Più volte la Corte Costituzionale ha affermato che non è sufficiente, ai fini dell'individuazione dei principi di riforma economico-sociale, la qualificazione operata dal legislatore, perché occorre verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione (in particolare sentenza n. 219 del 25 luglio 1984, nonché sentenze n.355 del 28 luglio 1993, n.349 del 16 luglio 1991, n.85 del 26/2/1990, n.1033 del 22 marzo 1988).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'autoqualificazione operata dal legislatore ai fini dell'individuazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, non è ritenuta sufficiente per far recedere automaticamente la competenza legislativa esclusiva regionale, ma è necessario vagliare effettivamente la portata della norma; non ha quindi un valore ed un'estensione tale da attribuire a tutte le disposizioni e ad ogni prescrizione normativa il valore di principio e di norma fondamentale del settore.
La qualificazione del legislatore non può, quindi, assumere valore precettivo, tale da attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza, costituisce, piuttosto, un'esplicita indicazione dell'intenzione del legislatore ed acquista valore sintomatico delle caratteristiche delle disposizioni.
Inoltre, le disposizioni di dettaglio inserite nella legge che contiene norme fondamentali di riforma economico-sociale possono vincolare il legislatore regionale solo nel caso in cui si pongano in un rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione (Corte Costituzionale sentenza n. 354 del 27 luglio 1994).
Quindi, non tutte le disposizioni contenute nella legge di grande riforma economico-sociale possono ritenersi vincolanti per l'esercizio della potestà esclusiva, ma solo quelle che assurgono a principi generali di riforma (Corte Costituzionale, sentenza n. 482 del 7 novembre 1995).
Tradizionalmente, è il legislatore regionale che provvede a recepire la legge di grande riforma, modificandone la propria legislazione in conformità dei nuovi principi risultanti dalla legge di riforma.
I principi contenuti in una legge di grande riforma economico-sociale, quindi, vincolano il legislatore regionale nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva che è ad esso attribuita, mentre le disposizioni di dettaglio che accompagnano dette norme fondamentali possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali, ma solo ove siano legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze della Corte Costituzionale nn.355 del 1993 e 99 del 1987).