248 |
Conclusione procedure concorsuali RIPAM |
Per i concorsi RIPAM già banditi e per quelli per i quali sia stata effettuata una sola delle prove, si possono modificare le procedure su richiesta degli enti prevedendo l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per gli scritti e videoconferenze per gli orali e/o lo svolgimento in sedi decentrate degli scritti. Possibile la risoluzione dei contratti di collaborazione. |
249 |
Concorsi pubblici |
Le PA possono prevedere per tutto il 2020 per i propri concorsi l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per gli scritti e videoconferenze per gli orali e/o lo svolgimento in sedi decentrate degli scritti. Inoltre, possono prevedere lo svolgimento delle riunioni delle commissioni in modalità telematica e la comunicazione degli esiti delle prove al termine di ognuna di esse. Le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale in via telematica tramite una specifica piattaforma digitale, che sarò lo strumento esclusivo di comunicazione, utilizzando la PEC e registrandosi tramite SPID. Le date ed il luogo possono essere resi disponibili in modalità telematica almeno 10 giorni prima. |
263 |
Flessibilità e lavoro agile PA |
Le PA adeguano le previsioni per cui devono essere presenti negli uffici solamente i dipendenti impegnati nello svolgimento di attività indifferibili in modo da garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e la risposta alle richieste connesse al riavvio delle attività produttive e commerciali. Si prevede la introduzione della flessibilità degli orari e la interlocuzione programmata con gli utenti, nonché si delega la FF.PP. alla adozione di ulteriori misure organizzative. I dirigenti vanno adeguatamente aggiornati e se ne tiene conto nella performance. Le PA devono provvedere all’applicazione delle prescrizioni sulla tutela della salute. |
264 |
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti |
Per tutto il 2020 nei procedimenti avviati ad istanza di parte che hanno ad oggetto erogazione di benefici economici si applica l’autocertificazione, anche in deroga alla normativa di settore, tranne che per i requisiti cd antimafia, con la limitazione della possibilità di revoca da parte dell’ente. I provvedimenti adottati in relazione all’emergenza COVID 19 possono essere annullati d’ufficio entro 3 mesi dall’adozione, con l’eccezione di quelli adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni. Sono estesi i termini entro cui le PA possono adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività in caso di SCIA. Ridotti i termini di conclusione delle conferenze dei servizi. Gli interventi edilizi che hanno un carattere provvisorio e legati all’adeguamento alle esigenze di tutela da COVID 19 sono ammessi nel rispetto della normativa esistente, previa comunicazione asseverata al comune. La istanza può diventare permanente. ata. Vengono meglio delineati gli ambiti dei controlli a campione sulle autodichiarazioni. Sono rafforzate le sanzioni per le dichiarazioni mendaci, ivi comprese quelle penali, fermi restando gli interventi per condizioni di disagio sociale. I controlli dei soggetti pubblici non possono riguardare produzione di atti, documenti ed informazioni in possesso di PA. Siamo in presenza di materie sottratte alla legislazione regionale in quanto livello minimi essenziali delle prestazioni. |