di Pierluigi Tessaro
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 49 del 25/1/2022, è nuovamente intervenuta in merito alla possibilità di assoggettare a tassazione separata alcuni istituti contrattuali erogati dopo la conclusione dell’anno.
Nel quesito posto, l’istante aveva chiesto se i compensi riferiti al “premio di risultato”, all’”indennità di responsabilità” ed all'”incremento efficienza aziendale", potevano essere assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, oppure se tali importi dovevano essere assoggettati a tassazione ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato l’articolo 51 del TUIR, che stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa, ha precisato che l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, stabilisce che sono soggetti a tassazione separata «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».
Lo scopo della tassazione separata è quello di evitare al percettore un danno o un pregiudizio che potrebbe derivargli dall’applicazione di un’aliquota fiscale sfavorevole a seguito di un ritardo non dipendente dalla sua volontà.
In particolare, le situazioni che giustificano l’applicazione della tassazione separata possono derivare da due fattispecie:
- quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.
L’amministrazione non sarà tenuta ad eseguire nessuna indagine conoscitiva in ordine al ritardo nella corresponsione degli emolumenti, nel caso in cui ricorra una delle cause giuridiche previste dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, vale a dire il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali sono corrisposti «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti».
Mentre, invece, sarà tenuta ad effettuare un’indagine conoscitiva se il ritardo viene determinato da circostanze di fatto, come nel caso della corresponsione “fisiologica” degli emolumenti in un periodo successivo rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia fiscale ha disposto che le somme erogate a vario titolo a favore dei dipendenti, sulla base di quanto rappresentato dall’istante, sono fisiologicamente corrisposte nell’anno successivo a quello di maturazione, e, di conseguenza, dovranno essere assoggettate, per la natura stessa degli emolumenti, a tassazione ordinaria.
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