La Circolare n. 60/2017, emanata dall’Inps, ha indicato, infatti, sulla scorta di quanto previsto e contenuto dall'articolo 1, comma 196, della legge succitata legge n. 232/2016, che, per tutti i soggetti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni e che cesseranno dal servizio servendosi di tale facoltà, la buonuscita sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte degli interessati, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/ 2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte degli stessi.
In questo caso, pertanto, l’indennità di fine servizio, comunque denominata, dovrà essere corrisposta agli aventi diritto non prima che siano trascorsi dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dalla vigente normativa.
L'ente previdenziale, nella precitata circolare, conferma, inoltre, che l’istituto del nuovo cumulo dei periodi assicurativi è “utilizzabile" al fine di liquidare alternativamente la pensione di vecchiaia allorquando viene raggiunta l'età anagrafica più elevata tra le gestioni coinvolte nel cumulo (come previsto dall'articolo 24, comma 6 del decreto legge n. 201/2011) congiuntamente al requisito contributivo previsto dall'articolo 24, comma 7 del citato decreto ( almeno 20 anni di anzianità contributiva), oppure per liquidare la pensione anticipata, nell’ipotesi in cui si perfezionano i requisiti contributivi previsti dall'articolo 24, comma 10 del sopra descritto decreto ( anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne).
Un esempio può aiutare a comprendere ancor meglio la problematica.
Si ipotizzi un dipendente del pubblico impiego nato nel mese di aprile dell’anno 1955 che “ mette insieme “ periodi assicurativi non coincidenti pari a 35 anni di contributi nella gestione ex Inpdap unitamente ad altri 8 anni versati presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e che, pertanto, con formale presentazione di dimissioni volontarie, sceglie di cessare dall’attività lavorativa a decorrere dal 1°giugno 2017 , avendo maturato un'anzianità complessiva di 43 anni di contributi ed avendo, altresì, ragguagliato i requisiti contributivi per la cosiddetta “ pensione anticipata” ad un'età di 62 anni.
Facendo riferimento alla normativa ordinaria, il soggetto in questione, avrebbe avuto diritto al trattamento trascorsi 24 mesi dalle dimissioni e cioè nel 2019. Poiché, invece, ha utilizzato il cumulo, il pagamento del trattamento di fine servizio si materializzerà dopo 12 mesi dal raggiungimento dell'età di vecchiaia, un valore oggi pari a 66 anni e 7 mesi ma che, come nel caso in questione, essendo maturato dopo il 31.12.2018, risulterà influenzato dalle speranze di aspettative di vita, i cui adeguamenti non sono ancora ufficialmente noti. Stante che questa variabile risulta essere ancora incerta il dipendente nato ad aprile 1955 “potrebbe” conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia non prima del mese di giugno 2022, ad un'età anagrafica di 67 anni e 2 mesi. La liquidazione della buonuscita, in ultima analisi, slitterebbe in realtà a 68 anni e 2 mesi, cioè a giugno del 2023. Come è facile notare, dopo una lunga un'attesa di oltre sei anni dal momento delle dimissioni.
Occorre, inoltre, precisare che la seconda tranche del trattamento di fine servizio (la quota cioè compresa tra i 50 e i 100mila euro) verrà erogata dopo ulteriori 12 mesi dalla prima. E la terza tranche, la quota cioè eccedente i 100mila euro, sarà liquidata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda.
Per i dipendenti della pubblica amministrazione, quindi, il ricorso al cumulo di cui alla legge n. 232/2016 risulta essere particolarmente penalizzante sul fronte della buonuscita, essendo in controtendenza e rappresentando una novità in negativo rispetto alla "vecchia" totalizzazione nazionale che, invece, non prevedeva alcuno slittamento dei termini.
Appare, infine, chiaro che non sussistono problemi di sorta o particolari effetti negativi ove il cumulo venga utilizzato per liquidare una pensione di vecchiaia, visto che, in questo caso, il dipendente ha già raggiunto l'età pensionabile (al raggiungimento del quale si viene collocati “forzosamente e di imperio “ in pensione dalla propria amministrazione di appartenenza ). Ricorrendo questa ipotesi, l'erogazione della buonuscita decorrerà dopo 12 mesi dalla cessazione dal servizio.