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Il punto sulla legge di bilancio e sulla manovra correttiva

A cura di Villiam Zanoni

Ci siamo già occupati più volte delle vicende della legge di bilancio 2017 e delle diverse novità in materia previdenziale, sottolineando le positività delle nuove flessibilità che sono state introdotte e consegnando tutte le nostre attese ai diversi provvedimenti attuativi che la norma stessa aveva previsto.

Giova soprattutto ricordare che alcune parti di quei provvedimenti sono già virtualmente operative a partire dal 1° gennaio 2017, come ad esempio il nuovo cumulo di cui al comma 187 dell’articolo 1 della legge n° 232/2016 e i nuovi criteri per i benefici relativi al lavoro usurante di cui al comma 206, mentre diverse altre erano programmate per entrare in vigore il 1° maggio 2017, come ad esempio l’APE volontaria di cui al comma 166, l’APE aziendale di cui al comma 172, l’APE social di cui al comma 179 e la pensione dei precoci di cui al comma 199.

Tuttavia, per quanto possa apparire paradossale, ci troviamo per l’ennesima volta di fronte ad un meccanismo legislativo eccessivamente farraginoso che dilata sistematicamente all’infinito i tempi di applicazione delle nuove disposizioni come sta di fatto accadendo oggi.

Va infatti altrettanto ricordato che nel meccanismo di attuazione dell’APE volontaria al comma 170 è prevista (senza tempi prestabiliti) l’emanazione di un Decreto del MEF al fine di adottare meccanismi di semplificazione finanziaria per la gestione del prestito, al comma 175 è prevista l’emanazione di un DPCM entro 60 giorni per regolamentare l’APE volontaria preceduto dalle convenzioni fra il MEF, l’ABI e l’ANIA per la definizione del tasso di interesse e del costo assicurativo, al comma 176 è prevista la stipula di una convenzione fra l’INPS, il MEF e il Ministero del lavoro per la gestione del fondo di garanzia, al comma 185 è prevista l’emanazione di un DPCM entro 60 giorni per regolamentare l’APE social, al comma 202 è prevista l’emanazione di un DPCM entro 60 giorni per regolamentare l’accesso a pensione per i lavoratori precoci e al comma 202 l’emanazione di un Decreto di concerto fra il Ministero del lavoro e il MEF entro 60 giorni per regolamentare i nuovi criteri per i lavori usuranti.

Ebbene, oggi di giorni ne sono passati 120 dall’entrata in vigore della legge di bilancio e di tutti quei provvedimenti non c’è traccia, o meglio l’unica notizia diffusa pomposamente è la firma in data 18 aprile, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, del DPCM relativo all’APE social, ma i suoi contenuti paiono coperti dal segreto di Stato.

In tale contesto appaiono anche molto patetiche e semplicistiche le rassicurazioni del Ministro Poletti in ordine alla effettiva partenza dell’APE per il 1° maggio (tranne un leggero ritardo di un paio di settimane per l’APE volontaria), visto tutto ciò che deve ancora essere fatto.

Sempre per memoria, infatti, visto che un DPCM, una volta firmato deve ottenere il via libera della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, non è superfluo ricordare che un provvedimento analogo previsto al comma 355 della legge di bilancio, relativo al bonus di 1.000 euro per la frequenza di nidi, doveva essere emanato entro 30 giorni, in verità è stato firmato il 17 febbraio, è stato registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile, ma è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo in data 18 aprile: se tanto mi da tanto, altro che 1° maggio.

Tornando all’unico DPCM finora giunto alla prima tappa del percorso e relativo ai criteri di accesso all’APE social, fermo restando che lo schema non è stato diffuso, restano gli elementi che caratterizzeranno il percorso che al momento pare rimanere agganciato ai seguenti criteri.

La tempistica per la presentazione delle domande manterrà le due finestre già annunciate al tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, per cui per coloro che perfezioneranno i requisiti entro il 31 dicembre 2017 la richiesta di riconoscimento delle condizioni di accesso dovrà essere presentata all’INPS entro il 30 giugno 2017, mentre per coloro che perfezioneranno i requisiti entro il 31 dicembre 2018 la richiesta dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2018.

Questi primi due step serviranno ad individuare quanti lavoratori potranno rientrare negli stanziamenti previsti, dopo di che in entrambi i casi ci sarà una seconda finestra per presentare le domande entro il 30 novembre di ciascun anno per recuperare altri soggetti che potessero rientrare negli stessi stanziamenti sopra citati.

In attesa di conoscere quali documentazioni dovranno essere prodotte per accedere alle varie tipologie di APE social, pare poi che la procedura preveda che l’INPS debba rispondere al lavoratore entro il 30 settembre per l’anno 2017 ed entro il 30 giugno per l’anno 2018.

Se così sarà è evidente che a questo punto avremo una ulteriore dilatazione dei tempi di applicazione poiché solo dopo l’accoglimento della prima domanda di riconoscimento potrà poi essere presentata sempre all’INPS la domanda per l’accesso all’APE social la cui decorrenza sarà quella del mese successivo alla domanda stessa.

E continuiamo a dire che tutto partirà il 1° maggio?

In tutto questo percorso c’è poi da sperare che non ci metta lo zampino anche l’INPS che ovviamente dovrà predisporre tutta la modulistica che non potrà che essere prodotta in via telematica. Come sempre a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

Se pensiamo infatti al bonus “mamma domani” di 800 euro previsto dal comma 353 in vigore dal 1° gennaio, commentato dall’INPS con una prima circolare n° 39 del 27 febbraio e una seconda n° 61 del 16 marzo, e lo associamo al fatto che alla fine di aprile non si sa ancora come inoltrare la domanda, si è già detto tutto.

Alla fine di questa analisi, in tutta onestà, se c’è da trovare una piccola giustificazione a qualche ritardo, questa va collegata con una novità contenuta nella “manovrina” (si fa per dire, perché è composta da ben 67 articoli) varata con il decreto legge n° 50 del 24 aprile 2017.

L’articolo 53 del decreto, infatti, introduce un correttivo alla legge di bilancio in relazione alle modalità di individuazione delle mansioni gravose che consentono l’accesso sia all’APE social, sia alla pensione anticipata per i precoci, prevedendo che al fine di individuarne lo svolgimento in modo continuativo da almeno 6 anni tale condizione si considera realizzata anche se ci sono interruzioni complessivamente non superiori a 12 mesi, fermo restando che le stesse lavorazioni debbono essere state svolte anche nel settimo anno per un periodo corrispondente.

A proposito dei lavoratori precoci, che si ricorda dovrebbero trovare applicazione nuovamente dal 1° maggio, poiché le condizioni di accesso sono sostanzialmente le stesse previste per l’APE social, c’è da augurasi che il percorso sia molto più semplice poiché basterà copiare buona parte del DPCM per l’APE social e il gioco è già fatto.

Sempre a proposito dei tempi di attuazione della legge di bilancio merita poi una menzione la vicenda del nuovo meccanismo di cumulo prodotto dal comma 187.

Ce ne siamo già occupati alla fine del mese scorso mettendo in evidenza luci ed ombre della circolare INPS n° 60 del 16 marzo ed evidenziando il fatto che non conteneva alcuna indicazione in merito alla cumulabilità delle contribuzioni versate nelle diverse Casse professionali.

E’ però già passato un altro mese e si è già persa traccia di tutte quelle vicende che dovevano essere definite fra le Casse, l’INPS e il Ministero del lavoro.

E inutile sottolineare quanta incertezza coinvolga i lavoratori che potrebbero accedere a pensione attraverso quel meccanismo ma che ad oggi non sono ancora in grado di capire se potranno utilizzare il cumulo e soprattutto a quali condizioni.

La morale finale è questa: è vero che tutti gli interventi sono stati introdotti all’interno di un percorso caratterizzato da poche risorse disponibili e molte disposizioni prevedono dei contingentamenti, ma è altrettanto vero che tutto quanto sta accadendo rischia di falsare la valutazione sugli effetti transitori delle diverse novità.

Tornando all’APE social, infatti, se le procedure illustrate verranno confermate all’interno del DPCM, molto probabilmente le prime APE social verranno liquidate a partire da settembre/ottobre 2017 con il rischio di non avere la esatta percezione della dimensione del fenomeno e di conseguenza non avere tutti gli elementi necessari per valutare gli effetti della sperimentazione e la possibilità di una loro conferma per il futuro dopo il 2018.

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