Nel descrivere i tre “pilastri previdenziali” disciplinati nel nostro ordinamento, si è già detto, infatti, che l’adesione a forme di previdenza di secondo e terzo pilastro - fondi pensione aperti, piani individuali previdenziali, polizze assicurative, ecc. aggiuntive rispetto ai trattamenti del sistema pensionistico obbligatorio - non potrà più essere considerata solo un benefit o un’opportunità riservata a pochi, ma costituirà sempre più, nel tempo, un “bisogno previdenziale” a cui dare risposta (ora per il futuro) per colmare il previsto gap nel «tasso di sostituzione», al momento della quiescenza.
Anche i dipendenti pubblici (con le eccezioni già richiamate), oltre alla possibilità di aderire, come la generalità dei cittadini, alle forme complementari individuali, possono da tempo sfruttare l’ulteriore opportunità offerta dai fondi pensione negoziali a loro riservati, “Espero” e “Perseo Sirio” (quest’ultimo quale risultato, a partire dall’ottobre 2014, della fusione per incorporazione del secondo nel primo), istituiti – com’è noto - dalla contrattazione collettiva (ARAN e Organizzazioni Sindacali) per i rispettivi Comparti di contrattazione.
ALCUNE DIFFICOLTÀ. Una cultura previdenziale a volte lacunosa, un’insufficiente conoscenza del funzionamento, delle garanzie e delle prestazioni offerte dai fondi pensione, ma anche una particolare circospezione da parte del dipendente pubblico (come già si è avuto modo di rimarcare) verso la trasformazione irreversibile dei TFS in TFR sono certamente tra i motivi che hanno contribuito a frenare nel pubblico impiego l’adesione dei potenziali aderenti a Espero e, in misura ancor più sensibile, a Perseo e Sirio, fin dalla loro costituzione.
In sostanza, se da un lato sembra esserci poca fiducia (e, a dire il vero, non solo tra i dipendenti pubblici) nell’affidare le sorti del proprio TFR e dei propri risparmi a soggetti terzi (il fondo pensione) - complice anche una diffidente prevenzione verso gli stessi organismi istitutivi, in particolare i sindacati, vittime (e, per alcuni, “colpevoli”, in concorso con i partiti) della sempre più diffusa tendenza all’antipolitica – dall’altro i lavoratori non sempre sono in grado di scegliere “se” e “a quale” strumento previdenziale affidarsi per integrare la pensione “pubblica” e cercare di assicurare per sé e per i propri cari delle condizioni di vita più confacenti.
Occorre però rilevare che una tardiva (o, addirittura, mancata) scelta previdenziale nell’aderire (o meno) ad una forma pensionistica complementare da parte di quanti ne avrebbero effettivamente bisogno (in particolare i più giovani) espone al rischio di compromettere il raggiungimento di un obiettivo previdenziale (costituzione di una rendita ad integrazione parziale o totale della ridotta pensione di base) che,invece, avrebbe potuto essere precedentemente realizzabile.
Con il desiderio di fornire un modesto contributo all’informazione previdenziale e, conseguentemente, contribuire alla maturazione nei lavoratori pubblici di scelte consapevoli, in questo secondo appuntamento verranno sommariamente descritti alcuni elementi sul funzionamento di un fondo negoziale e sui principali “attori” che intervengono nel complesso sistema, inclusi quelli deputati a garantire le tutele fondamentali a garanzia degli aderenti.
A tal fine si concentrerà l’attenzione sulle principali disposizioni che disciplinano Perseo Sirio, fondo negoziale che sta attraversando una fase operativa meno complessa rispetto a quella già raggiunta da Espero, che, invece, ha già avviato una gestione “multi-comparto” del proprio patrimonio (in virtù della quale consente ai propri aderenti di scegliere per le proprie contribuzioni tra più linee di investimento, più o meno “aggressive” dal punto di vista finanziario).
PERSEO SIRIO - CONTRIBUZIONI. Il “Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio”, soggetto di natura privatistica costituito in forma di associazione riconosciuta, opera in un regime «a contribuzione definita», in cui l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dai rendimenti finanziari realizzati.
L’adesione a Perseo Sirio, consentita solo ai destinatari individuati dalle parti istitutive e dai soggetti fiscalmente a loro carico, è libera e volontaria, eseguibile in qualunque momento, in costanza dei requisiti previsti.
La partecipazione a tale forma pensionistica complementare consente, nelle modalità ed in presenza dei requisiti che verranno precisati, di beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro (non altrimenti erogabile), di poter ricevere specifiche prestazioni da parte del fondo (non solo alla cessazione dalla partecipazione, quando si otterrà una rendita vitalizia e/o un’erogazione in conto capitale, ma anche infra tempore, per esempio, nel caso delle c.d. «anticipazioni») e di alcuni specifici benefici nel trattamento fiscale, sia in fase di contribuzione e tassazione dei rendimenti conseguiti, che in relazioni alle diverse prestazioni erogate dal fondo pensione.
Perseo Sirio è un fondo «a contribuzione definita» le cui modalità sono stabilite dai singoli contratti e accordi collettivi.
Per i dipendenti pubblici aderenti sono previste contribuzioni a carico del datore di lavoro, del lavoratore, nonché quote del TFR maturando, con una distinzione sostanziale basata sulla decorrenza della prima assunzione:
– lavoratori assunti successivamente al 31/12/2000 o a tempo determinato: contributo minimo a carico del lavoratore pari all’1%, contributo a carico del datore di lavoro anch’esso pari all’1%, nonché l’intero TFR maturando dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione. Il TFR viene contabilizzato e rivalutato figurativamente dall’Inps secondo specifiche disposizioni di legge e conferito a Perseo Sirio solo alla cessazione del rapporto di lavoro (con soluzione della continuità iscrittiva all’ente previdenziale), perché il fondo possa poi unirlo al patrimonio gestito direttamente e utilizzarlo per la prestazione da erogare.
– lavoratori assunti prima del 1°/1/2001: anche in questo caso il contributo minimo a carico del lavoratore è pari all’1%, così come il contributo a carico del datore di lavoro, sempre all’1%, ma è destinata alla previdenza complementare una quota pari solo al 2% della retribuzione utile ai fini TFR. In aggiunta, esclusivamente per i lavoratori cosiddetti “optanti”, già iscritti ai TFS gestiti dall’Inps (ex Inpdap) è previsto un ulteriore accantonamento pari all’1,5% della retribuzione utile ai fini TFS. Sia la quota di TFR che l’ulteriore accantonamento vengono separatamente contabilizzati e rivalutati figurativamente dall’Inps secondo specifiche e distinte disposizioni di legge, con conferimento a Perseo Sirio analogo a quanto sopra descritto.
Premesso che, ai sensi della normativa vigente, anche il TFR dei pubblici dipendenti si rivaluta nel tempo (in una misura pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali in misura fissa), per i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni dell’ex Inpdap il TFR maturando destinato alla pensione complementare, viene invece virtualmente accantonato presso tali gestioni - ora confluite nell’Inps - ma rivalutato nella misura fissata da altre disposizioni (in una prima fase, sulla base dei rendimenti del c.d. «paniere» di fondi pensione, per poi utilizzare il rendimento effettivo del fondo di riferimento, al raggiungimento dei prescritti requisiti), con fluttuazioni legate ai rendimenti derivanti dagli investimenti sui mercati finanziari.
Peraltro, ciascun aderente, al momento dell’adesione a Perseo Sirio, sceglie la misura del contributo a suo carico, con possibilità di variarla successivamente o, addirittura, di sospenderla: fermo restando il contributo minimo, la contribuzione aggiuntiva (facoltativa) è attualmente prevista fino al 10% della retribuzione utile ai fini TFR.
SCELTA CONSAPEVOLE E INFORMATA. Nell’esercizio di tale libertà di scelta, si deve tenere conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della prestazione complementare che si desidera “costruire”: occorre che ciascun aderente, grazie alle informazioni (obbligatorie e non) ed ai servizi messi a disposizione dal fondo, controlli nel tempo l’andamento del proprio piano previdenziale, per apportare – se necessario – modifiche al livello di contribuzione prescelto.
Oltre alla documentazione da fornire obbligatoriamente al potenziale aderente prima dell’adesione, entro il 31 marzo di ciascun anno Perseo Sirio invia una comunicazione contenente un aggiornamento sul fondo e sulla posizione personale dell’aderente, mentre nell’apposita sezione del sito web vengono messe a disposizione di ciascun aderente (in forma riservata ed accessibile solo previa autenticazione) una serie di strumenti e proiezioni (elaborati e diffusi secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Covip) per fornire agli aderenti indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni, nonché le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata.
LA “QUOTA”. Dal punto di vita gestionale, in capo ad ogni aderente è infatti definita una “posizione individuale” in cui vanno a contabilizzarsi nel tempo sia i versamenti che i rendimenti ottenuti dagli investimenti di tali somme sui mercati finanziari, conseguiti ad opera dei gestori specializzati scelti dal fondo, nel rispetto delle indicazioni e dei limiti posti da specifiche disposizioni a garanzia del risparmio previdenziale.
Il patrimonio del fondo è virtualmente misurato attraverso quelle che i tecnici chiamano “quota” del fondo, una sorta di unità di misura contabile, il cui valore è uguale per tutti in un certo momento, ma subisce le fluttuazioni legate agli andamenti degli investimenti: cosicché ogni aderente, in un dato momento, sarà titolare di uno specifico numero di esse, del valore corrispondente alla porzione di patrimonio afferente alla propria “posizione individuale”.
E, ancora, le contribuzioni che periodicamente afferiscono al Fondo per conto dell’aderente vengono contabilizzate nella sua “posizione individuale” e misurate in “quote”, convertendone l’importo secondo il valore assunto dalla quota in quello specifico momento.
Il valore del patrimonio del fondo Perseo Sirio e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all’ultimo giorno del mese.
Esempio : Se al “mese 1” la quota valesse, per ipotesi, 10 euro e per un certo aderente afferissero contributi pari a 100 euro, sulla sua posizione individuale verrebbe contabilizzata tale somma, corrispondente a 10 quote del fondo. Se poi quelle risorse, investite in quel periodo sul mercato finanziario, producessero, ad esempio, un rendimento del 10%, al termine del “mese 1”, sul conto della sua posizione individuale sarebbero contabilizzati 110 euro, pari a 10 quote, ciascuna del valore di 11 euro. Proseguendo, se all’inizio del mese successivo, “mese 2”, venissero conferiti ulteriori contributi pari, per esempio, a 99 euro, il conto dell’aderente ammonterebbe complessivamente a 209 euro, corrispondenti a 19 quote del fondo. E così, se tale somma, interamente investita sui mercati nel corso del periodo, producesse un rendimento, questo comporterebbe modifiche sia nella “posizione individuale” che nel valore della quota del fondo analoghe a quelle sopra descritte. Ad onor del vero, l’investimento sui mercati finanziari può anche comportare perdite, anziché guadagni, con detrimento del capitale investito: in tal caso ne risentirebbero negativamente sia il patrimonio ed il valore della quota del fondo, sia, ovviamente, l’entità delle singole posizioni individuali che compongono tale patrimonio.
Durante tutta la c.d. «fase di accumulo», cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo versamento a quando l’aderente andrà in pensione, la “posizione individuale” rappresenta quindi la somma accumulata tempo per tempo che solo, al momento del pensionamento, costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, erogata nella c.d. «fase di erogazione».
La “posizione individuale” è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui l’aderente ha diritto, anche prima del pensionamento.
POLITICHE DI INVESTIMENTO. Poiché Perseo Sirio, come tutti i fondi negoziali, non ha scopo di lucro quanto, piuttosto, di tutela e valorizzazione del risparmio previdenziale (finalizzato, cioè, alla percezione di una prestazione complementare aggiuntiva rispetto a quelle del sistema pensionistico obbligatorio), il fondo, ricorrendo a gestori professionali, investe le risorse finanziarie raccolte nell’esclusivo interesse del lavoratore, osservando le prescrizioni normative vigenti e secondo le indicazioni di investimento fornite dagli organi di gestione del fondo.
Le diverse risorse finanziarie raccolte, al netto degli oneri fiscali e di quelli trattenuti per i costi gestionali (che - come, si vedrà meglio in occasione delle riflessioni sui vantaggi derivanti dall’adesione – nei fondi negoziali sono decisamente più modesti rispetto a quelli delle forme complementari gestite dalle imprese bancarie/assicurative) sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita dal fondo e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione, pur sempre esposte al rischio finanziario, seppur prudenziali, visto le finalità statutarie.
In questa fase di avvio, il fondo Perseo Sirio propone una sola gestione mono-comparto, ma quando avvierà una gestione multi-comparto, gli investimenti verranno eseguiti anche in funzione delle macro-indicazioni derivanti dalla linea prescelta dall’aderente che potrà, nel tempo, essere variata (c.d. “riallocazione”), a scadenze prefissate, ove mutino le sue personali valutazioni di opportunità.
Va comunque sottolineato che per quanto il profilo di rischio possa essere basso e distribuito su un adeguato orizzonte temporale, l’ammontare della futura prestazione pensionistica complementare non è mai assolutamente predefinito e, piuttosto, risente di fattori legati non solo alla misura della contribuzione, alle scelte di investimento e all’andamento dei mercati finanziari, ma anche al tempo di permanenza nel fondo.
TUTELE E CONTROLLI. Il nostro ordinamento, comunque, ha dedicato al risparmio previdenziale una struttura dotata di un’impalcatura normativa volta a prevenire e tutelare “a monte” i principali rischi di tempeste finanziarie.
Sono peraltro previste diverse forme di controllo, rigorose e costanti, sulle risorse finanziarie finalizzate al risparmio previdenziale di natura preventiva e gestionale (delimitando gli strumenti finanziari ammissibili e, di fatto, guidando i fondi verso investimenti a rischio più specifico e non speculativo, ) e proteggendo in particolare i fondi pensione negoziali, per quanto è possibile con gli strumenti normativi e regolamentari, dal rischio di perdite cospicue e irrimediabili che graverebbero sui lavoratori aderenti.
Senza in ogni caso poter parlare di garanzie, occorre rilevare che sull’intero processo intervengono comunque diversi attori, sia all’interno che all’esterno del fondo, con ruoli differenziati, che vanno ad interfacciarsi nelle diverse attività, svolgendo un indispensabile compito di controllo e di tutela nell’investimento delle risorse finanziarie e nel rispetto delle norme di legge e statutarie.
Oltre ai compiti normativamente e statutariamente affidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei sindaci, assumono distinto rilievo in tal senso anche le figure del Direttore del fondo pensione, quella del responsabile del controllo interno, del responsabile del settore finanza e, non meno importante, quelle esterne dell’advisor finanziario e della società di revisione, costituendo, in un complicato sistema di equilibri legati ai compiti specifici, delle barriere sistematiche ed incisive contro le gestioni azzardate.
Le forme di controllo esterne al fondo si sostanziano poi nelle Autorità di vigilanza dei singoli settori di intervento (Covip, Banca d’Italia, Consob, Ivass, AGCM, Garante privacy, ecc.) ai quali si ricollegano poi i più generali controlli fiscali, spesso incrociati con quelli previdenziali.
Le risorse del fondo sono depositate presso una ‘banca depositaria’, che svolge per legge il ruolo di custode del patrimonio (in un conto separato da quello dell’Istituto bancario) e controlla la regolarità delle operazioni di gestione, riferendo, se necessario, direttamente alla Covip le eventuali irregolarità: la presenza di una banca depositaria è una prerogativa dell’ordinamento italiano, per assicurare una maggiore tutela agli aderenti, la cui scelta va effettuata dal fondo con procedura pubblica ed è sottoposta al vaglio della Banca d’Italia per la verifica della conformità a precisi requisiti, sia patrimoniali che organizzativi.
Occorre precisare che gli organi di gestione del fondo non effettuano direttamente gli investimenti ma, sulla base delle politiche di investimento deliberate, affidano la gestione del patrimonio ad intermediari professionali specializzati (gestori finanziari), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla Covip.
La Covip è l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare, intervenendo fin dalla fase di autorizzazione all’esercizio dell’attività per garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione tecnica, patrimoniale, finanziaria e contabile e nell’amministrazione del fondo, promuovendo la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
Ciascun lavoratore, aderendo a Perseo Sirio, ha poi l’opportunità di partecipare direttamente alla vita del fondo, insieme agli altri iscritti (lavoratori e aziende), ad esempio quando è chiamato ad eleggere i componenti dell’Assemblea dei delegati, la quale, a sua volta, procede ad eleggere i componenti degli altri Organi statutariamente previsti: va precisato a tal proposito che sia gli organi di amministrazione che quelli di controllo (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci) sono caratterizzati da una composizione “paritetica”, con uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro.