Il tutto si concretizza in due direzioni :
- da un lato con l’abolizione del trattenimento in servizio, che consentiva la permanenza nell’attività lavorativa per un altro biennio successivamente al superamento dell’età per il pensionamento di vecchiaia ( art. 6, comma 1, decreto legislativo 30.12.1992, n.503, modificato, in seguito, dall’art.72, comma 7, decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito nella legge 06.08.2008, n. 133 );
- dall'altro rendendo “ strutturale e permanente “ la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che hanno maturato la massima anzianità contributiva ( oggi e fino al 31.12.2018 prevista in 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), esplicitando, ancora ed ulteriormente, che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio (65 anni nella stragrande maggioranza delle pubbliche amministrazioni) possa essere superato solamente per consentire al dipendente il perfezionamento, e, quindi l’acquisizione, del diritto ad un trattamento di quiescenza .
Una prima lettura dell’impianto legislativo, apparirebbe in palese contrasto con la stessa legge Fornero che prevede l’incentivazione alla prosecuzione del rapporto lavorativo oltre il compimento dell'età pensionabile e cioè fino all’età di 70 anni , al fine di permettere al dipendente la possibilità di conseguire un trattamento di quiescenza più sostanzioso .
La Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, però, aveva, a suo tempo, emanato la circolare n. 2 del 19 febbraio 2015 riguardante la "soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro “. L’intervento legislativo mirava a sopprimere l’istituto del trattenimento in servizio e a modificare anche l’altro istituto inerente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con il precipuo scopo di rendere più snello e agevole il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. La circolare, inoltre, si poneva l’obiettivo di fornite le linee interpretative relativamente all'art. 1 del decreto legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, come detto, nella legge 11.08.2014 n. 114 .
Il nuovo sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro che può manifestarsi in due modalità :
> Obbligatoria per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia , oppure che hanno perfezionato il diritto alla pensione anticipata, avendo, altresì, raggiunto l'età limite ordinamentale. Va ricordato, a questo proposito, che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, previsto a 65 anni, è fissato, in via generale, dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1092, per i dipendenti statali e dall’art. 12 della legge 20.03.1975, n.70 per i dipendenti degli enti pubblici. Tale limite non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, così come precisato dall’art. 2 , comma 5, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito nella legge 30.10.2013, n. 125, che ha, come noto, fornito l’interpretazione autentica dell’art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 201/2011;
> Facoltativa, in quanto rimessa alla determinazione dell'Ente datore di lavoro, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata sulla scorta dei requisiti previsti dall'art. 24, commi 10 e 12 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita ;
Presupposto per la risoluzione unilaterale è, perciò, il possesso del requisito contributivo richiesto dalla normativa vigente ( legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni) per il conseguimento della pensione anticipata che , relativamente all’anno 2017, è prevista in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne . La circolare, ancora una volta, ribadisce che coloro che hanno maturato il requisito per l’accesso alla quiescenza entro il 31.12.2011, rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento antecedente la legge Fornero. Nei loro confronti, perciò, l’Ente potrà legittimamente esercitare il recesso al raggiungimento del 65° anno di età .
Viene, altresì, esplicitato che, in tutti i casi, la eventuale decisione di risolvere il rapporto di lavoro deve essere motivata con particolare riferimento alle esigenze organizzative dell’amministrazione.
Sono previste, poi, "Le ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro" che fanno riferimento specificatamente ai casi in cui il dipendente non abbia maturato alcun diritto alla pensione al termine dell’età limite ordinamentale oppure al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Ricorrendo questa casistica, l'ente datore di lavoro deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite "per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita)".
In alcuni casi, perciò, l’Amministrazione non deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro ma, di converso, è obbligata a tenerlo in vita; tale prosecuzione, tuttavia, non costituisce un indebito trattenimento che viola la norma di legge .
Il caso più ricorrente si manifesta quando, al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il dipendente non è nelle condizioni di poter maturare alcun diritto alla quiescenza, poiché non può di far valere una anzianità minima contributiva complessiva pari ad almeno 20 anni , da intendersi quale “sommatoria” di tutti i contributi versati e giacenti in tutte le casse previdenziali.
In simili casi è la giurisprudenza costituzionale ( sentenze n. 282 del 1991 e n. 33 del 2013) ad imporre alle amministrazioni la prosecuzione del rapporto lavorativo con il dipendente oltre il raggiungimento del limite ; ciò al fine di consentire allo stesso di poter maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione non oltre il 70° anno di età ( limite al quale, come detto, si applica l’adeguamento alla speranza di vita ).
Gli esempi sotto elencati possono costituire maggior chiarimento :
1) dipendente con 18 anni di contributi all’ex Inpdap e nessun contributo in nessuna delle altre casse previdenziali, va mantenuto in servizio per altri due anni ;
2) dipendente con 18 anni di contributi all’ex Inpdap e 3 alla Gestione Inps-Ago sarà oggetto di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, poiché potrà cumulare una contribuzione complessiva pari a 21 che gli darà diritto ad una pensione con il cumulo ;
3) dipendente con 13 anni di contributi all’ex Inpdap e nessun contributo in altre casse previdenziali, sarà, parimenti, oggetto di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, per la semplice ragione che, pur mantenendolo in servizio fino a 70 anni più l’aspettativa di vita, non potrà mai raggiungere i 20 anni di contribuzione (66 anni e 7 mesi di età più i 7 anni che mancano a 20 anni sommano 73 anni e 7 mesi di età anagrafica ) ;
4) dipendente che alla data del 31.10.2017 raggiunge l’età anagrafica di 66 anni + 7 mesi ma che cumula complessivamente solo 14 anni di contributi ; l’ente di appartenenza dovrà procedere alla risoluzione del rapporto lavorativo poiché , anche se lo mantenesse in servizio fino all’età anagrafica di 70 anni più l’adeguamento alla speranza di vita, il medesimo non riuscirebbe , in ogni caso, a maturare i 20 anni di contribuzione ( 66 anni + 7 mesi + 6 anni necessari ai 20 anni contributivi = 72 anni + 7 mesi di età anagrafica ).
Ai fini dell’accertamento circa la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto all’assegno pensionistico ( 20 anni ) e quindi alla possibilità o meno della risoluzione del rapporto di lavoro, è necessario, perciò, in prossimità del compimento dell’età anagrafica per la vecchiaia, che siano considerati il rapporto esistente in atto presso l’amministrazione di appartenenza e gli eventuali rapporti di lavoro intrattenuti presso altri enti, a cui corrispondono contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali ( casse pensionistiche ). Se il totale dei 20 anni si matura attraverso la sommatoria delle anzianità contributive relative alle diverse gestioni previdenziali, il dipendente avrà la possibilità di accedere all’istituto gratuito della totalizzazione prevista dal decreto legislativo 02.02.2006, n. 42 o a quello del cumulo contributivo previsto e novellato dalla legge di stabilità per l’anno 2017, che gli permetterà di conseguire il requisito contributivo minimo . Quindi, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro anche se non raggiungerà il requisito minimo dei 20 anni nell’ente attuale di appartenenza ma li raggiungerà sommando anche quelli giacenti presso altre gestioni previdenziali,
In merito all’istituto della totalizzazione, giova ricordare che, ai fini del collocamento a riposo, è necessario tenere conto del regime delle decorrenze (c.d. finestre ), ragion per cui il rapporto di lavoro dovrà protrarsi sino alla maturazione della decorrenza della pensione onde evitare l’interruzione tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico . E’ utile precisare, altresì, che per i dipendenti privi di anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996 la risoluzione del rapporto potrà essere attivata solamente se l’importo della pensione risulterà essere superiore alla soglia di 1,5 volte l’assegno sociale annualmente rivalutato, così come previsto dal comma 7, dell’art. 24, della n. 214/2011.
Nell’ipotesi in cui, invece, pur considerando tutti gli spezzoni contributivi distribuiti nelle varie gestioni previdenziali, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva, entro il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dal comma 6, dell’art. 24 della legge n . 214/2011, è necessario valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età ( oltre all’adeguamento alla speranza di vita ) consentirà il conseguimento del requisito contributivo. Nel caso di valutazione positiva, il rapporto dovrà proseguire . In caso contrario, si dovrà procedere alla risoluzione unilaterale .
Riguardo, poi, alla risoluzione facoltativa, l'articolo 1, comma 5 del decreto legge n.90/2014 consente, inoltre, alle amministrazioni pubbliche di anticipare ulteriormente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rispetto ai limiti ordinamentali qualora ciò risponda a specifiche esigenze interne dell'ente pubblico. In tal caso la risoluzione deve essere motivata al destinatario con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta adottati e può essere esercitata solo nei confronti dei lavoratori che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva ( fino al 31.12.2018, come in precedenza chiarito, 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, 41 anni e 10 mesi se donne) Prima di agire l'amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi al dipendente.
Quindi, nei confronti di un dipendente che al 31.12.2011 non aveva maturato il diritto alla pensione, ma che il 30.09.2017, ad una età di 63 anni, perfezionerà i 42 anni e 10 mesi di contributi , l’Amministrazione datrice di lavoro ha la facoltà, motivando il provvedimento in riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta adottati, di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rispetto ai limiti ordinamentali
La facoltà in parola è tuttavia preclusa nei confronti dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa (i primari), i magistrati, il personale difesa e soccorso pubblico e i professori universitari. Nei confronti dei dirigenti medici (non primari) la risoluzione non può essere attivata comunque prima dei 65 anni.
Per i dipendenti del settore privato l'incentivazione alla permanenza sul posto di lavoro, oltre l'età pensionabile di vecchiaia, sino al 70° anno, è rimessa sostanzialmente alla volontà delle parti, datore di lavoro e prestatore dato che recentemente la Corte di Cassazione ha svuotato il portato precettivo della Legge Fornero.