La deliberazione non ci dice se queste risorse vanno al di fuori del fondo per il salario accessorio e dalla spesa del personale: a parere di chi scrive la risposta è positiva tanto per il loro inserimento nel fondo per la contrattazione decentrata, in omaggio ai principi di carattere generale sulla contrattualizzazione di tutte le forme di salario accessorio, tanto per l’inserimento nella spesa del personale, anche se –in coerenza con la esclusione dal tetto del fondo- vanno considerate al di fuori del suo tetto, calcolato ai sensi del comma 557 della legge n. 296/2006 e smi. In questa direzione vanno le motivazioni poste a base della pronuncia, così come andava la deliberazione delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti aveva statuito per quelle destinate alla incentivazione del personale tecnico per la realizzazione di opere pubbliche.
LE MOTOVAZIONI
La disposizione dettata dal citato articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 viene così spiegata dalla deliberazione della sezione autonomie della magistratura contabile:
- siamo in presenza di un “complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all’adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell’incentivo”;
- “la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018 si può prestare a interpretazioni divergenti”, rischio che si è peraltro concretizzato nei pareri resi da sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;
- siamo in presenza di una disposizione che ha “la propria ratio nell’intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione di limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere. La ratio legisè quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure”;
- siamo comunque in presenza di 2 limiti sostanziali ed assai pregnanti: “uno di carattere generale (il tetto massimo al 2% dell’importo posto a base di gara) e l’altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente)”;
- tali compensi “non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (tecniche) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori”;
- con il regolamento, le amministrazioni possono anche circoscrivere ulteriormente l’ambito di applicazione dell’incentivo;
- posta la esistenza di una norma speciale che prevede la corresponsione di compensi al personale, si deve considerare che “l’allocazione in bilancio degli incentivi tecnici stabilita dal legislatore ha l’effetto di conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta, in quanto finalizzata a considerare globalmente la spesa complessiva per lavori, servizi o forniture, ricomprendendo nel costo finale dell’opera anche le risorse finanziarie relative agli incentivi tecnici”;
- “con un intervento volto a tipizzare espressamente l’allocazione in bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche, si deve ritenere che il legislatore (che, in tal modo, ha reso ordinamentale il disposto di cui all’articolo 113 citato) abbia voluto dare maggiore risalto alla finalizzazione economica degli interventi cui accedono tali risorse, nonostante i possibili dubbi che ne potrebbero conseguire sul piano della gestione contabile… il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016)diverse dallerisorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale. Gli incentivi per le funzioni tecniche, quindi, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”
LE INDICAZIONI ULTERIORI
Le nuove disposizioni non hanno carattere retroattivo, per cui operano per le incentivazioni che decorrono dallo scorso 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018. E’ questo un punto che viene espressamente ricordato dalla deliberazione, per cui la esclusione delle stesse dal tetto del fondo per le risorse accessorie si riferisce esclusivamente a quelle maturate a partire dallo scorso 1 gennaio.
La deliberazione ribadisce l’assoluta necessità che le amministrazioni approvino preventivamente il regolamento e diano corso alla contrattazione decentrata per la ripartizione degli incentivi tra le varie figure destinatarie della incentivazione. Si ricorda che nella regolamentazione deve essere espressamente vietata, in applicazione delle novità dettate dal D.Lgs. n. 56/2017, la erogazione di questi compensi nel caso di appalti di forniture e/o servizi in cui l’ente non abbia individuato il direttore dell’esecuzione in una figura diversa dal Rup.
Tutti gli enti, già al momento di avvio dell’appalto dell’opera o della fornitura o del servizio provvedano ad inserire nel quadro economico le risorse necessarie per la erogazione di questi compensi.