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Firmato il decreto attuativo riguardante l’Ape Social

a cura di Francesco Disano

Sono stati  firmati nei giorni scorsi due dei decreti attuativi della riforma pensioni previsto  dalla  legge  di  bilancio  2017 (legge 11.12.2016, n. 232 ) : si tratta  dell’Ape  Sociale  e  “Quota 41 “ per  i  lavoratori precoci. Sostanzialmente, sembra che siano confermate  le novità annunciate  in  merito alla riforma delle pensioni in tema di Ape sociale,  sebbene  non  siano  mancati  i  rilievi  evidenziati  dal Consiglio di  Stato.Il Consiglio di Stato suggerisce alcune modifiche ai due DPCM sull'APE sociale e sui lavoratori precociSecondo i giudici di Palazzo Spada, chiamati a valutare i profili di legittimità dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Governo dovrà riconoscere la decorrenza retroattiva per consentire ai soggetti interessati di beneficiare dei trattamenti sin dal 1° maggio2017,  dopo che sarà conclusa positivamente la procedura di monitoraggio da parte dell'Inps.

Sempre nell'ottica di tutelare i potenziali fruitori della norma, il Consiglio di Stato invita, altresì, a spostare il termine per la presentazione dell'istanza volta all'accertamento delle condizioni per chiedere l'APE sociale e del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci  quanto  meno alla  data  del 31.07.2017. Il significativo ritardo (di oltre due mesi) con il quale il presente regolamento verrà emanato, rende ora la data del 30 giugno 2017 (1° giugno quella per i precoci) un termine irragionevolmente breve, perché costringe gli interessati a presentare la domanda in meno di sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo" scrivono i giudici.  Servirà, invece, una modifica legislativa per consentire l'accesso ai predetti strumenti anche ai soggetti che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti e gli operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione. L'estensione è stata prevista dal Governo nei regolamenti attuativi ma i giudici l'hanno respinta in quanto l'esecutivo non può inserire ulteriori categorie di soggetti non previsti nella legge istitutiva. 

Come è  ormai  noto APE sociale è una  sorta di  “reddito/sussidio  ponte”   finalizzato  ad  accompagnare i  richiedenti (dipendenti pubblici, privati  o autonomi)  che si trovano in  uno  status di difficoltà economica sino alla maturazione  del  diritto  alla  quiescenza .

Nello specifico, l’Ape sociale è contraddistinta da tre regole/principi  basilari :

  • Principio “anagrafico”:  la possibilità  di accedere all’Anticipo  pensionistico è prevista solo per  coloro che hanno compiuto 63 anni di età e ai quali mancano fino ad un massimo di 3 anni e 7 mesi per il perfezionamento del  diritto  alla  pensione di vecchiaia ;
  • Principio “contributivo”: i  richiedenti  in possesso del requisito anagrafico dovranno aver cumulato almeno  30 anni di contributi se invalidi, disoccupati o con parenti di 1°grado con disabilità grave cui prestano assistenza oppure un minimo di 36 anni di contributi se si tratta di lavoratori addetti a mansioni considerate gravose.
  • Principio “gestionale”: i suddetti richiedenti   dovranno essere iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o presso le gestioni ad essa sostitutive o esclusive., nonché anche presso  le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell’Inps.

Come già in precedenza evidenziato  e  così come stabilito dal decreto attuativo, l’Ape sociale può essere richiesto, e quindi concesso ed  erogato, a determinate categorie di soggetti . In pensione anticipata a 63 anni di età (il  requisito  deve  essere  maturato  entro il 31.12. 2017) possono accedere:

  • i disoccupati licenziati che non percepiscono indennità o altri tipi di ammortizzatori sociali da almeno tre mesi e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • i  soggetti nei cui  confronti, dalle  Commissioni mediche  preposte, è stata  accertata una invalidità pari  o superiore al 74% e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • i dipendenti che assistono un disabile convivente (coniuge o di primo grado) da almeno sei mesi dalla data  di  presentazione  della  relativa  istanza  e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • gli addetti ai lavori faticosi e pesanti, coloro  cioè che hanno prestato per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni un’attività lavorativa particolarmente difficoltosa o rischiosa, per  i  quali però  è  richiesto  il  possesso  di un’anzianità  contributiva  non  inferire  a 36  anni, facenti parte dell’elenco di professioni di seguito indicato:
  1. conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  2. conciatori di pelli e di pellicce;
  3. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  4. conduttori di mezzi pesanti e camion;
  5. professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  6. addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  7. professori di scuola pre-primaria;
  8. facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  9. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

Occorre  tener   ben  presente  che l’Ape , per espressa  previsione normativa,  è compatibile solo con attività lavorativa subordinata o parasubordinata dalla quale derivi un reddito annuo  massimo 8 mila euro e con attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito annuo  massimo di 4.800 euro.

L’Ape social non verrà tassata alla  stregua di una  normale pensione, ma sarà equiparata a reddito da lavoro dipendente. Ciò implica che l’importo netto dell’assegno sarà più alto rispetto a quello previsto per il reddito derivante  da pensione equivalente, in  considerazione  del fatto che  le detrazioni fiscali  attribuite  e  riconosciute ai  redditi di lavoro dipendente sono più elevate rispetto a quelle previste per i gli  importi pensionistici.   Inoltre, esiste  un altro aspetto da non sottovalutare: l’Ape sociale è corrisposta annualmente per 12 mensilità,  anziché 13, dato  che non è considerato un trattamento pensionistico vero e proprio, ma un anticipo pensionistico corrisposto sotto forma di indennità, cui  non   spetta la tredicesima mensilità . Si decade dal diritto all’indennità se si raggiungono i requisiti della pensione anticipata.

Per accedere alla misura bisognerà inoltrare  richiesta all’Inps – Gestione  dipendenti  pubblici  tra il 1°primo maggio   20017  e non oltre il  30 giugno  2017  al  fine  di  poter rientrare nella prima finestra utile di pagamento della prestazione, che si aprirà tra settembre e dicembre previo monitoraggio da parte dell’Inps delle  istanze presentate. Per  l’anno 2018, invece, le richieste di accesso all’Ape sociale dovranno essere presentate tra il   1° gennaio  ed  il 30 marzo per consentire  la  decorrenza  della  prestazione   dal 1° giugno  2018.

L’importo dell’APE sociale è stato fissato  e   quantificato  in una misura pari alla pensione certificata all’atto  della richiesta del  dipendente  ed, in ogni caso, sino ad un  massimo 1.500 euro lordi.   Questo sta  a  significare che  chi  è  titolare  di un assegno  pensionistico lordo che non supera tale tetto, quando raggiungerà la pensione vera e propria non dovrà restituire nulla, perché l’anticipo (quota capitale, interessi e assicurazione) è a totale carico dello Stato fino a tale soglia.

Nell’ipotesi  in  cui, invece, l’assegno maturato supera i 1.500 euro il  beneficiario  può :

  • richiedere un importo di pensione anticipata inferiore a quella maturata, così da non avere alcuna trattenuta sulla pensione finale;
  • richiedere l’anticipo pieno e poi restituire la parte eccedente, in rate ventennali, trattenute dall’assegno pensionistico, applicando la stessa penalizzazione prevista per le altre forme di Ape  volontaria .

Alla  stessa  maniera,  anche chi  è titolare  di un importo di pensione lorda inferiore ai 1.500 euro, potrebbe decidere  che  gli venga  anticipato un importo più basso, anche se probabilmente non vi  sono  e  non  sussistono ragioni per farlo, considerato  che  al conseguimento della pensione vera e propria non avrebbe nulla  da  restituire .

L’ammontare  e  la  consistenza dell’assegno saranno  determinati secondo il normale criterio di calcolo della pensione:

  • calcolo retributivo (che  tiene conto cioè sulla media delle ultime retribuzioni) sino al 31.12.2011, poi contributivo (basato sui contributi accantonati), per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • calcolo retributivo (basato cioè sulla media delle ultime retribuzioni) sino al 31.12. 1995, poi contributivo (basato sui contributi accantonati), per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: in questa  ipotesi ci  si  trova ad  operare nel  sistema di  calcolo misto;
  • calcolo esclusivamente contributivo per chi non possiede contributi versati prima del 1996

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