Siamo in presenza, dunque, di una facoltà complementare rispetto alla prosecuzione volontaria; a differenza di quest'ultima, infatti, il riscatto può essere esercitato in qualsiasi momento dal dipendente e può coprire anche periodi "scoperti" molto lontani nel tempo.
La normativa indica in modo tassativo ed in maniera inequivocabile i periodi che possono formare oggetto di riscatto. Le forme più conosciute, da sempre previste nel nostro ordinamento previdenziale , riguardano il versamento dei contributi omessi e prescritti, il riscatto dei periodi di studio universitario (laurea, dottorato e periodi equivalenti), il lavoro svolto all'estero.
A partire dall’anno 1997, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 564/1996 e del decreto legislativo n. 184/1997, la possibilità del riscatto è stata estesa anche ai periodi di formazione professionale, studio ricerca di inserimento nel mercato del lavoro e ai periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. E’ possibile riscattare, anche, i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di soggetti impegnati in lavori discontinui, stagionali e temporanei, i periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, i periodi di servizio civile, il congedo parentale ed i periodi corrispondenti collocati fuori dal rapporto di lavoro, con inclusione di permessi per malattia educazione e assistenza dei figli.
La contribuzione da riscatto assume lo stesso valore della contribuzione obbligatoria. Quindi, può essere utilizzata per il diritto e per la misura di tutte le prestazioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi. E' valida, perciò, per il perfezionamento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e sia del requisito contributivo minimo dei 20 anni per perfezionare il requisito alla pensione di vecchiaia. Ed è utile anche per il perfezionamento dei requisiti contributivi necessari per accedere alle prestazioni previdenziali per i lavoratori che sono nel sistema contributivo (cioè dipendenti che non hanno contributi versati prima del 1° gennaio 1996). Con il riscatto, pertanto, il lavoratore ottiene un incremento della misura della pensione e, a seconda dei casi, un anticipo dell'età pensionabile. Naturalmente la convenienza dell'operazione è lasciata alla valutazione del singolo e del caso concreto che dovrà soppesare adeguatamente i vantaggi della copertura contributiva con i relativi costi.
Si reputa necessario ricordare che il riscatto influisce anche sulla determinazione delle regole di calcolo della pensione e quindi, conseguenzialmente e di riflesso, sulla sua misura. Ciò deriva dalla natura stessa del riscatto che consente all'interessato di coprire periodi scoperti di contribuzione risalenti anche a prima del 1° gennaio1996, anno in cui, come e noto, è entrato in vigore il sistema contributivo con la Riforma Dini.
Ad esempio, ad un dipendente che al 31.12.1995 ha cumulato meno di 18 anni di anzianità contributiva e che, grazie al riscatto di periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, raggiunge o supera tale limite, per la quantificazione della misura della pensione, gli sarà applicato il sistema di calcolo retributivo sino al 31.12.201, con l’indubbia possibilità di ottenere vantaggi ulteriori sulla determinazione dell'importo dell'assegno stesso. Invece il riscatto di periodi antecedenti al 31.12.1995 che sommati ai contributi effettivi non porta l'anzianità contributiva ad almeno 18 anni al 31.12.1996 non muterà il sistema di calcolo della pensione: essa sarà calcolata col sistema retributivo fino al 31.12.1995 e per i periodi successivi con quello contributivo.
La determinazione dell'onere del riscatto, poi, è soggetta a subire delle variazioni, a seconda della collocazione temporale degli eventi e del sistema di calcolo da applicare.
In ragione di ciò, lo scenario è così rappresentato :
- i periodi da riscattare nel sistema retributivo (cioè tutti i periodi antecedenti la data del 1° gennaio 1996, oppure sino al 31.12.2011 se l'assicurato possiede almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995) devono essere determinati applicando il sistema della riserva matematica;
- quelli da riscattare nel sistema contributivo (cioè i periodi posti temporalmente dopo il 31.12. 2011 o successivi al 1995 se l'interessato possiede meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) devono essere determinati attraverso il sistema dell'aliquota percentuale.
Nella valutazione complessiva del costo/convenienza, è da evidenziare che la vigente normativa consente la deducibilità dal reddito complessivo dell'intero costo del riscatto (e così anche, come è noto, della ricongiunzione dei periodi assicurativi e dei contributi volontari) sia per l'assicurato che per i superstiti (art. 10, co. 1, TUIR; Agenzia entrate, risoluzione n. 298/2002). Il pagamento dell'intera operazione può essere anche rateizzato.
Il costo ("riserva matematica") è dato dall'importo della pensione corrispondente agli anni riscattati per determinati coefficienti contenuti in apposite tariffe approvate con decreto del Ministro del lavoro (D.M. 19.2.1981 per le domane presentate fino al 6.11.2007 e D.M. 31.8.2007 per quelle presentate in data successiva). E’ presa in considerazione la pensione complessiva spettante considerando anche i periodi da riscattare. Da qui si sottrae l'importo che corrisponde a quello risultante al momento della domanda. Sull'incremento di pensione di applicano i coefficienti, i quali dipendono da alcuni fattori, quali il sesso, l'età, la consistenza della retribuzione media pensionabile e dell'anzianità contributiva, all'atto della presentazione della domanda di riscatto.
Nel sistema contributivo, invece, viene applicata l'aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella che si riferisce ai 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al fondo. Il contributo così calcolato su base annua è necessariamente da rapportare al periodo da riscattare (dato che il contributo da riscatto è su base annua esso va ridotto in proporzione se il periodo è inferiore). Si presti attenzione al fatto che la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto, per il contributo di riscatto così accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi.
Quanto sopra ci porta ad una semplice considerazione : tanto più tardi si inoltra la istanza di riscatto, tanto più elevato è l’onere da sostenere da parte del dipendente .