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AL VIA IL RINNOVO DELLE RSU DEL PUBBLICO IMPIEGO

Di Daniele Perugini 

Con l’insediamento delle nuove Camere che avverrà in questi giorni ci si auspica, come cittadini elettori, che considerarsi proficua l’esperienza delle elezioni politiche nazionali, anche se dagli esiti ancora in fieri per la formazione di un Governo. Ma ecco che, come dipendenti pubblici, si prospetta già un’altra campagna elettorale, quella per il rinnovo in ogni struttura lavorativa della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), riservato ai Comparti Funzioni centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e ricerca, Presidenza del Consiglio. Tralasciando disquisizioni sulla rappresentanza e sulla rappresentatività, che appassionano la dottrina e le assemblee sindacali, è proprio in vista di questo importante passaggio di partecipazione democratica che può esser invece utile delineare alcuni elementi delle RSU e del processo di rinnovo dei componenti che si concretizzerà nel voto dei giorni 17, 18 e 19 aprile prossimi.

L’ennesima stagione di riforma della Pubblica Amministrazione - contraddistinta, nella legislatura appena conclusa, dagli interventi attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 124/2015 - è culminata con il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro dei diversi e novellati Comparti del Pubblico impiego.

Se gli elementi concretamente a disposizione sui vari aspetti della riforma non sono sufficienti a sostenere un giudizio oggettivo, di sicuro la stagione dei nuovi contratti non ha fornito un adeguato conforto ai lavoratori pubblici, specialmente dal punto di vista economico, in quanto le richieste avanzate dopo circa un decennio di blocco degli aumenti salariali sono state in larga parte disattese da modesti e mal distribuiti incrementi contrattuali.

Lo stesso ruolo dei Sindacati, specie di quelli maggiormente rappresentativi, è stato più volte messo in discussione, nonostante tali organizzazioni avessero provato a condividere con la platea che rappresentano le difficoltà sul tavolo delle trattative causate da uno scenario economico nazionale ancora in estrema difficoltà e dalla scarsità di risorse finanziarie disponibili.

In questo contesto si è appena aperta anche la stagione dei rinnovi delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nel pubblico impiego, organismi sindacali presenti nei diversi luoghi di lavoro, i cui componenti vengono eletti da tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato, con le varie compagini in lizza protese nel voler rafforzare il proprio ruolo di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

RSU: COSA SONO, COSA FANNO. La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo presente in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. Nel pubblico impiego la normativa fondamentale di riferimento è l'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale, siglato il 7 agosto 1998. I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto. Chi viene eletto nella RSU è una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo di rappresentanza delle esigenze dei lavoratori, senza dover rispondere al sindacato nelle cui liste è stato eletto. La RSU è infatti finalizzata ad una tutela collettiva dei lavoratori, attuata anche mediante controlli sull'applicazione del contratto e la promozione, ove necessario, di specifiche vertenze. La RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi, eventualmente, passare la tutela al sindacato e ai legali. La RSU può, con le proprie scelte o meno, condizionare il salario accessorio, come quello di produttività e i progetti incentivanti, oltre che il pagamento dello straordinario, contribuendo alle decisioni sulla destinazione dei fondi contrattuali. Per i componenti delle RSU sono quindi basilari le competenze relazionali e la capacità di creare consenso intorno a proposte, azioni e obiettivi proposti unitariamente. Essa infatti agisce come unico organismo, che al proprio interno decide a maggioranza dei propri componenti. Svolgendo un ruolo esposto, il delegato RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore ed è titolare di particolari diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti, quali l'uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l'uso di permessi retribuiti, spettanti però nell’insieme alla RSU; al singolo componente spetta comunque la possibilità di agibilità sui luoghi di lavoro per l’espletamento del mandato.

DURATA DELLA RSU. La RSU svolge il suo ruolo collegialmente e a tempo determinato, rimanendo in carica tre anni, alla scadenza dei quali l’intera composizione decade automaticamente e si devono provvedere ad indire nuove elezioni. Con riguardo ai singoli componenti, sono inoltre previsti i casi di dimissioni, di sostituzione e l'eventualità della decadenza prima del termine. La tornata elettorale del prossimo aprile è conseguenziale alla decadenza delle Rappresentanze elette nel 2015.

CALENDARIO. Ai sensi del citato Accordo collettivo quadro, con i Protocolli sottoscritti il 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018 dalle Organizzazioni Sindacali e dall’ARAN (l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), con la tempistica delle procedure elettorali. Il calendario elettorale inizialmente concordato è stato oggetto di una proroga, con riguardo esclusivamente al termine per la presentazione delle liste (slittato al 13 marzo), sollecitata dalle rappresentanze dei lavoratori ed accolta dall’Aran proprio in ragione delle avversità metereologiche dei giorni scorsi che hanno provocato la chiusura di diversi uffici pubblici. Il calendario – che ha già superato le fasi di annuncio ed avvio della procedura elettorale in ogni struttura sede di RSU, con l’insediamento e la costituzione formale della relativa Commissione elettorale, nonché la presentazione delle liste oggetto della citata proroga - prevede quindi allo stato dei fatti l’espletamento delle seguenti prossime tappe: esame da parte delle singole Commissioni delle liste proposte ed affissione, entro il 5 aprile, delle liste partecipanti alle elezioni; votazioni nei giorni 17-18 e 19 aprile e successivo scrutinio il giorno successivo; affissione dei risultati da parte delle Commissioni, nel periodo compreso tra il 20 e il 27 aprile; invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN, esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia, nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 10 maggio 2018. La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni, ha reso necessario da parte dell’ARAN la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale, raccolte, da ultimo, nella Circolare n. 1/2018, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia.

MAPPATURA DELLE SEDI. È prevista l’elezione di un’unica RSU nelle amministrazioni dei Comparti delle Istituzioni scolastiche AFAM, Regioni e Autonomie locali, Servizio sanitario nazionale, Scuola e Università. Ciò significa che in tali comparti l’elezione della RSU avviene a livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale). Con riguardo ai Comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Presidenza del Consiglio sono previste più sedi di collegi elettorali (più RSU). In tali ultimi comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, hanno già proceduto (il termine era quello del 5 gennaio 2018), tramite appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU, con comunicazione della stessa all’ARAN: ciò consente all’Aran di dotarsi di una corretta e compiuta “anagrafe” delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati.

NUMERO COMPONENTI DELLA RSU. Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'Accordo quadro del 1998 e dagli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU, anche se concordato con le organizzazioni sindacali. Per definire il numero dei componenti da eleggere occorre fare riferimento al numero degli aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni (13 febbraio 2018). Ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo quadro la RSU deve essere così composta:

  1. a) nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
  2. b) nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
  3. c) nelle Amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Diversamente, nei comparti Funzioni locali, Sanità e Funzioni centrali per definire il numero dei componenti della RSU si deve fare riferimento agli accordi integrativi di Comparto.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO. Possono votare i dipendenti dell’amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche se in part-time) e i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l’elettorato attivo presso l’amministrazione di assegnazione. Ai sensi della legge n. 38/2012, possono votare anche i lavoratori all’estero con contratto a legge locale. Non gode invece dell’elettorato attivo il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato; il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del Comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;  il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.); il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”. Con riguardo all’elettorato passivo, va innanzitutto sottolineato che non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato. D’altro canto, seppur non esplicitato, va preso atto di un vincolo almeno funzionale tra i candidati e le organizzazioni promotrici delle singole liste che li accolgono. La nuova formulazione dell’articolo 3 dell’Accordo Quadro, introdotta dal CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato passivo:

  • ai dipendenti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
  • in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
  • nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

Possono candidarsi anche i sottoscrittori delle liste, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni. Nelle amministrazioni di nuova costituzione, con in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento, è riconosciuto ai dipendenti anche l’elettorato passivo, purché abbiano tale requisito nelle amministrazioni di provenienza. La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l’elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU. I dipendenti che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni conservano l’elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo. Non possono invece candidarsi i presentatori di lista e i membri della Commissione elettorale, nonché i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del Comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale. Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione ha diritto di voto se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

COMMISSIONE ELETTORALE. La Commissione elettorale ha il compito di garantire l’ordinato e corretto svolgimento dell’intero processo elettorale. Ciascuna organizzazione sindacale abilitata a presentare liste può nominare un componente della Commissione elettorale. I componenti della Commissione elettorale, che devono essere lavoratori dipendenti dell’unità produttiva, non possono essere candidati alle elezioni e non possono firmare in qualità di presentatori di lista. Il compito di verificare la validità delle liste spetta alla Commissione elettorale. Le operazioni di verifica vanno effettuate il giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle liste. Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Per ogni seggio elettorale è prevista la nomina di un Presidente e degli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo. Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. Come sottolineato anche dall’ARAN nella citata Circolare n. 1/2018, il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell’intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. Pertanto, è compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, nonché facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento.

COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI. A partire dal giorno di indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU, ciascuna Amministrazione deve favorire la più ampia informazione e partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, anche facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L’amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa è esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali. L’amministrazione deve tuttavia agevolare il lavoro della Commissione elettorale e l’espletamento delle procedure, consegnando alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto distintamente per sesso, nonché dei sotto-elenchi distinti in relazione ai luoghi di lavoro; gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale. Altri adempimenti affidati all’Amministrazione, concordati con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, riguardano la messa a disposizione:

  • dei locali per la Commissione elettorale e per il voto;
  • del materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio;
  • della stampa delle schede elettorali predisposte dalla Commissione elettorale e delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
  • della cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
  • della cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio, utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L’Amministrazione ha inoltre l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Da ultimo, come già descritto in precedenza, l’Amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio. L’amministrazione non ha quindi alcun compito specifico e non può intervenire su designazioni dei componenti della Commissione elettorale e liste di candidati.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE. La presentazione delle liste è diversificata in due macro categorie. La prima procedura non prevede l’obbligo di allegare documentazione specifica alla presentazione e riguarda le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018, tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dei Protocolli di cui sopra e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 1998, nonché le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni. Possono presentare liste anche tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati in precedenza, ma devono allegare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione al citato Accordo quadro nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali (legge n. 146/1990 e s.m.i.). Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. Nel regolamento elettorale viene precisato il numero di firme necessario per la presentazione della lista. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta. Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa. Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il Comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista. Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell’amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa. La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell’amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori. Secondo il calendario concordato tra le Parti, in questa tornata elettorale le liste possono essere presentate a partire dal giorno 14 febbraio 2018. Il termine ultimo di presentazione delle liste, in virtù della citata proroga concordata tra le Parti a seguito degli eventi metereologici avversi di fine febbraio, inizialmente fissato per il 9 marzo, è stato prorogato di quattro giorni, cioè fino al 13 marzo 2018. È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Nella seconda parte di questo contributo verranno descritte sommariamente le procedure di voto e di scrutinio, nonché gli altri adempimenti afferenti all’attribuzione dei seggi e all’insediamento della nuova RSU.

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