Il primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che“…abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità…”; Il secondo comma, in modo del tutto innovativo, colpisce con la reclusione sino a tre anni la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma“…dà o promette denaro o altra utilità…”.
A seguito della riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione la condotta di minaccia, di qualsiasi tipo ed entità, di un danno ingiusto per il privato, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso di poteri e/o di funzioni, integra il delitto di concussione, se proveniente da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio; qualora, invece, questi ultimi, abusando delle funzioni o dei poteri, sempre per farsi dare o promettere il denaro o l’utilità, prospettino al privato, con comportamenti di persuasione e convinzione non integranti minaccia, la possibilità di adottare atti legittimi, ma dannosi per il privato medesimo, ricorre il delitto di induzione indebita previsto dall’ art. 319-quaterdel codice penale, che ha lo scopo di tutelare penalmente il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa previsto dall’art. 97 della Costituzione.
Il reato in questione si configura quando il funzionario pubblico pone in essere l'abuso induttivo operando da una posizione di forza e sfruttando la situazione di debolezza del privato, che presta acquiescenza alla richiesta non per evitare un danno ingiusto, ma per conseguire un vantaggio indebito Cassazione penale, sez. VI, sentenza 13/11/2014 n° 47014) ed è contraddistinto da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno, di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, purché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.
Quanto ai soggetti dell’induzione indebita, di rilievo è l’estensione della platea attiva del reato anche al privato consenziente, anche se la pena nei confronti di quest'ultimo è alquanto inferiore rispetto a quella del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.
Secondo la giurisprudenza il delitto di induzione indebita è caratterizzato da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario, che ne trae un indebito vantaggio, un margine significativo di autodeterminazione e si distingue da quello di concussione, il quale si configura quando la condotta del pubblico ufficiale limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 04/02/2014 n° 5496).
Il legislatore, agendo sugli artt. 317 ( concussione) e 319 quater ha voluto differenziare la risposta sanzionatoria a seconda dell’effetto delle condotte che influiscono sulla libertà di determinazione del soggetto passivo: nella concussione l’abuso si manifesta attraverso una costrizione densa di violenza psichica che annulla ogni libera determinazione, mentre nell’induzione indebita l’abuso del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio si manifesta attraverso una forma di persuasione caratterizzata da una minor pressione psicologica che, pur non svuotandone la capacità determinativa, induce il soggetto ad effettuare la dazione o la promessa, indotto dalla possibilità di ottenere un vantaggio illecito.
Come riconosce la sentenza “Maldera” (Corte di Cassazione n. 12228 del 2014), la figura dell’induzione indebita appare – nelle prospettive, rispettivamente, del pubblico agente e del soggetto privato – come una sorta di “concussione attenuata” e di “corruzione mitigata dall’induzione” e si colloca figurativamente, come affermano altresì le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, «in una posizione intermedia tra la condotta sopraffattrice, propria della concussione, e lo scambio corruttivo». Dalla stessa sentenza emerge che la nuova induzione indebita non rappresenta un’ipotesi minore di concussione bensì gravita nell’orbita della corruzione, della quale condivide la logica negoziale di reato-contratto bilateralmente illecito.
A distinguere le due condotte è soprattutto la diversa modalità attuativa dell’abuso che si traduce in una “stretta” variabile sulla volontà del soggetto passivo.
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 12 aprile 2013, n. 16566 ha precisato i confini della fattispecie di induzione indebita stabilendo che essa ricorre “in quei casi in cui al privato non venga minacciato un danno ingiusto e possa, anzi, avere persino una convenienza economica dal cedere alle richieste del pubblico ufficiale laddove costui ‘induca’ al pagamento quale alternativa alla adozione di atti legittimi della amministrazione, dannosi per il privato”. La condottadeve essere certamente caratterizzata da una condizione dimetus publicae potestatise da una forma di pressione psicologica, ma la stessa deve essere più propriamente una forma di persuasione, di prospettazione della convenienza del cedere alla richiesta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, piuttosto che di minaccia.
Il pubblico agente pone in essere nei confronti del privato un’attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione.(Corte di Cassazione sez. VI, 3.12.12, n. 46207/11; Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 49718/11; Cass., sez. VI, 4.12.12, n. 33669/12).