di Pierluigi Tessaro
Fra gli adempimenti di fine anno, particolare importanza assumono le operazioni di conguaglio, cioè il ricalcolo, su base annuale, delle ritenute effettuate mensilmente a titolo di acconto sugli importi erogati ai dipendenti.
Tali adempimenti costituiscono un obbligo per i datori di lavoro: infatti lo scopo che il legislatore si prefigge è quello di definire in maniera corretta le ritenute operate a titolo di acconto durante il periodo d'imposta, in modo da evitare al contribuente l'obbligo di presentare il modello 730 (o Unico).
Tutto ciò, ovviamente viene meno nel caso in cui, ad esempio, il contribuente abbia conseguito altri redditi, oppure nel caso in cui le addizionali regionali o comunali siano state trattenute solo in parte, oppure ancora nel caso in cui il dipendente abbia goduto del cd bonus Renzi pur non avendone diritto.
L’articolo 51 del TUIR - 917/86, prevede, inoltre, la possibilità di operare il conguaglio con il c.d. principio di cassa allargato, che prevede che le retribuzioni erogate entro il 12 gennaio dell’anno successivo debbano considerarsi di competenza dell’anno precedente.
In questo caso, i datori di lavoro potranno effettuare, in relazione all’anno precedente, operazioni di conguaglio entro il mese di febbraio, che avranno un'incidenza, oltre che sul cedolino paga del dipendente, anche sulla certificazione unica, e quindi sull’imponibile fiscale, ritenute Irpef, detrazioni d’imposta, bonus fiscali, addizionali regionali e comunali.
Pensiamo ad esempio ad un dipendente che chieda al sostituto d'imposta di considerare, durante le fasi di conguaglio, anche altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso dell'anno.
In questo caso, il dipendente consegnerà al datore di lavoro, entro il 12 gennaio, la certificazione unica rilasciata dal precedente datore di lavoro, il quale sarà tenuto ad effettuare le relative operazioni di conguaglio.
Se il dipendente fosse in possesso di più certificazioni uniche e non le avesse portate a conguaglio al nuovo datore di lavoro, l'ultima possibilità di effettuare il conguaglio sarà quello di operare obbligatoriamente in sede di dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 o, in alternativa, con il modello Unico.
È da ricordare infine l’obbligo da parte del datore di lavoro, di operare il conguaglio previdenziale sulla base della circolare Inps n. 9 del 29/1/2020, che ha rideterminato i massimali per il 2020 nella misura di euro 3.948 su base mensile ed euro 47.379 su base annua.
L'aliquota aggiuntiva dell'1% dovrà pertanto essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente l'importo mensile di 3.948 euro, con obbligo di restituzione della trattenuta nel caso di non superamento, per il 2020, del tetto di imponibile previdenziale di euro 47.379.
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