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Le Convenzioni di Segreteria: Il Trattamento Economico

Prof. Arturo Bianco

direttoreLa indennità di posizione dei segretari in convenzione deve essere calcolata sulla base della popolazione residente nell’insieme dei comuni aderenti e non solo su quella residente nel comune capofila, costituendo questa la base su cui operare l’incremento previsto dal contratto nazionale per le convenzioni di segreteria. Di conseguenza, deve essere disapplicate la nota protocollo 76063 del 29 settembre 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF. Ed ancora deve essere disapplicata la conseguente circolare della unità di missione del Ministero dell’Interno che ha preso il posto della disciolta Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari, protocollo 485-E-P del 24 marzo 2015, nonché i provvedimenti attuativi delle prefetture. In questa direzione vanno con molta nettezza le indicazioni dettate dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Como n. 203 dello scorso 23 settembre.

Sulla base di questa sentenza nel caso specifico si ritorna alla interpretazione precedentemente fornita dalla Agenzia dei segretari. Alla base dei principi dettati della sentenza vi sono le considerazioni che:

  1. la materia è oggetto di contrattazione collettiva;
  2. non si può dare corso a modifiche che siano frutto di decisione unilaterale;
  3. nella interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro si deve fare riferimento ai comportamenti che sono stati tenuti successivamente allo loro sottoscrizione.

IL DATO NORMATIVO

Nella sentenza ci viene detto in primo luogo che “la classificazione degli incarichi dei segretari comunali deriva dalle tabelle di cui alla legge n. 604/62, non abrogato, ciò che è stato confermato dalla delibera dell’Agenzia n, 90 del 12 aprile 2000.. il criteri classificatorio così individuato non può essere revisionato mediante una circolare ministeriale avente fini esclusivamente interpretativi”.
Viene inoltre affermato seguente principio interpretativo, come premessa: “il DPR n. 465/1997 attribuisce unicamente al Ministero dell’Interno, che ha ereditato le funzioni dell’Agenzia nazionale dopo la sua soppressione, il potere di adottare disposizioni in materia di trattamento giuridico dei segretari comunali”. Si deve evidenziare che questa indicazione è fornita dalla sentenza con riferimento alla nota interpretativa della Ragioneria Generale dello Stato: il che determina una conseguenza di limitazione assai significativa del rilievo di tale pronuncia, che peraltro nel caso specifico è alla base del mutamento di interpretazione della norma contrattuale, essendo giudicata implicitamente come proveniente da un soggetto non competente.

I PRINCIPI

Sulla base di questi principi viene affermato che “il trattamento retributivo dei segretari comunali e provinciali può essere disciplinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva, in virtù del disposto dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. Invero le indicazioni di cui alla tabella A della legge n. 604/1962 viene data per presupposta dalla contrattazione collettiva nazionale del settore. Effettivamente il criterio attualmente indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e fatto proprio dal Ministero dell’Interno non è fondato né su norme di legge né su disposizioni contrattuali e non risulta mai applicato in passato”.

Pertanto, per il giudice del lavoro di Milano, la maggiorazione prevista dal CCNL si applica sulla retribuzione complessiva in godimento, per cui questa “deve essere preventivamente determinata per potere applicare la maggiorazione.. e le relative modalità di determinazione sono state sempre effettuate sulla base della totalità della popolazione dei comuni in convenzione .. che questa fosse la comune volontà delle parti contraenti risulta chiaramente .. si ricordi a tal fine a titolo meramente esemplificativo l’accordo sottoscritto il 13 gennaio 2009 .. la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il criterio ermeneutico di cui all’articolo 1362 del codice civile ed in particolare il comportamento complessivo posteriore alla stipula del contratto è sicuramente applicabile anche ai contratti collettivi”.

In conclusione, la sentenza ci dice che unicamente il contratto o la legislazione possono intervenire a modificare il calcolo della popolazione basato sulla somma degli abitanti dei comuni aderenti ai fini della determinazione della indennità di posizione del segretario in convenzione.

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