S.O.S APPALTI - Edizione del 06/06/2019
di Carmine Podda
TAR Lombardia Milano sez. IV 27/5/2019 n. 1195
Onere di immediata impugnazione elle clausole escludenti di un bando
Il bando e in genere gli atti contenenti la legge di gara devono essere impugnati immediatamente, anziché unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento (i.e. l’aggiudicazione), qualora contengano clausole in qualche modo preclusive della partecipazione alla procedura concorrenziale. Tali sono le clausole che pongono requisiti di partecipazione di cui il potenziale concorrente non è in possesso o che fissano oneri che rendono difficile se non impossibile la formulazione di un’offerta o ancora che impediscono di presentare un’offerta remunerativa (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1331/2019). Orbene, nessuna delle clausole contestate dalla ricorrente rientra nelle suvviste categorie, nessuna cioè è preclusiva della partecipazione alla gara (come del resto, dimostra il fatto che essa pure abbia presentato offerta e – a quanto consta – non sia stata esclusa).
TAR Lazio Roma sez. III quater 24/5/2019 n. 6490
Requisito professionale dell’esperienza nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, in tema di gare pubbliche, il requisito dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere (Consiglio di Stato, sez. III, 16 aprile 2018 n. 2241).
TAR Puglia Lecce sez. II 14/5/2019 n. 775
Alterazione della data del sopralluogo: fattispecie di illecito incidente sulla moralità professionale
Osserva il Collegio che, a prescindere dal fatto che il sopralluogo fosse facoltativo per la concorrente, è indubitabile che, essendo stata alterata la data, l’impresa ricorrente ha reso una dichiarazione non veritiera, in quanto ha dichiarato di aver effettuato un sopralluogo che, nel giorno corrispondente alla data contraffatta, non è avvenuto. Tale condotta rappresenta, senza dubbio, una immutatio veri, che rientra nell’ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), D. Lgs. n. 50/2016 e dalla quale “consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico” (C.d.S., 12 aprile 2019, n. 2407). Né può rilevare, al riguardo, la circostanza che il sopralluogo fosse facoltativo, in quanto il fatto di inserire in gara un documento relativo a un adempimento facoltativo comportava comunque che la concorrente si onerasse della previa verifica della correttezza di quanto dalla medesima dichiarato.
TAR Campania Napoli sez. I 15/5/2019 n. 2584
Soccorso istruttorio in caso di carenze riscontrate nel DGUE
Sono destituite di giuridico fondamento le deduzioni con cui parte ricorrente invoca l’esclusione del r.t.i. a causa di carenze riscontrate nel DGUE prodotto dalla società Alfa, mandante del raggruppamento aggiudicatario, in relazione alla omessa compilazione per tutti gli amministratori in carica, alla carenza di informazioni riferite alle “capacità tecniche e professionali” (classi e categorie dei lavori) e delle ragioni per cui l’impresa non è in possesso di certificati relativi a sistemi di garanzia della qualità e del rispetto delle norme di gestione ambientale. In senso contrario, rileva il Collegio che tali carenze non avrebbero potuto condurre alla estromissione dalla procedura concorsuale, trattandosi di profili certamente emendabili mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 13 del disciplinare di gara e dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica”).
TAR Calabria Reggio Calabria 13/5/2019 n. 324
Coordinate temporali dell’abrogazione del rito super-accelerato
L’art. 1, comma 4, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, nell’individuare l’ambito della operatività dell’abrogazione del rito appalti super accelerato dettato dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., fa riferimento ai processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”, con tali dovendosi intendere, nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.
TAR Liguria sez. I 10/5/2019 n. 432
Comunicazione di avvio del procedimento in caso di riesame dell’atto di aggiudicazione
Secondo giurisprudenza pacifica, qualora intenda procedere al riesame in autotutela del provvedimento di aggiudicazione (definitiva) della procedura di affidamento di un contratto pubblico, l’Amministrazione è tenuta ad adempiere alla prescrizione imposta dall’art. 7 della legge n. 241/1990, provvedendo alla comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti dell’impresa aggiudicataria la cui sfera giuridica potrebbe risultare incisa dagli effetti sfavorevoli derivanti dall’adozione dell’atto conclusivo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1279). Nel caso in esame, non essendo contestata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento dell’aggiudicazione né risultando indicate nell’atto circostanze atte a rendere conto della sussistenza di ragioni di particolare speditezza, risulta violato l’art. 7 della legge n. 241/1990.
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