Con il cedolino del mese di novembre si conclude la rateizzazione delle ritenute riferite agli importi delle addizionali regionali e comunali relative all’anno precedente.
Si tratta di valori che vengono addebitati mensilmente a partire dal mese di gennaio, fino a novembre compreso, in un numero massimo di 11 rate.
Per gli enti che, invece, operano i conguagli nel mese di febbraio, applicando il c.d. principio di cassa allargato, secondo le disposizioni dettate dall’art. 51 del TUIR, D.P.R. 917/86, la rateizzazione di tali valori decorre dal mese di marzo, in concomitanza con l’inizio dell’acconto sull’addizionale comunale riferita all’anno corrente.
Le addizionali appartengono alla categoria dei “tributi propri derivati”, cioè tributi i cui introiti sono attribuiti alle Regioni e Comuni, ma la cui istituzione e regolamentazione deriva da una legge nazionale, nello specifico l'articolo 50 del D.lgs.vo n. 446/97 per l’addizionale regionale e l'articolo 1 del D.lgs.vo n. 360/98 per l’addizionale comunale.
Ciò comporta che gli enti territoriali possono esercitare la propria autonomia impositiva, ma secondo precisi vincoli dettati dalla normativa statale, poiché non possono disciplinarne autonomamente i contenuti, i termini e le modalità applicative.
Nel corso degli anni le aliquote sono cresciute progressivamente, soprattutto nelle regioni alle prese con pesanti deficit sanitari, determinando quindi differenze piuttosto marcate fra le varie Regioni.
Come noto, le disposizioni relative all’applicazione delle addizionali regionali prevede una misura minima di addebito, fissata dal Governo centrale e pari all’1,23%, con la possibilità, da parte di ogni singola Regione, di operare un ulteriore addebito del 2,1% in più.
Per ciò che concerne, invece, le addizionali comunali, le aliquote variano dallo 0 allo 0,8%, con l’unica eccezione rappresentata da Roma Capitale, la cui aliquota è pari allo 0,9%.
Tuttavia, gli enti locali possono prevedere aliquote agevolate per i soggetti disabili.
Nel caso in cui i dipendenti si dovessero trovare in situazioni di incapienza, cioè senza retribuzione o con una retribuzione insufficiente a coprire le ritenute, causa, ad esempio, aspettative non retribuite, il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 98/E del 17/5/2000, al punto 6.1, ha disposto che il sostituto d’imposta dovrà prelevare l’importo non ancora trattenuto dalle retribuzioni immediatamente successive, operando, in sostanza, una riduzione del numero delle rate.
In ogni caso, comunque, il sostituto d’imposta dovrà versare all’Erario, entro il mese di dicembre, l’importo delle addizionali Irpef, anche se tale importo non è stato integralmente trattenuto causa incapienza della retribuzione del dipendente.
Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.
Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco
Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013
Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875
Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it