Il nuovo istituto, infatti, prevede :
-il ricorso ad esso anche per perfezionare il diritto alla pensione anticipata ;
-l’eliminazione del limite sul raggiungimento del diritto alla pensione in una singola gestione;
-la possibilità di passare dalla ricongiunzione onerosa o dalla totalizzazione alla nuova forma di cumulo.
E’ stato dato, dunque, il via libera al cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i dipendenti che hanno contributi sparsi e polverizzati in diverse gestioni della previdenza obbligatoria, anche se i titolari di contribuzione presso le casse professionali dovranno attendere ancora.
E' questo, sinteticamente, il contenuto della circolare Inps n. 60 del 16.03.2017, con la quale l'istituto di previdenza analizza la novità introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 in materia di cumulo gratuito.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è possibile “unire virtualmente” tutti i periodi di contribuzione non coincidenti accreditati presso l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata Inps, i fondi sostitutivi ed esclusivi ( ex Inpdap) dell'assicurazione generale obbligatoria e, a seguito di una modifica approvata, anche le casse professionali dove sono iscritti i liberi professionisti che esercitano attività regolamentate dall'iscrizione in appositi Albi. La circolare, in questa primissima fase, si rivolge ai soli lavoratori iscritti presso la previdenza pubblica obbligatoria (cioè l'Inps) posto che l'Istituto si riserva di diramare, in una seconda fase, ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai lavoratori che hanno contributi presso le casse professionali.
La circolare pone in evidenza che dal 1° gennaio 2017, con l’entrata in vigore della nuova normativa, esiste la opportunità che consente di liquidare sia una “pensione di vecchiaia” al perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati vigenti tra le gestioni interessate al cumulo, sia anche la pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne). Nulla, invece, viene puntualizzato riguardo alla possibilità di cumulo per integrare il requisito contributivo agevolato di 41 anni per i cosiddetti lavoratori precoci.
Per quel che concerne la pensione di vecchiaia, essa spetta ed è conseguibile anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate al cumulo (evento che si materializza allorquando il soggetto interessato ha già cumulato un minimo di 20 anni di contributi in una delle gestioni interessate; circostanza che sino al 31.12.2016, di fatto, inibiva agli interessati di chiedere il cumulo). Al cospetto di questa fattispecie, però, l’assegno di quiescenza non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Anche la decorrenza della pensione di chi intende finalizzare il cumulo ai fini della pensione anticipata non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2017. A parte questa precisazione, la pensione decorre il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Viene esplicitato, altresì, che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni coinvolte nel cumulo - tra le quali le Casse professionali - preclude l’esercizio della facoltà di cumulo. Quindi, pacificamente se ne deduce che il cumulo non può essere utilizzato da soggetti che risultino già pensionati, e che intendono valorizzare, ad esempio, un ulteriore spezzone contributivo.
La prestazione, ribadisce, ulteriormente, l'Inps, può essere anche utilizzata per conseguire una pensione indiretta ai superstiti o una pensione di inabilità.
Per meglio comprendere la portata della novità legislativa, si riportano due esempi :
* si ipotizzi un soggetto con 35 anni di contributi versati in una gestione pubblica (Inps -Gestione dipendenti pubblici ) ed altri 7 anni e 10 mesi nella Gestione Separata non coincidenti temporalmente. Questo soggetto dal 01.01.2017 potrà “sommarli” e conseguire la pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi, senza alcun onere ;
* si presupponga un altro soggetto con 9 anni di contributi nel FPLD (Inps), altri 6 nella gestione separata e, infine, altri 5 nella gestione ex Inpdap . Anche in questo caso egli potrà richiedere il cumulo al raggiungimento dell'età di vecchiaia di 66 anni e 7 mesi , laddove sono richiesti, come è noto, almeno 20 anni complessivi di contribuzione.
Ciascuna gestione previdenziale calcolerà l'importo pro quota dell'assegno secondo le proprie regole di calcolo. Dunque entrambi i soggetti conseguiranno una pensione unica ma composta di 2 quote il primo e di 3 quote il secondo, tante quante, cioè, sono le gestioni coinvolte nel cumulo.
In merito alla misura del trattamento pensionistico, l'Inps richiama e ricorda le indicazioni già contenute nella Circolare n.120/2013, nella quale era stato chiarito che ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva presente al 31.12.1995 bisogna valutare la contribuzione complessivamente maturata dall'interessato nelle diverse gestioni coinvolte nel cumulo purchè tali periodi non siano sovrapposti temporalmente e che, ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Sia le istanze di pensione in cumulo presentate fino alla data del 31.12.2016 e sia anche quelle presentate dal 1° gennaio 2017 devono essere gestite alla luce delle disposizioni vigenti e decorrenti dalla data del 1° gennaio 2017. Le richieste, invece, prodotte da soggetti che risultino in possesso di periodi assicurativi presso le Casse professionali, non dovranno essere rigettate, ma tenute in evidenza in attesa delle relative istruzioni.
La circolare n. 60/2017 precisa, altresì, che chi ha presentato domanda di pensione in totalizzazione anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in cumulo. La predetta rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere formalizzata anche dai superstiti dell’assicurato .
Tale facoltà risulta essere prevista anche con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 entro il 1° gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Per costoro, in caso di rinuncia alla domanda di ricongiunzione effettuata entro il 1° gennaio 2018, la restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene con decorrenza dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, senza interessi né rivalutazione. Questa modalità di rimborso si applica nei casi di recesso dalla ricongiunzione richiesta ai sensi degli articoli 1 o 2 della legge n. 29 del 1979 sia dagli iscritti alle gestioni private che dagli iscritti alle gestioni pubbliche dell’Inps.
Il recesso di cui sopra è possibile manifestarlo sia in forma esplicita , presentando apposita istanza in tal senso, sia attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate di onere (interruzione dei pagamenti).
Trattandosi di una fattispecie avente carattere transitorio, la suddetta normativa non si applica:
1) ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
2) ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;
3) e comunque nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.
Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria
Appare chiaro che coloro che hanno già provveduto a pagare integralmente l’onere di ricongiunzione non possono comunque recedere dalla ricongiunzione allo scopo di ottenere la restituzione di quanto versato. Nello stesso tempo, è altrettanto ovvio che non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su di essa vengano operate trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione. La portata del recesso interessa solo i provvedimenti ex legge n.29/1979 e non quelli avvenuti ex legge 45/1990 (cioè le ricongiunzioni dei periodi assicurativi che hanno coinvolto le casse professionali).
Da ultimo la circolare mette in risalto che, nei riguardi del personale del pubblico impiego che cessa dal servizio usufruendo di tale facoltà, si procederà alla liquidazione del TFS con una dilazione rispetto ai termini ordinari. In soggetti interessati, infatti, dovranno attendere 12 mesi dall'età di 66 anni e 7 mesi e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte degli stessi. Nello specifico, pertanto, l’indennità di fine servizio comunque denominata verrà corrisposta agli aventi diritto solamente dopo 12 mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dall’attuale normativa .