di Pierluigi Tessaro
L’art. 23, comma 3, del D.P.R. 600/73, dispone che il sostituto d’imposta deve effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il conguaglio fra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sugli stessi, tenendo conto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle “altre detrazioni” previste dal TUIR, e delle detrazioni eventualmente spettanti per oneri, previste dall’articolo 15 dello stesso TUIR.
L’articolo 15 prevede, inoltre, che il datore di lavoro attribuisca le detrazioni d’imposta previste dalle lettere c) e f) , spese sanitarie e premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
Con riferimento all’anno precedente, l’art. 51, comma 1, del TUIR, DPR 917/86, prevede questa particolare tipologia di conguaglio, stabilendo al riguardo che….. “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Applicando questo criterio, c.d. “principio di cassa allargato”, il sostituto d’imposta dovrà pertanto considerare eventuali altri redditi, corrisposti da altri datori di lavoro, comunicati entro il termine ultimo fissato dalla normativa vigente, cioè entro il 12 gennaio.
Tali operazioni avranno riflessi sulle ritenute Irpef relative all’anno precedente, detrazioni fiscali, bonus, ecc. ed incideranno, oltre che sul cedolino paga del dipendente, anche sulla successiva C.U.
Va precisato che alcuni redditi sono esclusi dal conguaglio fiscale.
Si tratta, ad esempio, dei compensi arretrati percepiti nell’anno di imposta ma relativi ad anni precedenti e, quindi, soggetti a tassazione separata.
La circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E/97 dispone, infine, che il datore di lavoro non è obbligato a riconoscere al lavoratore dipendente le deduzioni o detrazioni sostenute al di fuori del rapporto di lavoro.
Tuttavia, è facoltà del sostituto d’imposta tenere conto di altri oneri e spese deducibili o detraibili sostenute, se richiesto dallo stesso dipendente.
Ad esempio, potrebbe trattarsi di una polizza di previdenza complementare effettuata per il tramite di un istituto di credito, oppure spese mediche, spese funebri, erogazioni liberali, ecc.
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