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Il  S.I.A., come sarà nel 2017!

A cura di Daniele Perugini

Qualche mese fa, le tematiche della lotta alla povertà nel nostro Paese erano state già affrontate qui proprio in coincidenza dell’avvio dell’operatività del S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva, un sussidio economico erogato attraverso una Carta Acquisti precaricata alle famiglie in condizioni disagiate, in presenza di minori, disabili o donne in stato di gravidanza accertata ed altri specifici requisiti), come recentemente intervenute ad opera del Decreto 16 marzo 2017 (Decreto 2017), l’INPS ha emanato un’ulteriore Circolare che fornisce istruzioni operative per la nuova disciplina in vigore dal 30 aprile 2017.

La nuova disciplina definita con il Decreto 2017 modifica ed integra la previgente in alcuni punti specifici, con valenza non solo per il futuro ma, come si vedrà in seguito, andando ad incidere operativamente anche sulle domande di prestazione già presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione correttiva. In questa sede si preferisce una trattazione dedicata alle sole modifiche, rimandando al contributo precedente per un quadro comunque più articolato della disciplina del SIA.

Seguendo il criterio espositivo della Circolare INPS n. 86 del 12 maggio 2017 (frutto di un attento confronto con il dicastero deputato al welfare), rileva innanzitutto che il Decreto 2017 amplia il novero delle amministrazioni deputate alla trasmissione delle domande e dei flussi informativi, come indicato alla lettera b), dell’articolo 2, comma 1, ove si prevede che “gli ambiti territoriali, in caso di gestione associata, attivino i flussi informativi nei confronti dell’INPS”, modificando così  quanto in precedenza prevedeva l’articolo 3, comma 3, del Decreto 2016, che consentiva tale adempimento ai soli Comuni.  Lo stesso nuovo decreto individua, specularmente, gli ambiti come destinatari delle comunicazioni effettuate dall’INPS, in qualità di Soggetto Attuatore, relativamente all’elenco dei nuclei familiari destinatari della misura.

Con il decreto attuale viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari del SIA, in virtù delle modifiche ai requisiti di accesso apportate ad alcune disposizioni del Decreto 2016.  Innanzitutto, integrando la previsione di cui all’originario articolo 4, comma 3, lettera b), punto ii) viene ora previsto che, in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, non debba essere superiore a 900 euro mensili. Viene, altresì, innovato il requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punto iv), prevedendo che non osti alla concessione della misura il possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente. Rispetto alla precedente disciplina, viene ora stabilito che il punteggio minimo che deve scaturire dalla valutazione multidimensionale del bisogno per l’accesso alla misura sia pari almeno a 25 punti (come descritto nella tabella allegata alla domanda di sussidio, nella quale peraltro, oltre alla descrizione dei singoli requisiti, ne viene distintamente indicato il peso ai fini della suddetta valutazione multidimensionale). Il nuovo Decreto 2017 innova anche l’articolo 4, comma 3, lettera c), punto iii) del Decreto 2016, esonerando dall’obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti: ciò si evidenzia anche nel quadro G del nuovo modulo di domanda, allegato alla citata Circolare.

Il Decreto 2017 interviene anche con modifiche relative all’importo della misura del beneficio, prevedendo alla lettera g) dell’articolo 2, comma 1, che integra l’articolo 5, comma 1, del Decreto 2016, che “ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, sia attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro”. Peraltro, intervenendo anche sulle prestazioni già in erogazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto 2017, tale incremento è riconosciuto anche ai beneficiari correnti del SIA, al momento dell’entrata in vigore dello stesso Decreto, per l’intera annualità del beneficio. Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità. Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta acquisti ordinaria e dell’incremento del Bonus bebè. Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno.

Proprio in relazione alla durata del beneficio, nella Circolare INPS si ribadisce che l’articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto 2017 completa la formulazione dell’articolo 5, comma 2, del Decreto 2016, che prevedeva una durata massima del beneficio pari a 12 mensilità. In virtù del proseguimento della sperimentazione, infatti, il correttivo stabilisce che una nuova domanda di SIA possa essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo beneficio percepito. Precisa inoltre l’Istituto che la norma si applica anche nei casi di revoca del beneficio, per i quali è necessario ugualmente che intercorrano almeno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta.

A modifica dell’articolo 6, comma 1, del Decreto 2016 viene ora previsto che la sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico avvenga, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, e non più entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre. Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute, con l’obiettivo di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.

Come accennato, il Decreto 2017 ha effetti non solo per le prestazioni future rispetto alla sua entrata in vigore, ma interviene anche sulla gestione delle domande respinte in applicazione dei previgenti requisiti. Fermo restando che i requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell’ISEE in corso di validità all’atto della domanda di SIA, , dando attuazione ad una norma transitoria contenuta all’articolo 6, comma 2 del decreto 2017, relativa a coloro che si sono visti respingere, prima dell’entrata in vigore del nuovo Decreto, la domanda di SIA, in virtù del mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti oggetto di modifica da parte della novella del 2017, la Circolare prevede che l’Inps “provvederà a rielaborare d’ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell’applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017”. Al fine di evitare duplicazioni delle domande, i Comuni e gli ambiti sono invitati a non far ripresentare domanda di SIA ai componenti dei nuclei che si trovino nella situazione sopra descritta.

Proprio in virtù del mutato quadro normativo, e di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha provveduto ad aggiornare il modulo di domanda per il SIA, rimandando a successive comunicazioni le indicazioni procedurali volte ad adeguare al Decreto 2017 l’istruttoria e la gestione delle domande nuove e di quelle in corso.

Con specifico riguardo, infine, all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punto i), del Decreto 2016 - ove è stabilito che, nel corso del periodo di erogazione del beneficio, debbano essere comunicate all’INPS tutte le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA - l’Istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha predisposto ed allegato alla Circolare anche un nuovo modello, denominato SIA-com, che dovrà essere compilato entro 30 giorni dall’inizio della attività lavorativa, con l’indicazione del reddito annuo previsto. Nel precisare che il modello SIA–com dovrà essere presentato anche in caso di variazione del predetto reddito previsto, si sottolinea nella Circolare che, analogamente, tale modello dovrà essere utilizzato all’atto della richiesta del beneficio, qualora uno o più componenti del nucleo stiano percependo redditi da lavoro che non siano, tuttavia, stati valorizzati nell’attestazione ISEE in corso di validità al momento della domanda. Ciò è di fondamentale importanza, in quanto la comunicazione all’INPS del reddito annuo previsto, attraverso il modello SIA–com, verrà utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno (valore attestazione ISEE inferiore o uguale a euro 3.000).

Al di fuori di quanto esposto nella Circolare, è comunque opportuno sottolineare che, con riguardo alle risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di accesso per il SIA con il decreto 2017, la modifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), seppur necessitante di approfondimento tecnico, è volta a consentire una gestione più diretta delle risorse per l’erogazione del SIA da parte delle Province Autonome, attraverso un meccanismo di rimborso da effettuare sulla base della verifica dei requisiti da parte dell’INPS, a seguito dell’usuale ricevimento delle richieste di beneficio, senza dar seguito al dispositivo di accredito verso Poste Italiane, indicando, piuttosto, al Ministero del Lavoro l’entità delle somme da rimborsare. Peraltro, in accordo con le Province, potrà essere stabilito che le misure di contrasto alla povertà attivate a livello provinciale, ed erogate unitariamente al SIA, non rientrino nel computo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare previsti dall’articolo 4, comma 3, punto b), sub. ii), del decreto 2016.

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