A seguito delle leggi cd Brunetta, d.l. n. 44/2021 e d.l. n. 80/2021, non vi sono novità per la determinazione delle capacità assunzionali degli enti locali e delle regioni. Esse continuano ad essere disciplinate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. La Corte Costituzionale ha stabilito che nelle regioni si può dare corso ad un calcolo unitario tra giunta e consiglio. Siamo in attesa del decreto attuativo che consentirà anche alle province ed alle città metropolitane di applicare le disposizioni che fissano le capacità assunzionali in relazione al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.