S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 13 SETTEMBRE 2019
Di Carmine Podda
Consiglio di Stato sez. V 13/8/2019 n. 5717
Possibilità di incremento del termine di impugnazione della gara
Secondo i principi di effettività della tutela giurisdizionale, così come enucleati anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr. sentenza 8 maggio 2014, in C-161/13 Idrodinamica Spurgo), qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente di consentire l’accesso (ovvero, in qualunque modo tenga una condotta di carattere dilatorio), il potere d’impugnare non si consuma con il decorso del termine di legge, ma è incrementato del numero di giorni necessari per poter acquisire i documenti stessi (cfr. Cons. Stato, V, 15 maggio 2019, n. 3153; 3 aprile 2019, n. 2120; III, 14 gennaio 2019, n. 349; V, 5 febbraio 2018, n. 718; III, 22 luglio 2016, n. 3308; III, 28 agosto 2014, n. 4432), così che “il termine di trenta giorni per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione (…), ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla comunicazione (inter multis,Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1540; V, 13 febbraio 2017, n. 592).
Consiglio di Stato sez. V 8/8/2019 n. 5628
Eccezionalità del ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, disciplinata dall’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle Amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicchè la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente (così, da ultimo, Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687). Un siffatto obbligo motivazionale risulta adeguatamente assolto nel caso di specie, ove è data chiara spiegazione delle ragioni del ricorso alla procedura negoziata, sussistendo i presupposti di cui al comma 2, lett. c) (fattispecie in materia di affidamento caratterizzantesi in termini di urgenza, finalizzata ad assicurare il servizio nelle more dell’espletamento della gara CONSIP).
TAR Lazio Roma sez. I quater 8/8/2019 n. 10421
Finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta
La verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare l'attendibilità e la serietà della stessa sulla base di una valutazione, ad opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 novembre 2012, n. 36), e che costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Pubblica Amministrazione. Né può accogliersi il profilo della censura relativo alla carenza di motivazione, atteso che, come meglio si vedrà con l’esame della seconda censura, il RUP ha analiticamente contestato le argomentazioni dell’inattendibilità dell’offerta, ivi compreso lo scostamento dei valori delle Tabelle Ministeriali (sul costo del lavoro), che non ha trovato spiegazione tecnico – contabile nelle giustificazioni di parte ricorrente, giungendo attraverso l’analisi puntuale di singoli aspetti alla complessiva valutazione della anomalia dell’offerta.
Consiglio di Stato sez. V 2/8/2019 n. 5505
Differenza tra proposta di soluzioni migliorative e varianti
Per costante giurisprudenza, nelle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'aggiudicazione di un contratto pubblico, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva disposizione contenuta nella disciplina di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall'amministrazione. Ne deriva che possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 270; 10 gennaio 2017, n. 42; 16 aprile 2014, n. 1923).
TAR Sicilia Palermo sez. II 1/8/2019 n. 2009
I chiarimenti resi in sede di gara non possono introdurre nuovi requisiti
Per consolidata giurisprudenza, il chiarimento costituisce una illegittima integrazione della lex specialis, salvo che sia reso in una situazione di obiettiva incertezza (quando cioè la disciplina di gara risulti imprecisamente formulata o si presti comunque ad incertezze interpretative (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 settembre 2017, n.2200) (..). I chiarimenti, invero, non sono idonei ad introdurre requisiti di partecipazione idonei a giustificare l’esclusione di un concorrente e dovrebbe ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara pubblica per mancato possesso di un requisito di partecipazione richiesto dalla stazione appaltante con una nota definitiva di chiarimenti pubblicata sul proprio sito internet successivamente alla pubblicazione del bando e del capitolato; eventuali clausole escludenti ulteriori, introdotte in sede di chiarimenti, sarebbero peraltro nulle ai sensi del comma 8 dell’art. 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Consiglio di Stato sez. V, 31 marzo 2016, n.1271; Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4241).
Consiglio di Stato sez. V 25/7/2019 n. 5257
Finalità dell’avvalimento di garanzia
L’avvalimento c.d. di garanzia ricorre nel caso in cui l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata la sua solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento (Cons. Stato, III, 7 luglio 2015 n. 3390; 17 giugno 2014, n. 3057): tale avvalimento riguarda i requisiti di carattere economico – finanziario e, in particolare, per quanto d’interesse nel presente giudizio, il fatturato globale o specifico e differisce dall’avvalimento c.d. operativo concernente i requisiti di capacità tecnico- professionale, con impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse tecnico – organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto.
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