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Il lavoro a part-time ed i suoi riflessi sul trattamento di quiescenza

a cura di Francesco Disano

Molte  spesso coloro che aspirano al pensionamento stentano nel riuscire a capire se ed in quale misura il lavoro part-time possa incidere sulla prestazione pensionistica. In  realtà, contrariamente a quel che  si  possa pensare, il rapporto di lavoro part-time, non sempre allontana la data di accesso alla quiescenza, anche se, occorre precisarlo, influisce sempre in senso negativo sulla determinazione della misura della stessa, considerato che la retribuzione percepita dal dipendente è inferiore e ciò inevitabilmente si ripercuoterà sulla rendita pensionistica.

Nel settore privato, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione , le settimane, i mesi e gli anni di lavoro svolti in part-time (orizzontale o verticale) vengono conteggiati come se  fossero a  tempo  pieno,  alla sola condizione che sia rispettato il minimale Inps per il lavoro dipendente, un valore che, per  l’anno 2017,  si  attesta di poco al di sopra dei  10.000 euro, cioè  200,76 euro  settimanali (ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 463/1983).

Per i dipendenti della pubblica  amministrazione, invece,  le norme sono più favorevoli, traendo le  stesse  origine  dall'articolo 8, comma 2, della legge n.554/1988. Quest’ultima disposizione, infatti, prevede che ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'Amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio lavorati ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.  Un dipendente la cui attività lavorativa  è stata svolta  per 35 anni a tempo pieno e per altri 8 anni con lavoro part-time, con un reddito annuo superiore al predetto minimale Inps, al termine della carriera lavorativa potrà vantare un'anzianità contributiva di 43 anni (35+8=43), che potrebbe essere utilizzata, ad esempio, per accedere alla pensione anticipata. 

Ciò che cambia è la misura della pensione. Occorre partire da un dato abbastanza intuitivo per dedurre che la prestazione sarà inferiore a quella che sarebbe stata maturata con il tempo pieno. E’ inevitabile, infatti, giungere alla conclusione che, essendo in diminuzione la retribuzione percepita durante l'anno, diminuirà, conseguentemente, anche la misura dell'assegno. Pertanto, tanto maggiore sarà il periodo di part-time tanto superiore sarà la riduzione dell'importo della pensione futura. 

Per chi ormai sceglie il part-time dopo il 2011, decidendo di concludere ad orario ridotto gli ultimi anni di carriera lavorativa, gli effetti negativi legati ad un calo della retribuzione esplicheranno i propri effetti esclusivamente sulle quote dell'assegno determinate con il sistema contributivo.

Uno degli effetti prodotti dalla riforma Fornero del 2011 è stato, infatti, quello di estendere indistintamente a tutti il sistema di calcolo contributivo, anche a coloro che potevano vantare almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. Considerato che nel sistema contributivo l'accantonamento dei contributi dipende esclusivamente dalla retribuzione del lavoratore, un abbassamento della retribuzione dovuta al part-time si tradurrà in un valore inferiore di contributi, sui quali poi sarà calcolato il montante complessivo della pensione. La pensione contributiva si ottiene, infatti, moltiplicando il montante contributivo individuale (per il part time il 33% della retribuzione, che è notevolmente inferiore a quella di un lavoratore a tempo pieno) per il coefficiente di trasformazione. 

A differenza di quanto si potrebbe presumere, l'eventuale parte dell'assegno che viene determinata con il sistema di calcolo retributivo non subisce una svalutazione, anche nel caso in cui il dipendente termina la carriera lavorativa ad orario ridotto. Ciò perchè l'ordinamento riconosce al lavoratore una retribuzione pensionabile sostanzialmente pari a quella che avrebbe ricevuto se fosse rimasto con un rapporto a tempo pieno,  “ampliando”  l’arco temporale entro cui ricercare le retribuzioni pensionabili per il calcolo della “quota A” ( per l’anzianità maturata entro il 31.12.1992) e della “quota B” (gli ultimi 10 anni per anzianità maturata dal 1993 sino al 1995 se con anzianità inferiore  a 18 anni  al 1995  o sino 31.12.2011 se  con anzianità pari o superiore  a 18 anni al 31.12.1995) di un periodo pari esattamente al numero di settimane mancanti all'anno pieno ai fini della misura della pensione. Questo meccanismo, in sostanza, impedisce che gli ultimi anni di lavoro svolto a part-time possano svalutare le quote retributive dell'assegno. In alcuni casi addirittura è possibile che il pensionato ci guadagni qualcosa in quanto ampliandosi il periodo di riferimento per la ricerca delle ultime 260 e 520 settimane si andranno a rivalutare a ritmi maggiori le retribuzioni più remote nel tempo.

Un meccanismo similare avviene anche nel pubblico impiego, anche se con una particolarità: per la determinazione della “quota A” di pensione (il cui valore, come noto, fa riferimento ed è ancorato all'ultima retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio) si continuerà ad utilizzare il valore della retribuzione (virtuale) prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno.  

Al fine di ovviare a questo “dimagrimento” dell’assegno di quiescenza, è bene ricordare che i periodi di lavoro part-time possono essere riscattati, ai fini della misura del trattamento pensionistico, a condizione che risultino non lavorati e che siano collocati entro il periodo temporale del rapporto di lavoro.  In alternativa, è possibile richiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione ad integrazione della retribuzione persa.

Gli effetti del part-time sulla misura della pensione devono essere attenzionati soprattutto dai giovani o da coloro i quali non hanno contributi versati prima del 1° gennaio 1996. Chi soggiace al sistema contributivo puro deve, infatti, considerare che questo sistema richiede per l'accesso alla pensione di vecchiaia che il primo rateo della pensione superi un determinato importo soglia, pari a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale, cioè circa 650 euro al mese. Espletare attività lavorativa per metà della propria carriera con contratti di lavoro part-time potrebbe, per esempio, non permettere di far raggiungere il predetto importo e costringere il dipendente a permanere   in servizio fino a quando tale condizione non risulti soddisfatta. E' notorio, infatti, che il sistema contributivo prevede una pensione più elevata quanto più si posticipa l'uscita dal mondo del lavoro (tramite l'attivazione di coefficienti di trasformazione più elevati). Solo al perfezionamento di 70 anni di età (requisito però da adeguare alla stima di vita) diviene possibile uscire a prescindere dall'importo soglia. 

 

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