Il comune vuole, sulla base delle previsioni del comma 221 della legge n. 208/2015, conferire al dirigente dell’avvocatura anche un altro incarico dirigenziale, segnatamente quello degli affari generali e servizi demografici. Lo può fare?
Il citato comma 221 della legge di stabilità 2016 consente ai comuni di assegnare altri incarichi ai dirigenti dell’avvocatura, incarichi che possono essere conferiti in deroga al vincolo della esclusività. Occorre ricordare che la stessa disposizione richiede alle amministrazioni una specifica motivazione: si deve dimostrare che la mancata utilizzazione di questa opportunità determina conseguenze non positive per la funzionalità dell’attività amministrativa. Si ricorda che la stessa disposizione consente di superare il vincolo della esclusività anche per i comandanti della polizia municipale.