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Dott. Villiam Zanoni

Le novità previdenziali della Legge di Stabilità 2016

pensioniprevSiamo finalmente arrivati al traguardo e la legge di stabilità per il 2016 ha concluso il suo iter con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (legge n° 208 del 28 dicembre 2015 in >Gazzetta Ufficiale n° 302 del 30 dicembre 2015 - Supplemento Ordinario n° 70). Come era abbondantemente prevedibile la norma ha concluso il suo iter dopo tre voti di fiducia dei due rami del Parlamento.

Alle vicende che già eravamo abituati a commentare, questa volta se ne è aggiunta una nuova in senso positivo, e cioè il fatto che nei vari passaggi si è giunti ai voti di fiducia su un maxiemendamento confezionato in base al testo varato dalla Commissione Bilancio. Ciò non ha comunque impedito che, anche qui come ormai prassi acquisita, si siano imbarcate le vicende più svariate.

Si è sbandierata ancora una volta la volontà di respingere gli attacchi alla diligenza, ma in verità si è passati da un testo nato con 52 articoli composti da 421 commi, ad un testo intermedio formato da un solo articolo con  556 commi, per concludere con un testo finale di 999 commi.

E’ evidente che nei 478 commi aggiuntivi hanno trovato soluzione una serie di vicende lasciate in sospeso dopo il primo passaggio alla Senato, ma è altrettanto vero che diverse nuove “marchette” sono state regalate a destra e a manca.

Tornando ai contenuti, procedendo in ordine cronologico diverse sono le questioni di interesse.

La prima vicenda che può coinvolgere la pubblica amministrazione è contenuta nel comma 203 che ha per oggetto l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS: per alcuni continua il percorso di innalzamento dell’aliquota (per gli iscritti in via esclusiva alla gestione l’aliquota passa dal 30,72% al 31,72%), per altri va a completarsi lo stesso innalzamento (per coloro che sono già iscritti ad altra gestione previdenziale o sono già pensionati l’aliquota passa dal 23,5% al 24%), per altri ancora viene mantenuto il blocco già operato nei due anni precedenti (per i professionisti senza cassa di previdenza e con partita IVA, l’aliquota rimane confermata al 27,72%).

Nei commi da 263 a 272 troviamo invece tutte le vicende relative alla cosiddetta settima salvaguardia. Il comma 263 individua le fonti di reperimento delle risorse, buona parte delle quali derivano dai risparmi sulle precedenti sei salvaguardie, mentre il comma 264 è in verità la chiusura di una coda della quarta e delle sesta salvaguardia in riferimento ai lavoratori del comparto scuola e AFAM.

Avevamo già in precedenza illustrato tutte le vicende che hanno generato la riapertura di circa 5.000 posizioni riferite alla salvaguardia destinata a coloro che hanno fruito di congedi e permessi per la legge 104 nell’anno 2011, ma era rimasta appesa appunto la posizione dei lavoratori della scuola che, come è noto, scontano meccanismi di cessazione particolarmente rigidi legati all’inizio dei rispettivi anni scolastici.

Ebbene la nuova disposizione consente a questi lavoratori in via eccezionale di scegliere se cessare dal servizio immediatamente nel momento in cui ricevono la comunicazione dall’INPS, oppure all’inizio dell’anno scolastico 2016/2017.

I restanti commi regolamentano le varie modalità di accesso per le nuove 26.300 salvaguardie, fra le quali l’unica che potrà coinvolgere lavoratori delle pubblica amministrazione è quella riferita alle 2.000 posizioni di colori che hanno fruito dei congedi per handicap.

La novità principale rispetto alle precedenti similari salvaguardie (4a e 6a) riguarda il fatto che la salvaguardia è rivolta unicamente a genitori che nel 2011 hanno fruito del congedo straordinario per assistere figli handicappati. L’altra novità è lo spostamento della data entro la quale deve decorrere la pensione in deroga per poter applicare la salvaguardia: il termine è il 60° mese successivo l’entrata in vigore della riforma Fornero, e cioè il 6 gennaio 2017. E’confermata la procedura di accesso che passa attraverso la presentazione della domanda alla DTL territorialmente competente, con la precisazione che il termine per detta presentazione è posto a pena di decadenza e che scade il 1° marzo 2016.

L’altra novità attesa è contenuta poi nel comma 281 che riguarda l’opzione donne.

Avevamo già commentato questa possibilità che ora diventa definitiva, e cioè il fatto che il 31 dicembre 2015 non rappresenta più la chiusura del percorso, bensì la data antro la quale debbono essere perfezionati i prescritti requisiti (35 anni di contribuzione associati ad una età anagrafica non inferiore a 57 anni e 3 mesi), fermo restando che il trattamento pensionistico non potrà decorrere prima che siano trascorsi i 12 mesi di finestra, e che la lavoratrice potrà comunque decidere successivamente qualunque decorrenza sia a lei più congeniale.

Con i commi 282 e 283 viene invece prorogata di un anno la possibilità di fruire, in luogo del congedo parentale, dei voucher per il pagamento dei servizi di baby sitting. Detta possibilità era stata introdotta in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, della legge n° 92/2012 (riforma Fornero del mercato del lavoro).

Il comma 284 ha poi introdotto un meccanismo cosiddetto “invecchiamento attivo” attraverso il quale si da la possibilità ai lavoratori e ai datori di lavoro di trasformate il rapporto di lavoro da full time a part time per chi entro il 31 dicembre 2018 maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia, ma detta opportunità viene riservata ai soli dipendenti privati.

In verità, anche se fino ad oggi non ha trovato applicazione, un meccanismo similare è già stato previsto anche per i dipendenti pubblici dall’articolo 17 della legge n° 124/2015 (riforma della pubblica amministrazione), ma è inserito fra i criteri di una delega che ancora non ha visto l’emanazione dei decreti attuativi.

L’unico auspicio che possiamo esprimere è che le regole che verranno introdotte non siano discriminatorie fra i vari soggetti.

Seguono poi alcuni commi (da 286 a 290) che riguardano i pensionati, pubblici e privati, che meritano comunque attenzione.

Il comma 286 non fa altro che prolungare per un ulteriore biennio (2017 e 2018) i meccanismi di aggancio delle pensioni alla dinamica del costo della vita introdotti a suo tempo dalla riforma Fornero; si tratta ancora una volta di una norma restrittiva che viene finalizzata al reperimento delle risorse necessarie per finanziare le modifiche all’opzione donna e l’elevazione della no tax area per i pensionati.

Il comma 287 interviene a regolamentare una fattispecie che già in altre situazioni ha trovato soluzione. Si prevede infatti che nel caso in cui la dinamica costo vita fosse negativa (deflazione) il coefficiente di rivalutazione delle pensioni non potrà mai essere inferiore a zero.

Questo è infatti un rischio che già per 2015, con effetto dal 2016, avrebbe potuto verificarsi poiché già in diversi mesi l’indice ISTA costo vita era negativo.

Il comma 288 introduce un’altra norma transitoria che riguarda la gestione di ciò che è accaduto nel 2015. A inizio 2015, infatti, l’ISTAT aveva stimato che la dinamica costo vita sarebbe stata dello 0,3%, ma poi a conti fatti è risultata dello 0,2%.

La morale è che i pensionati hanno percepito nel 2015 una pensione più alta del dovuto il cui importo si sarebbe dovuto recuperare nel 2016. Ebbene tale recupero viene solamente accantonato per essere poi riesumato a gennaio 2017. Tutto questo a fronte del fatto che per l’anno 2016 l’ISTAT ha stimato, e l’INPS ha applicato, una dinamica costo vita sulle pensioni pari a 0%.

Un’altra novità in materia contributiva è contenuta nel comma 298 con il quale si interviene su una assurdità incomprensibile. Viene infatti abrogato l’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n° 503/1992 che prevedeva il divieto di cumulare il riscatto di laurea con il riscatto del periodo corrispondete al congedo parentale in caso di maternità fuori dal rapporto di lavoro. Visto che si tratta di riscatto oneroso per le lavoratrici tale divieto era incomprensibile.

Un’altra importante novità per i pensionati è contenuta nel comma 299. Si tratta della vicenda legata alle penalizzazioni per coloro che hanno avuto accesso alla pensione anticipata in età inferiore ai 62 anni.

Ebbene, dopo tutte le difficoltà interpretative e applicative legate alla predetta decurtazione, già con la legge di stabilità 2015 si era optato per una soluzione semplice e drastica allo stesso tempo, nel senso che dette decurtazioni non saranno più applicate nei confronti di coloro che acquisiranno il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2017, mentre dal 2018 ritornerà pienamente in vigore la decurtazione Fornero.

Quella orma generò però una sperequazione poiché per tutte le pensioni già liquidate con decorrenza fino al 31 dicembre 2014 con la relativa decurtazione nulla sarebbe cambiato non solo per il passato ma anche per il futuro.

Ebbene ora finalmente si prevede che anche a quelle pensioni verrà tolta la decurtazione, anche se solo con effetto sulle rate poste in pagamento dal 2016 in poi.

Queste sono le vicende più importanti contenute nella legge di stabilità. Ovviamente ci riserviamo di reintervenire per darvi tutti gli aggiornamenti del caso.

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