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Al via il rinnovo delle RSU del pubblico impiego (seconda parte)

di Daniele Perugini

In questi giorni la campagna elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nei Comparti Funzioni centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e ricerca, Presidenza del Consiglio è entrata nella fase più viva, in previsione delle operazioni di voto che si terranno nei giorni 17, 18 e 19 aprile prossimi. Dopo aver declinato alcuni elementi caratterizzanti questi organismi di rappresentanza dei lavoratori e aver riepilogato le procedure già attivate per questa tornata elettorale, il focus si concentra ora sull’evento topico della partecipazione democratica, le votazioni e, a seguito dello scrutinio, l’insediamento delle nuove Rappresentanze.

Da quando, nel novembre del 1998, si sono svolte le prime elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie, sono trascorsi ormai quattro lustri. L’appuntamento che tra pochi giorni porterà al rinnovo delle Rappresentanze segna un momento importante per il peso che queste elezioni hanno anche in termini di rappresentanza e rappresentatività negoziale.

RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ. La nascita delle RSU nel settore pubblico è riconducibile agli effetti del decreto legislativo n. 396/1997 (articolo 6) che, introducendo modifiche importanti al decreto legislativo n. 29/1993 - poi confluito nell’attuale decreto legislativo n. 165/2001 (articolo 42), a sua volta più volte modificato ed integrato - ha ridisegnato il sistema di relazioni sindacali e fissato, per la prima volta, criteri certi per la misurazione della rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva e delle prerogative sindacali. Nel settore pubblico, infatti, i voti ottenuti dalle liste sindacali per la elezione delle RSU contribuiscono, insieme al numero degli associati, alla definizione della rappresentatività. Con l’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 sono state definite le modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU, stabilendo criteri e modalità per l’effettuazione delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie in tutte le amministrazioni dei comparti pubblici. Premessa imprescindibile è che nella regolamentazione giuridica delle relazioni sindacali nelle PP.AA. la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo non assolve solo alla funzione di individuazione dei soggetti titolari dei diritti sindacali, ma anche a quella di individuare i sindacati abilitati all’attività di contrattazione collettiva nazionale: si tratta di una differenza fondamentale con i settori privati nei quali la selezione dei soggetti ammessi al tavolo della trattativa contrattuale non è giuridicamente regolata ed è affidata al rapporto di forza. Più esattamente, nel pubblico impiego sono ammessi ai tavoli di trattativa per contratti collettivi solo quei sindacati che abbiano un indice di rappresentatività del 5%, calcolato in media sul dato associativo (con riguardo al numero di iscritti di quel sindacato) e sul dato elettorale (cioè dei voti espressi in favore di quel sindacato nelle elezioni delle RSU). All’interno della contrattazione, una volta superata la soglia del 5%, i sindacati si ritrovano tutti sullo stesso piano. Per poter stipulare contratti nazionali, l’Aran deve comunque acquisire il consenso di tanti sindacati che rappresentino almeno il 51% dei lavoratori, calcolato sul dato associativo e su quello elettorale, o quantomeno il 60% dei lavoratori tenuto conto del solo dato elettorale.

VOTAZIONI. Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni per le quali sono indetti i rinnovi e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Il primo giorno (17 aprile 2018) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale - o dei seggi, qualora le Commissioni elettorali, in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, decidano di allestire più seggi che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU - nonché per le operazioni di voto. È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi e, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (19 aprile), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all’albo dell’amministrazione. Occorre precisare che per la validità delle elezioni di rinnovo delle RSU è necessario che abbia votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Il raggiungimento di tale quorum richiesto nel collegio elettorale (intendendo per collegio la sede di elezione di RSU) è la condizione, verificata dalla Commissione elettorale, per procedere alle operazioni di scrutinio. In caso negativo, infatti, si dovrà procedere ad una ripetizione delle operazioni di voto entro 30 giorni, con la partecipazione delle medesime liste e, qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nella seconda tornata, l'intera procedura dovrà essere nuovamente attivata nei successivi 90 giorni. È compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più Comuni, oppure personale del Comparto Scuola che lavora su più sedi). A differenza del settore privato, dove sono elettive solo per i due terzi dei suoi componenti, le RSU nel pubblico impiego sono interamente formate attraverso l’elezione a suffragio universale, a cui partecipa la generalità dei dipendenti, siano essi sindacalizzati o meno. Il voto è segreto e, se espresso su più liste, è considerato nullo. Si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti; nelle amministrazioni con oltre 200 dipendenti è consentito invece esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

SCRUTINIO E ATTRIBUZIONE SEGGI. Le operazioni di scrutinio, effettuate il giorno 20 aprile 2018, sono pubbliche. I Presidenti di ciascun seggio elettorale, coadiuvati dagli scrutatori, dovranno adoperarsi per garantire la correttezza delle operazioni di voto e di scrutinio: in ogni caso dovranno essere riportati nel verbale qualunque evento eccezionale e, ovviamente, gli esiti dello scrutinio, riportando anche eventuali contestazioni intervenute durante lo stesso. Nel caso di più seggi, la Commissione elettorale provvederà a riepilogare i risultati dei vari scrutini, trascrivendoli in un apposito verbale, sottoscritto dai presidenti di seggio e da almeno due scrutatori. L’attribuzione dei seggi della RSU viene effettuata dalla Commissione elettorale, sulla base delle risultanze riportate nel verbale e seguendo le disposizioni previste in merito, secondo le quali occorre calcolare il quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista. In sintesi, premesso che il numero dei seggi (cioè il numero dei componenti la RSU) è fissato dai già citati Accordi in base al numero dei dipendenti, il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti, cioè schede valide, più schede bianche, più schede nulle), ripartendo  proporzionalmente e con l’utilizzo dei c.d. “resti”  i seggi tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (ovviamente escludendo le schede bianche e nulle) e non della somma delle preferenze ai candidati delle stesse. Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai “resti” migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, al fine dell’assegnazione degli eventuali seggi rimanenti dopo il computo del quorum non è necessario che una lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma è sufficiente che sia quella che ha il resto più alto. In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze. Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. In ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti. La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione dei risultati elettorali all'albo dell’amministrazione per 5 giorni.

RICORSI ED INSEDIAMENTO RSU. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale. La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall’affissione dei risultati elettorali all’albo dell’amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell’amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali. Le RSU in ogni posto di lavoro sono titolari del potere di contrattazione decentrata su determinate materie, nonché in quelle di controllo, gestione e verifica. Per altre materie le RSU hanno diritto all’informazione preventiva, all’informazione successiva e alla consultazione. In tutti i casi, le RSU esercitano le proprie competenze congiuntamente con le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria, firmatari del CCNL. La RSU esprime sempre una posizione unitaria, anche nel caso che singoli componenti esprimano posizioni divergenti: in questo caso, la posizione dei singoli ha rilevanza solo all’interno delle RSU, ma non all’esterno di essa.

AREA RISERVATA ARAN. Come anticipato nella prima parte di questo contributo, l’acquisizione dei verbali elettorali da parte dell’Aran avverrà esclusivamente in via telematica: i verbali elettorali dovranno essere trasmessi mediante un’apposita procedura a cui le amministrazioni pubbliche dovranno accedere all’interno dell’area riservata nel sito istituzionale dell’Agenzia. Per poter accedere a tale area, ciascuna Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU deve prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente o del collegio, seguendo le disposizioni contenute nell’apposita guida disponibile on line. L’applicativo, denominato “Verbali RSU”, prevede la designazione, da parte del Responsabile legale dell’ente, del “Responsabile del procedimento Verbali RSU”. Il Rappresentante legale rimane in ogni caso responsabile, insieme al Responsabile del procedimento, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso: tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

COMITATO DEI GARANTI. Contro le decisioni della Commissione elettorale si può comunque ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'articolo 19 del regolamento elettorale, composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, presieduto dal direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Per quanto attiene, invece, alla componente datoriale, si ricorda che le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione. Il disposto dell'articolo 19, comma 2, dell'Accordo quadro esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'ARAN. Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie. Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale. Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

SUBENTRI E “CAMBI DI CASACCA”. Qualora uno degli eletti, nel corso del mandato, rassegni le dimissioni, ovvero non sia più in grado di svolgere per un qualsiasi motivo il proprio compito di rappresentanza, può essere sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Tuttavia, qualora abbiano presentato le dimissioni un numero di rappresentanti superiore al 50% dei componenti la Rsu, questa decade automaticamente e deve essere ricostruita mediante nuove elezioni. Con riguardo, invece, al c.d. “cambio di casacca” - poiché la prerogativa di fuoriuscire dall’Organizzazione sindacale nelle cui liste è stato eletto, con passaggio ad altro sindacato, è comunque riconosciuta a ciascun componente della RSU - occorre rilevare che il Regolamento per la disciplina delle elezioni delle RSU, di cui al più volte citato Accordo Quadro del 1998, nulla prevede in merito alla decadenza per tale fattispecie. La materia, peraltro, ferma rimanendo la titolarità dei voti alla lista che ha proposto tale candidato, è di stretta pertinenza della RSU, essendo esclusivamente in capo alla stessa il compito di dichiarare eventualmente decaduto un componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione all’amministrazione ed ai lavoratori interessati. Di tale questione si è anche occupato il Giudice del Lavoro che, con alcune sentenze, ha dichiarato indissolubile il legame tra i componenti delle RSU e le liste nelle quali rispettivamente si siano presentati e siano stati eletti con il sistema elettorale rigidamente imperniato sul voto proporzionale di lista. Secondo tale orientamento, apparirebbe dunque incompatibile il passaggio di un membro della RSU già eletto nella lista di un sindacato ad altra associazione sindacale, con conseguente decadenza dall’incarico. Altre sentenze, tuttavia, sono di segno opposto, non prevedendo la decadenza automatica dall’incarico ma rimettendo la decisione alla RSU stessa.

LA FIGURA DEL RLS. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata all'interno della RSU per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro. È una figura resa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dal Decreto legislativo n. 626/1994, successivamente trasfuso nel cosiddetto Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il Decreto legislativo n. 81/2008.  La legge e i CCNL attribuiscono al RLS una serie articolata di compiti e funzioni, con le identiche tutele previste per il delegato sindacale. Quattro sono i diritti fondamentali riconosciuti al RLS: diritto all'informazione; diritto alla formazione; diritto alla consultazione e alla partecipazione; diritto al controllo e alla verifica. Due i principali obblighi a cui deve adempiere, consistenti nell’avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo e mantenere il segreto d'ufficio. È evidente che per esplicare al meglio e pienamente il proprio mandato il RLS deve coordinare la sua azione con quella della RSU.

 

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