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Il regime di favore previsto dalla legge di conversione del DL n. 14/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato dei vigili determina come conseguenza che i risparmi derivanti da cessazioni di vigili vanno necessariamente destinati alle assunzioni di personale dello stesso profilo?

La legge di conversione del DL n. 14/2017 ha stabilito regole specifiche per le assunzioni a tempo indeterminato di vigili: nel 2017 lo 80% dei risparmi delle cessazioni di vigili intervenute nell’anno precedente; nel 2019 il 100% dei risparmi delle cessazioni di vigili intervenute nell’anno precedente. Dal che non ne deriva l’obbligo che i risparmi derivanti dalla cessazione di vigili vanno necessariamente destinati ad assunzioni di personale dello stesso profilo.

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