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Archivio "LL.PP, Servizi e Forniture"

LE DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

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LE DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

di Stefano Usai

Le linee guida ANAC n. 4 – in tema di acquisizioni nel sottosoglia comunitario e di procedure negoziate semplificate (ai sensi dell’articolo 36 del codice dei contratti), come rimodulate con la recente deliberazione n. 206/2018 (che adegua il pregresso documento del 2016 alle modifiche apportate con il decreto legislativo correttivo n. 56/2017) introduce, anche sulla spinta delle riscontrate difficoltà pratico/operative nell’applicazione/interpretazione del principio di rotazione, alcune deroghe al vincolo c.d. dell’alternanza tra imprese.

Vincolo che, semplificando, tende ad impedire che nella successione degli appalti  (con lo stesso oggetto o commessa riconducibile allo stesso settore) la stazione appaltante si rivolga  (sia nell’affidamento diretto sia nel caso di  procedure negoziate semplificate) sempre agli stessi appaltatori.

Se il RUP fa parte della commissione di gara non può svolgere le funzioni di direttore dell’esecuzione

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Se il RUP fa parte della commissione di gara non può svolgere le funzioni di direttore dell’esecuzione 

di Stefano Usai  

Con la modifica apportata al comma 4 dell’articolo 77 del nuovo codice – ad opera del decreto legislativo correttivo n. 56/2017 – il RUP può far parte della commissione di gara.

E’ questa la recente statuizione espressa dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n.  2835/2018, secondo un orientamento che, effettivamente, va consolidandosi. 

La sentenza ha però rilievo in relazione al caso in cui la stazione appaltante intenda utilizzare il RUP anche come direttore dell’esecuzione del  contratto stipulato. Direttore dell’esecuzione che rappresenta una sorta di figura omologa al direttore dei lavori nei rispettivi contratti. 

Nell’aggiudicazione di contratti comunali, secondo il Consiglio di Stato, non sussiste incompatibilità tra la funzione di presidente della commissione di gara e quella di organo che dispone l’aggiudicazione definitiva

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Nell’aggiudicazione di contratti comunali, secondo il Consiglio di Stato,  non sussiste incompatibilità tra la funzione di presidente della commissione di gara e quella di organo che dispone l’aggiudicazione definitiva

di Stefano Usai

Il Consiglio di Stato, ed in particolare con la sez. V, con due recentissime pronunce – rispettivamente la n. 2534 e 2536 -, ritorna sulla questione dell’incompatibilità dei membri della commissione di gara, in relazione all’apporto prestato per la redazione degli atti di  gara e sul ruolo del presidente della commissione e, pertanto, sulla portata interpretativa   dell’articolo 77, comma 4,  del nuovo codice dei contratti. Le due posizioni espresse con le sentenze citate sembrano, peraltro, in contrapposizione in quanto – con la prima (sentenza n. 2534)  - da un lato si ammette l’eccezione dei comuni (come stazioni appaltanti) o più in generale gli enti locali in cui il soggetto che approva la legge di gara (dirigente/responsabile del servizio) può comunque presiedere la commissione (ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 ritenuto prevalente sull’articolo  77 del codice),  mentre con la seconda (Consiglio di Stato, sez. V,  2536/2018) si ribadisce che ciò che rende incompatibile a far parte della commissione di gara è proprio l’apporto decisorio ovvero l’aver approvato le “regole” della gara.

Lo scostamento dalle linee guida ANAC deve essere motivato

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Lo scostamento dalle linee guida ANAC deve essere motivato

di Stefano Usai

La recente sentenza del Tar  Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 125/2018 affronta la questione delle modalità valutative  della commissione di gara – per l’aggiudicazione “di un software applicativo e servizi finalizzati alla gestione informatizzata e unificata dei Pronto Soccorso dei Presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie regionali delle città di L’Aquila, Chieti e Teramocon il metodo del confronto a coppie – e, in particolare, sulla rilevanza dell’eventuale scostamento della stazione appaltante rispetto alle  indicazioni fornite dalle linee guida ANAC (nel caso di specie le linee guida n. 2 in tema di disciplina  di dettaglio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

Gli obblighi di comunicazione nei riguardi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) a carico delle Stazioni Appaltanti, delle Società organismi di attestazione (SOA) e degli operatori economici

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Gli obblighi di comunicazione nei riguardi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) a carico delle Stazioni Appaltanti, delle Società organismi di attestazione (SOA) e degli operatori economici

di Giuseppe Failla

Premessa

Con questo scritto si intende affrontare il complesso impianto degli adempimenti informativi a carico in particolare delle stazioni appaltanti che vi provvedono per il tramite del responsabile del procedimento (RUP), nonché – per completezza – gli obblighi di comunicazione che gravano sugli altri soggetti che operano all’interno del sistema degli appalti pubblici, società organismi di attestazione (S.O.A.) e operatori economici privati. L’approccio al tema è di ordine pragmatico e tuttavia appare utile svolgere alcune preliminari considerazioni di ordine sistematico generale.

Concessione valida anche senza indicazione del fatturato, limiti alla suddivisione in lotti e prerogative del RUP nella verifica dell’anomalia

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Concessione valida anche senza indicazione del fatturato, limiti alla suddivisione in lotti  e prerogative del RUP nella verifica dell’anomalia

di Stefano Usai

La recente pronuncia del Tar Veneto,  Venezia, sez. I,  n. 348/2018 offre alcuni spunti pratico/operativi al RUP ed al contempo agli appaltatori sul  corretto utilizzo di alcune  prerogative della stazione appaltante.

La prima questione che viene in argomento è quella della necessità o meno di indicare nella legge speciale di gara il valore delle concessioni (nel caso di specie si trattava dell’aggiudicazione della concessione  della conduzione e gestione  di bar – e connessi distributori automatici - di alcuni ospedali e cittadella socio sanitaria). Secondo il ricorrente, non aggiudicatario, la stazione appaltante con il bando non avrebbe  fornito tutti gli elementi per una chiara definizione della base d’asta   determinando arbitrarie difficoltà agli appaltatori nella predisposizione delle offerte.

L’affidamento diretto ed il ri-affido (diretto) al pregresso affidatario

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L’affidamento diretto ed il ri-affido (diretto)  al pregresso affidatario 

a cura di Stefano Usai

Con il nuovo schema di linee guida n. 4 – dedicate all’affidamento nell’ambito del sotto soglia comunitario (sostanzialmente  riconducibile all’ambito dell’articolo 36 del codice dei contratti che disciplina  le cc.dd “procedure semplificate” ad inviti) – approvato nel mese di dicembre, sottoposto al parere (già reso, n. 361/2018) del Consiglio di Stato, l’autorità anticorruzione “riscrive”, in realtà solo in parte, le disposizioni in tema di affidamento diretto con uno sforzo di semplificazione – rispetto alle linee guida n. 4/2016 – di particolare rilevanza da un punto di visto anche pratico/operativo.

Art.42-bis TU espropri dal Commissario ad acta: serve la comunicazione avvio procedimento

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Art.42-bis TU espropri dal Commissario ad acta: serve la comunicazione avvio procedimento

a cura di Marco Morelli

Anche il decreto di acquisizione ex art. 42-bis adottato dal Commissario ad Acta necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento. E’ questo il principio di diritto che emerge, chiaramente, dalla sentenza n. 65 dell’8 gennaio 2018 del Consiglio di Stato.

La natura discrezionale del provvedimento, di per sé, impone (pure se il legislatore non lo ha detto a chiare note nella norma lo si rinviene dai principi generali del nostro ordinamento) la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90.

La giurisprudenza è assolutamente costante nell’affermare che, prima dell’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis, l’amministrazione procedente deve inviare la comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Il TAR Campania, con la sentenza n. 4233 del 4 settembre 2017 interviene sulla questione dell’uso pubblico di una strada e sui requisiti necessari

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Il TAR Campania, con la sentenza n. 4233 del 4 settembre 2017 interviene sulla questione dell’uso pubblico di una strada e sui requisiti necessari

Di Marco Morelli

Il TAR Campania, con sentenza n.4233 del 4 settembre scorso, ha trattato un tema di sicuro interesse pratico per le pubbliche amministrazioni ed i cittadini: quello delle strade di uso pubblico. Ricorda, in particolare, il Giudicante che per giurisprudenza consolidata per poter considerare assoggettata ad uso pubblico una strada privata è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo; a tale riguardo fa l’esempio del raggiungimento di chiese o di edifici pubblici.

Nelle procedure negoziate semplificate le stazioni appaltanti possono utilizzare gli “elenchi” del MEPA

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Nelle procedure negoziate semplificate le stazioni appaltanti possono utilizzare gli “elenchi” del MEPA

di Stefano Usai

Risulta di particolare pregio la recentissima pronuncia del Tar Puglia, delle  sezioni unite di Bari, n. 1018/2017 sulle  modalità pratiche da seguire – da parte del RUP della stazione appaltante  - nel caso di utilizzo di una delle forme di procedura negoziata ed in particolare,  l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 che, in relazione all’acquisizione di  beni e servizi,  prevede una procedura ad inviti contingentata ad almeno 5 operatori economici. La questione affrontata è di particolare rilevanza in quanto la stazione appaltante pugliese si inseriva nell’ambito di un progetto del Ministero dell’interno che consentiva di accedere ad un finanziamento per le opere di “ristrutturazione dell’anfiteatro comunale (in cui la citata procedura di acquisto si inseriva), nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007-2013, Piano di azione Giovani, Sicurezza e Legalità”.

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