LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE: LE NORME PER IL PERSONALE
Di Arturo Bianco
Ampliamento dei termini entro cui le pubbliche amministrazioni possono effettuare stabilizzazioni di personale precario e di quelli necessari per la maturazione della esperienza richiesta, prolungamento ed ampliamento degli spazi per le progressioni verticali, possibilità di scorrimento delle graduatorie anche per posti di nuova istituzione, modifica delle regole sulle assunzioni per i comuni che non rispettano per valori ridotti i parametri di virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, aumento del numero dei segretari, nuove modalità di calcolo della popolazione in caso di segreterie convenzionate e possibilità per i piccoli comuni di conferire incarichi di vice segretario; riformulazione delle disposizioni sull’obbligo di pubblicazione dei redditi e dei patrimoni dei dirigenti pubblici.
Possono essere così sintetizzate alcune delle principali novità in materia di personale dettate dalla legge di conversione del d.l. n. 162/2019, cd milleproroghe, che la Camera ha approvato in prima lettura e che è in fase di approvazione definitiva da parte del Senato. Il provvedimento detta inoltre anche misure per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, per le assunzioni a tempo determinato di dipendenti per gli uffici di staff degli organi politici, per la prescrizione dei contributi previdenziali, per le assunzioni ed i concorsi nei piccoli comuni, ivi comprese le regole per la partecipazione dei dipendenti pubblici alle commissioni di concorso nelle amministrazioni regionali e locali, nonché la proroga dei termini entro cui diventa obbligatoria la gestione associata per i municipi aventi ridotte dimensioni demografiche.
LE STABILIZZAZIONI
Già testo iniziale del d.l. n. 162/2019 stabilisce che la possibilità di effettuare stabilizzazioni di personale precario ex articolo 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 per coloro che hanno maturato l’anzianità prevista come lavoratori subordinati presso una PA sia spostata al 31 dicembre 2021, mentre il termine iniziale era fissato per il 31 dicembre 2020. Con la legge di conversione si dispone che l’anzianità triennale come lavoratore subordinato presso l’ente che provvede alla stabilizzazione possa essere maturata entro il 31 dicembre 2020 e non più entro il 31 dicembre 2017, come nel testo del citato provvedimento, cioè della legge cd Madia. Per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, il comma 1 quater del comma 1 stabilisce che la ripartizione delle risorse che lo Stato mette a disposizione dei comuni debba essere effettuata entro il 30 giugno (e non più entro il 31 marzo) e che gli enti locali possano presentare la relativa istanza entro il 30 aprile (e non più entro il 31 gennaio).
LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SU REDDITI E PATRIMONI DEI DIRIGENTI E DEGLI ANNINISTRATORI PUBBLICI
Vengono apportate rilevanti modifiche alle disposizioni dettate dal comma 7 dell’articolo 1 sull’obbligo di pubblicazione dei dati sui redditi e sui patrimoni dei dirigenti e degli amministratori pubblici. Per tutto l’anno 2020 i vincoli di pubblicazione di questi dati o, per meglio dire, le sanzioni in caso di inosservanza sono sospesi, tranne che per i dirigenti di vertice delle amministrazioni statali. Viene previsto che in questo arco temporale il Governo debba emanare uno specifico regolamento con il quale disciplinare la materia dei vincoli di pubblicazione di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013, vincolo che si applica anche ai titolari di posizione organizzativa che svolgono compiti dirigenziali.
DISPOSIZIONI PER I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Sono introdotte dall’articolo 16 ter 3 importanti novità per i segretari comunali e provinciali.
In primo luogo, si dettano disposizioni per ampliare il numero degli iscritti a tale albo.
In secondo luogo si dispone che per i 3 anni successivi alla entrata in vigore delle legge di conversione del decreto le funzioni di vicesegretario per un periodo massimo di 12 mesi possono essere svolte da un funzionario di ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso. Tale dipendente deve partecipare ad un corso di formazione di almeno 20 ore. La disposizione è rivolta ai comuni fino a 5.000 abitanti ed a quelli convenzionati fino a 10.000 abitanti, a condizione che sia andata deserta la procedura di individuazione del segretario e che non sia possibile assegnare un segretario reggente a scavalco.
In terzo luogo si dispone che i comuni, in caso di nuove convenzioni di segreteria, possano calcolare la popolazione residente come somma di quelli dei comuni aderenti e non più solamente con riferimento a quella del capofila.
Le regole operative saranno dettate con uno specifico decreto del Ministro dell’interno da adottare entro i 90 giorni successivi alla entrata in vigore delle legge di conversione.
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI
I comuni che si collocano nella fascia cd intermedia nei rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti non possono superare non più la spesa del personale dell’ultimo anno, ma il rapporto di cui appena detto dell’ultimo anno di cui consideriamo il rendiconto. In questo modo, si rendono meno drastiche e penalizzanti le previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 per come modificato dalla legge di bilancio 2020.
LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PER I POSTI DI NUOVA ISTITUZIONE
L’articolo 17, oltre ad occuparsi delle capacità assunzionali, al comma 1 bis, stabilisce che gli enti locali possano procedere ad assunzioni di personale tramite scorrimento di graduatorie proprie o di altro ente anche per posti di nuova istituzione o che siano la trasformazione di posti esistenti.
LE ALTRE DISPOSIZIONI
Le PA possono effettuare progressioni verticali nel triennio 2020/2022 ed il loro numero deve essere contenuto nel 30% dei posti che l’ente intende coprire nella stessa categoria.
Tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche gli enti locali e le regioni, dovranno pubblicare sullo specifico portale della Funzione Pubblica i propri bandi di mobilità volontaria ed ancora su tale sito dovranno essere pubblicati anche i bandi di concorso, le graduatorie e le indicazioni relative al loro scorrimento.
Sono abrogate per le amministrazioni regionali e locali, le disposizioni che stabiliscono che gli incarichi di presidente e componente le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici siano considerate, anche se assegnati da altri enti, come svolte per lo svolgimento di doveri di ufficio.
La durata massima delle assunzioni a tempo determinato per gli uffici di staff degli organi di governo si deve ritenere fissata nella scadenza del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia. Anche se in tal modo la durata di questa assunzione supera il tetto di 36 mesi stabilito per le assunzioni flessibili sia dal legislatore sia dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
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