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La figura del sostituto d'imposta

di Pierluigi Tessaro

Nella gestione ed elaborazione dei cedolini paga mensili, un ruolo fondamentale viene ricoperto dai sostituti d'imposta. Ma chi sono e cosa rappresentano queste figure? Si tratta di soggetti particolari, che si rapportano direttamente con gli uffici preposti alle riscossioni delle imposte e dei tributi, sostituendo, in tutto o in parte, il contribuente.

Possono essere ricompresi all'interno di questo contesto imprenditori, lavoratori autonomi, enti privati ed enti pubblici, e la loro caratteristica principale riguarda i rapporti che intrattengono con l'amministrazione finanziaria, poiché operano trattenendo alla “fonte” i contributi e le imposte a carico del lavoratore per poi versarli agli istituti previdenziali ed all’erario.

La figura del sostituto d'imposta è stata introdotta dall'articolo 64, comma 1, del DPR 600/73 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”), che ha disciplinato l'obbligo di adempiere da parte di “Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.

Tale obbligo risponde a precise esigenze di semplificazione dei rapporti con il fisco, che altrimenti si troverebbe con un numero nettamente superiore di contribuenti, con mancati o parziali versamenti, errori di vario genere, ecc.; oltre a ciò, bisogna rilevare la funzione fondamentale del sostituto per la riscossione e successivo versamento dei tributi e delle imposte, indipendentemente che questi siano a titolo d'imposta o a titolo d'acconto.

Se a titolo d'imposta, il sostituto adempirà a tutti gli obblighi in capo al contribuente, esonerandolo da qualsiasi adempimento, come ad esempio nel caso di compensi assoggettati a ritenuta secca e definitiva.

Se il sostituto dovesse invece operare a titolo di acconto, si procederà a trattenere un anticipo dell'imposta a carico del contribuente, ad esempio nel caso di erogazione di un compenso soggetto a ritenuta d'acconto oppure nel caso delle trattenute Irpef mensili.

In questa seconda ipotesi, il conguaglio definitivo avverrà o in sede di erogazione dell'ultima mensilità, o entro il 28-29 febbraio dell'anno successivo secondo un principio di “cassa allargato”, oppure ancora in sede di presentazione del modello 730.

Il sostituto d’imposta dovrà poi dichiarare attraverso l’emissione delle certificazioni uniche e del modello 770 i dati riepilogativi relativi all’anno fiscale precedente.

In particolare, fra marzo ed aprile, le certificazioni uniche in forma sintetica ai dipendenti, collaboratori e ai lavoratori autonomi, ed in modalità ordinaria all’Agenzia delle Entrate, che dovranno contenere, oltre ai dati fiscali necessari per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, anche gli importi dei compensi eventualmente corrisposti ma relativi agli anni precedenti, gli eventuali conguagli effettuati, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate, ecc.

Infine, entro il termine del 31 ottobre, il sostituto d'imposta certificherà in via telematica all’Agenzia delle Entrate, con il modello 770, di aver provveduto agli adempimenti disposti dalle norme in materia, ovvero ritenute operate, versamenti effettuati, crediti d’imposta utilizzati, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

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