LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI: LE NOVITA’ LEGISLATIVE ED INTERPRETATIVE
di Arturo Bianco
La spesa per le assunzioni finanziata da altri soggetti va in deroga al costo del personale e le relative entrate non entrano tra quelle correnti ai fini dell’applicazione delle nuove regole sulle capacità assunzionali. Le disposizioni dettate dalla normativa precedente al d.l. n. 34/2019 in materia di capacità assunzionali sono da ritenere superate, ma le singole amministrazioni devono raccordare le nuove regole con quelle precedenti e nella spesa del personale devono introdurre, al di là delle indicazioni dettate dai Ministeri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e Finanze e dell’Interno nella circolare illustrativa del Decreto del 17 marzo 2020, tutte le voci che sono sostanzialmente da considerare come tali, quali il rimborso degli oneri per il personale in convenzione.
IL CALCOLO DELLA SPESA DEL PERSONALE
L’articolo 57, comma 3 septies, del d.l. n. 104/2020, recante “misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia”, cd agosto, per come convertito dalla legge n. 126/2020, stabilisce la sterilizzazione ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle spese finanziate da altri soggetti e dirette a sostenere le assunzioni di personale. Questa disposizione si applica a partire dal 2021 ed anche per gli anni successivi ed alle assunzioni che sono state effettuate a partire dallo scorso 14 ottobre, cioè dal giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 104/2020.
Viene stabilito in primo luogo che le spese di personale per le assunzioni i cui costi sono finanziati integralmente da altri soggetti con risorse che sono espressamente finalizzate al finanziamento del reclutamento non vanno considerate ai fini del calcolo del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Parimenti, le entrate che i comuni e le regioni realizzano a questo fine “non rilevano” ai fini del calcolo, sempre allo stesso fine, delle entrate correnti. Tale esclusione, sia per le entrate che per la spesa del personale, si applica “per il periodo in cui è garantito il relativo finanziamento”.
Lo stesso principio si applica anche, sia per le entrate sia per le spese, per le risorse che coprono parzialmente gli oneri per le nuove assunzioni.
L’ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI
La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 112/2020 ha stabilito che le capacità assunzionali fissate dalla normativa precedente al d.l. n. 34/2019 sono da ritenere superate, anche se occorre aggiungere che le stesse non sono state abrogate.
Viene detto che nella nuova normativa “il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la cd logica del turnover, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti”.
Di conseguenza, “per le procedure effettuate dal 20 aprile i comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal d.l. n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto del 17 marzo 2020”.
IL CALCOLO DELLA SPESA DEL PERSONALE
Le amministrazioni locali devono calcolare la spesa del personale da utilizzare per definire il rapporto con le entrate correnti considerando in termini sostanziali quelle che sono effettivamente tali, anche superando l’elencazione contenuta nella circolare illustrativa del Decreto del 17 marzo. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 125/2020.
In premessa ci viene detto che l’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 “ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni .. si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate, del FCDE [e si] stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile”. Sulla base della nuova disposizione, “il comune non è tenuto a nessun obbligo di doppia contabilità della capacità assunzionale ma è richiamato, all’applicazione del nuovo metodo che, se da un lato conferisce maggiore elasticità nella politica del personale, dall’altro richiede maggiore responsabilizzazione nella gestione equilibrata delle politiche assunzionali”.
Quanto alle voci da includere nella spesa del personale “dovrà essere considerata spesa di personale, dal comune capofila come anche dagli altri comuni, tutto ciò che attiene, nella sostanza, all’assunzione del personale stesso. Spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile”. Per cui, si deve considerare che la spesa per il rimborso del costo del segretario che i comuni convenzionati versano all’ente capofila deve essere considerato compreso nella spesa del personale, anche se la circolare illustrativa del decreto assume come punto di riferimento l’intervento 01 in cui questi oneri non sono compresi.
Quanto alle voci da escludere, ci viene detto che “le norme del sistema previgente che, per motivi diversi, stabiliscono puntualmente un insieme di voci da stralciare dalla spesa effettiva del personale, non travolte dal nuovo sistema di calcolo dello spazio assunzionale, vanno con esso armonizzate. Sarà quindi responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.
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