti

        Non vi sono termini di decadenza

La  norma prevede   la  possibilità di  presentare una seconda domanda successivamente alla prima,  ma  condizione  che  si possono far valere 10 anni di assicurazione previdenziale di cui almeno 5 versati in costanza di effettiva attività lavorativa  oppure l'ultimo giorno di servizio

L'articolo 2 della normativa  in  questione   regola  le  fattispecie  in cui la ricongiunzione sia effettuata verso fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.  Ai sensi della predetta disposizione esiste  la facoltà di ricongiungere a titolo oneroso nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (es. ex- INPDAP, Fondi specialiFerrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) la contribuzione presente in tali gestioni e nel fondo lavoratori dipendenti.  

A   decorrere dal  01.07.2010   tutte le   istanze  di ricongiunzione prevedono il pagamento di un onere a carico del richiedente. L'assicurato deve versare unasomma pari al 50% della differenza fra l'importo dell'onere di ricongiunzione(calcolato secondo i criteri dell'art. 2, comma. da 3 a 5, delDecreto legislativo n.184/1997) e l'ammontare dei contributi e degli interessitrasferiti dagli ordinamenti interessati.

Il  precitato  decreto legislativo   n. 184/1997 prevede che i periodi che fanno parte nel calcolo retributivo della futura pensione danno luogo ad un onere quantificato in termini diriserva matematica, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto (attraverso l'utilizzo dei coefficienti delle Tabelle del D.M. 31.8.2007) mentre, i periodi oggetto di ricongiunzione che rientrano nel calcolo contributivo della futura pensione danno luogo ad un onere determinato sulla base della "retribuzione di riferimento" (cioè quella assoggettata a contribuzione neidodici mesimeno remoti rispetto alla data della domanda), e dell'aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.

Questo  meccanismo comporta che più ampia  è  la fetta delsistema retributivo da trasferire   e   più avanti nel tempo si chiede la ricongiunzione,  maggiori sono gli oneri da sostenere,  in conseguenza  del fatto  che  laretribuzione è generalmente più elevata   e i coefficienti delle Tabelle di cui al Dm 31.8.2007  sono più alti.   L'onere in ogni caso può essere rateizzato.

Si possono ricongiungere tutti i periodi accreditati presso l'INPS alla data della domanda e non sono ammissibili ricongiunzioni parziali

L 'onere della ricongiunzione dipende:

>  dalla data della domanda;

>  dall'età dell'iscritto alla data della istanza ;

>  dal periodo da ricongiungere;

>  dal servizio utile complessivo alla data della domanda;

>  dalla retribuzione alla data della  richiesta  di  ricongiunzione ;

>  dall'ammontare dei contributi Inps da acquisire

In particolare, per la retribuzione occorre distinguere:

Entro il 09.09.1991

Dal 10.09.1991 al  31.12.1992

 Dal 01.1.93

Retribuzione (R)

Retribuzione contributiva (Rc) meno I.I.S. *

Retribuzione contributiva (Rc)

Retribuzione contributiva media (Rcm)

* = Indennità Integrativa Speciale .

Pertanto,  indicando con:

Qp

Quota di pensione del periodo da ricongiungere

R

La retribuzione alla data della domanda

Ap

aliquota di pensione = 2% per ogni anno da ricongiungere

Cc

Coefficiente di capitalizzazione del Dm 26.01.1964 , per sesso, età e servizio da ricongiungere

Rm

Riserva matematica

Ci

Importo contributi INPS

C274

Coefficiente di rateizzazione secondo l'art. 10  della   legge   n. 274/91

O

Onere in unica soluzione

Or

Onere rateale

Si  procede  a    calcolare :

la quota di pensione  Qp  =    R    x    Ap ;

la riserva matematica Rm  =  Qp  x  Cc ;

l'onere di ricongiunzione che sarà :  O =   ( Rm   meno    Ci) : 2 ;

l'onere rateale che sarà : Or      =   O :    C274 .

Il  relativo  importo da  sostenere  da  parte del dipendente,  potrà  essere   assolto   in  un’unica  soluzione   ovvero  in  forma  rateale  come   segue :

Periodo da  ricongiungere

     Rateizzazione

fino a 9 mesi

Unica Soluzione

mesi 9 e giorni 1

Anni 2

da anni 1 mesi 3 giorni 1

Anni 3

da anni 1 mesi 9 giorni 1

Anni 4

da anni 2 mesi 3 giorni 1

Anni 5

da anni 2 mesi 9 giorni 1

Anni 6

da anni 3 mesi 3 giorni 1

Anni 7

da anni 3 mesi 9 giorni 1

Anni 8

da anni 4 mesi 3 giorni 1 

Anni 9

da anni 4 mesi 9 giorni 1

Anni 10

da anni 5 mesi 3 giorni 1

Anni 11

da anni 5 mesi 9 giorni 1

Anni 12

da anni 6 mesi 3 giorni 1

Anni 13

da anni 6 mesi 9 giorni 1

Anni 14

da anni 7 mesi 3 giorni 1

Anni 15

e oltre

Anni 15

L’art. 2 della   legge  n. 29/79  -  Ricongiunzione  in  entrata  -

style="text-align: justify;">La ricongiunzione dei contributi è un istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La  norma stabilisce quale destinatario “il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei ....lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in  costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare.”

Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono utilizzati comese fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati, generando, quindi, diritto ad un  trattamento  di quiescenza  che  tiene conto  esclusivamente dei requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta però di un provvedimento che comporta solitamente degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva complessiva e dell'importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all'altra

Questa possibilità è parzialmenteonerosae l'onere è pari al 50% della riserva matematica dedotti i contributi INPS, relativamente alla quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiunti.

Qualora  ricorra il caso  di dipendente  deceduto in attività di servizio, sarà possibile  ai  superstiti   che avranno diritto  alla pensione  indiretta presentare domanda di ricongiunzione.

Possono proporre  domanda  i dipendenti  che  soddisfano  i  sotto specificati  requisiti  :

 Requisiti   richiesti

 Periodi Inps da ricongiungere

Termini di presentazione della istanza

          di ruolo 

      Fondo lavoratori     dipendenti

      In costanza di servizio, al massimo entro l'ultimo giorno di servizio

       non di ruolo

    Fondo lavoratori dipendenti 

     In costanza di servizio dopo un anno di servizio ed entro l'ultimo giorno di servizio

 diritto alla pensione indiretta

       Fondo lavoratori dipendenti

        Non vi sono termini di decadenza

La  norma prevede   la  possibilità di  presentare una seconda domanda successivamente alla prima,  ma  condizione  che  si possono far valere 10 anni di assicurazione previdenziale di cui almeno 5 versati in costanza di effettiva attività lavorativa  oppure l'ultimo giorno di servizio

L'articolo 2 della normativa  in  questione   regola  le  fattispecie  in cui la ricongiunzione sia effettuata verso fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.  Ai sensi della predetta disposizione esiste  la facoltà di ricongiungere a titolo oneroso nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (es. ex- INPDAP, Fondi specialiFerrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) la contribuzione presente in tali gestioni e nel fondo lavoratori dipendenti.  

A   decorrere dal  01.07.2010   tutte le   istanze  di ricongiunzione prevedono il pagamento di un onere a carico del richiedente. L'assicurato deve versare unasomma pari al 50% della differenza fra l'importo dell'onere di ricongiunzione(calcolato secondo i criteri dell'art. 2, comma. da 3 a 5, delDecreto legislativo n.184/1997) e l'ammontare dei contributi e degli interessitrasferiti dagli ordinamenti interessati.

Il  precitato  decreto legislativo   n. 184/1997 prevede che i periodi che fanno parte nel calcolo retributivo della futura pensione danno luogo ad un onere quantificato in termini diriserva matematica, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto (attraverso l'utilizzo dei coefficienti delle Tabelle del D.M. 31.8.2007) mentre, i periodi oggetto di ricongiunzione che rientrano nel calcolo contributivo della futura pensione danno luogo ad un onere determinato sulla base della "retribuzione di riferimento" (cioè quella assoggettata a contribuzione neidodici mesimeno remoti rispetto alla data della domanda), e dell'aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.

Questo  meccanismo comporta che più ampia  è  la fetta delsistema retributivo da trasferire   e   più avanti nel tempo si chiede la ricongiunzione,  maggiori sono gli oneri da sostenere,  in conseguenza  del fatto  che  laretribuzione è generalmente più elevata   e i coefficienti delle Tabelle di cui al Dm 31.8.2007  sono più alti.   L'onere in ogni caso può essere rateizzato.

Si possono ricongiungere tutti i periodi accreditati presso l'INPS alla data della domanda e non sono ammissibili ricongiunzioni parziali.

L 'onere della ricongiunzione dipende:

>  dalla data della domanda;

>  dall'età dell'iscritto alla data della istanza ;

>  dal periodo da ricongiungere;

>  dal servizio utile complessivo alla data della domanda;

>  dalla retribuzione alla data della  richiesta  di  ricongiunzione ;

>  dall'ammontare dei contributi Inps da acquisire

In particolare, per la retribuzione occorre distinguere:

Entro il 09.09.1991

Dal 10.09.1991 al  31.12.1992

 Dal 01.1.93

Retribuzione (R)

Retribuzione contributiva (Rc) meno I.I.S. *

Retribuzione contributiva (Rc)

Retribuzione contributiva media (Rcm)

* = Indennità Integrativa Speciale .

Pertanto,  indicando con:

Qp

Quota di pensione del periodo da ricongiungere

R

La retribuzione alla data della domanda

Ap

aliquota di pensione = 2% per ogni anno da ricongiungere

Cc

Coefficiente di capitalizzazione del Dm 26.01.1964 , per sesso, età e servizio da ricongiungere

Rm

Riserva matematica

Ci

Importo contributi INPS

C274

Coefficiente di rateizzazione secondo l'art. 10  della   legge   n. 274/91

O

Onere in unica soluzione

Or

Onere rateale

Si  procede  a    calcolare :

la quota di pensione  Qp  =    R    x    Ap ;

la riserva matematica Rm  =  Qp  x  Cc ;

l'onere di ricongiunzione che sarà :  O =   ( Rm   meno    Ci) : 2 ;

l'onere rateale che sarà : Or      =   O :    C274 .

Il  relativo  importo da  sostenere  da  parte del dipendente,  potrà  essere   assolto   in  un’unica  soluzione   ovvero  in  forma  rateale  come   segue:

Periodo da  ricongiungere

     Rateizzazione

fino a 9 mesi

Unica Soluzione

mesi 9 e giorni 1

Anni 2

da anni 1 mesi 3 giorni 1

Anni 3

da anni 1 mesi 9 giorni 1

Anni 4

da anni 2 mesi 3 giorni 1

Anni 5

da anni 2 mesi 9 giorni 1

Anni 6

da anni 3 mesi 3 giorni 1

Anni 7

da anni 3 mesi 9 giorni 1

Anni 8

da anni 4 mesi 3 giorni 1 

Anni 9

da anni 4 mesi 9 giorni 1

Anni 10

da anni 5 mesi 3 giorni 1

Anni 11

da anni 5 mesi 9 giorni 1

Anni 12

da anni 6 mesi 3 giorni 1

Anni 13

da anni 6 mesi 9 giorni 1

Anni 14

da anni 7 mesi 3 giorni 1

Anni 15

e oltre

Anni 15

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Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

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