L’art. 3 del D.P.R. 917/86 prevede che tutti i redditi percepiti ed imponibili debbano essere indicati in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo stesso articolo indica anche alcune fattispecie particolari di redditi escluse dalla dichiarazione.
Si tratta dell’assegno di maternità, per le donne non lavoratrici, previsto dalla l. 448/98, le rendite Inail, ad eccezione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, gli assegni per la collaborazione ad attività di studio o di ricerca conferiti da università ed enti pubblici, le pensioni erogate ai cittadini resi invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi, i voucher Inps per l’attività di lavoro occasionale accessorio, gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati erogati nei casi consentiti dalla legge, i trattamenti previdenziali come nel caso del TFS o del TFR.
Per quanto riguarda il TFR, bisogna precisare che tali trattamenti non vanno indicati nel modello 730 perché vengono assoggettati al regime speciale della tassazione separata, a mente dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86, dove viene specificato che la tassazione separata si applichi al “trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del C.C. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente”.
Di conseguenza, tali importi, così come le anticipazioni e le indennità equipollenti erogate a tale titolo, pur essendo indicate nella certificazione unica ai punti da 801 a 813, non devono essere dichiarati nel modello 730, perché non rientranti nel reddito complessivo ai fini del pagamento dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.