Le regole operative per la erogazione della indennità di specifiche responsabilità, con riferimento ai periodi di assenza ed al collegamento con la indennità per i compiti aggiuntivi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera i), del CCNL 1.4.1999, per come modificato dal CCNL 22.1.2004, sono fissate dai contratti nazionali.
Fermo restando il divieti di erogazione per i primi 10 giorni di assenza per malattia, spetta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa stabilire se, durante i periodi di assenza, debba essere erogata la indennità di specifiche responsabilità. Spetta sempre ai contratti decentrati stabilire se questo compenso può sommarsi a quello di cui all’articolo 17, comma 2, lettera i), del CCNL 1.4.1999, per come modificato dal CCNL 22.1.200, vale a dire le indennità fino a 300 euro annui mensili, nonché le eventuali graduazioni. Si deve in questo caso applicare il principio di carattere generale per cui la stessa attività non può essere remunerata con più di una indennità.