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PERSONALE ASSEGNATARIO DELLE MANSIONI SUPERIORI E TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FERIE O MALATTIA

a cura di Salvio Biancardi

Recentemente l’Aran è intervenuta per fornire una risposta ad un quesito concernente il trattamento economico dei dipendenti ai quali siano state assegnate le mansioni superiori, qualora costoro si trovino in ferie o in malattia.

Si tratta della risposta CFL163 del 21 luglio 2022.

 

L’Aran nella propria risposta ha precisato che la disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del CCNL del 15/09/2000 (Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello del 01/04/1999), nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001.

Va rammentato che l’art. 8 del citato CCNL dispone che il conferimento delle mansioni superiori possa avvenire nei seguenti casi:

  • a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 4 del CCNL del 31/03/1999;
  • b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.

Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

In ogni caso, per risolvere la questione posta nel quesito, l’Aran ritiene che non si posa che fare  riferimento ai contenuti di cui all’art. 52, comma 4, del richiamato D.Lgs. 165/2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”.

Secondo l’Aran, quindi, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all’espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non viene erogata e pertanto verrebbero a mancare i presupposti di base per l’erogazione del compenso per mansioni superiori.

Diversamente, il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori medesime.

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