La sospensione delle prove concorsuali in presenza, lo stimolo a dare corso alla utilizzazione in modo più ampio del lavoro agile, la sollecitazione ad ampliare i margini di flessibilità oraria e la limitazione delle riunioni svolte nelle modalità tradizionali, nelle zone rosse il lavoro agile va svolto tranne che per le attività indifferibili da svolgere in presenza. Sono queste le più recenti indicazioni sul lavoro pubblico nella attuale fase di emergenza, anche alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre.
LA SOSPENSIONE DELLE PROVE CONCORSUALI IN PRESENZA
Viene sospeso “lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali.. ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi .. per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”. Occorre ricordare che la citata direttiva non imponeva la sospensione delle procedure concorsuali, ma si limitava ad invitare gli enti a valutare la riprogrammazione delle prove per le quali non era già stato reso noto il calendario, mentre per quelle già indette imponeva di dare comunicazione alle autorità sanitarie e comunque prescriveva il rispetto delle misure di sicurezza e rinviava alle autonome determinazioni degli enti la possibilità di rinviare le procedure concorsuali. La limitazione non deve estendersi anche allo svolgimento degli esami orali in presenza. Non vi sono invece effetti impeditivi o di limitazione sullo svolgimento di queste procedure a distanza.
Vengono dettate un insieme di prescrizioni per dare corso ad un ampliamento del ricorso al lavoro agile, indicazione che viene accompagnata dalla previsione per cui in caso di allentamento della emergenza gli enti devono essere pronti a consentire il riavvio a pieno regime delle proprie attività.In primo luogo, ci viene detto che, “nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti” si applicano le previsioni dell’articolo 263 del d.l. n. 34/2020, quindi il collocamento in lavoro agile del 50% dei dipendenti che sono impegnati in attività che possono essere svolti con tale modalità, adeguandosi alla necessità di consentire il riavvio delle attività produttive e commerciali e garantendo l’erogazione dei servizi con “regolarità, continuità ed efficienza”.
Altra importante indicazione è la seguente, che costituisce una modifica delle previsioni dettate dall’articolo e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dello scorso 19 ottobre: “le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale” del 50% dei dipendenti che possono essere utilizzati in cd smartworking.
Due importanti prescrizioni sono dettate direttamente per i dirigenti. In primo luogo, ciascuno di essi “organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato”. Sempre ogni dirigente “adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (nb quelli che hanno figli minori di 14 anni in quarantena), nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale”.
Non meno importante è la seguente previsione: “Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale.. impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali”. Ricordiamo che le PA possono dare corso alla introduzione di ampie forme di flessibilità nell’orario di lavoro dei propri dipendenti, così da consentire la riduzione della permanenza in contemporanea di tutto il personale.
Viene ribadito che le riunioni si devono di norme svolgere a distanza e che ogni deroga a questo principio deve essere adeguatamente spiegato, dimostrando “la sussistenza di motivate ragioni”. Occorre ricordare, con riferimento alle riunioni dei consigli, che il Ministero dell’Interno ha evidenziato che, “se è vero che il legislatore non ha imposto alcun obbligo ai consigli comunali di riunirsi in modalità da remoto, è altresì vero che è data facoltà ad essi di decidere se riunirsi in tale modalità per tutta la durata della emergenza pandemica. Pertanto, spetta all'autonomia dei consigli stessi decidere in ordine alla opportunità di tornare a riunirsi in presenza prima della cessazione dello stato di emergenza e fermo restando il rispetto del distanziamento sociale previsto dalle normative emergenziali attualmente vigenti”.
Sempre in tutto il territorio nazionale viene stabilito che, “nelle PA .. in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani”.
Inoltre viene stabilito che “le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”.
Nelle zone con lo scenario di tipo 4, cd zone rosse, quindi attualmente le regioni Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria, “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”. Di conseguenza, le amministrazioni devono procedere alla individuazione delle attività indifferibili e che richiedono la presenza presso gli uffici dei dipendenti. Quindi, gli enti devono dare corso alla mappatura delle proprie attività, tornando ad applicare i criteri utilizzati nella scorsa primavera per individuare appunto le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza presso la sede e/o nei luoghi indicati dall’ente. Criteri che sono, almeno per una parte, diversi da quelli che le stesse amministrazioni devono utilizzare per il monitoraggio delle attività che non possono essere svolte in lavoro agile.
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