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SPETTA IL PREMIO DI 100 EURO ANCHE A CHI HA PRESTATO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DISTACCO O PERMESSO SINDACALE

di Pierluigi Tessaro

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 519 del 3.11.2020, si è espressa in merito all’erogazione del premio di € 100 a favore dei dipendenti in distacco o permesso sindacale che hanno svolto l’attività nel mese di marzo. L’Agenzia fiscale, dopo aver richiamato la precedente Circolare n. 8/E del 3.4.2020 e la successiva Risoluzione n. 18/E del 9.4.2020 di chiarimenti in merito, ha precisato che l’articolo 31, comma 6, del D.P.R. n. 164/2002 - “Distacchi sindacali”, prevede che …. “I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni”.

Il medesimo trattamento spetta in tema di permessi sindacali, con il richiamo all’articolo 32, comma 9, che dispone che ….. “I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni”.

Sulla base di quanto sopra, lo svolgimento dell’attività sindacale costituisce solamente una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e consente l’attribuzione del premio di € 100 sia nel caso in cui sia stata svolta “in presenza”, cioè in ufficio, sia nel caso che l’attività sia stata svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale.

In tale ultimo caso, però, risulta necessario che l’Amministrazione di appartenenza acquisisca idonea e comprovante documentazione attestante la presenza così da riconoscere il beneficio economico.

L’Agenzia ha, infine, specificato che il premio viene riconosciuto dal sostituto d’imposta entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio e recuperato dallo stesso attraverso l’istituto della compensazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.lgs.vo n. 241/97.

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