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Edizione del 15/03/2018


Consiglio di Stato sez. III 22/2/2018 n. 1132

Nozione di operatore economico e accordi di cooperazione tra PA

Alla luce della normativa comunitaria, il Corpo dei vigili del fuoco non rientra nel concetto di operatore economico rilevante ai fini dell’applicazione della direttiva n. 2004/18/CE, in quanto esso non è soggetto che offra servizi sul mercato o, quantomeno, che offra sul mercato i servizi di interventi di soccorso pubblico, caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, che i Vigili del fuoco, a differenza dei servizi a pagamento per soccorso non urgente previsti dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 25, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (sul riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), sono tenuti ad assicurare alla collettività (al fine, tra l'altro, di salvaguardare l'incolumità delle persone), senza "oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia" (primo periodo del comma 1, cit.). 
Il servizio oggetto di convenzione non può considerarsi attività che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato dalla normativa nazionale ad offrire sul mercato, sì che, in relazione al suo espletamento, non può ravvisarsi, in capo a detto Corpo, la qualità di operatore economico che, sola, come si è detto, può valere a configurare un appalto di servizi assoggettato alla disciplina della direttiva 2004/18/CE e a quella codicistica


TAR Lazio Latina sez. I 23/2/2018 n. 92

Nomina del rup a membro della commissione di gara secondo il nuovo Codice

Il Collegio osserva che, anche a prescindere dal carattere di contratto sotto soglia dell’affidamento all’esame (rilievo al quale potrebbe opporsi che l’incompatibilità invocata è questione di “trasparenza” al rispetto del cui principio sono soggetti anche i contratti sotto soglia), l’articolo 77 è stato modificato (la nuova formulazione è in vigore dal 20 maggio 2017), nel senso di non escludere a priori la partecipazione del r.u.p. alle commissioni di gara (“la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”); nella fattispecie, se si considera la modestia dell’affidamento e soprattutto la circostanza che la stazione appaltante è un istituto di istruzione nel cui organico deve supporsi non esista personale amministrativo che abbia una particolare specializzazione in materia di gare, la partecipazione alla commissione del Dirigente scolastico che ha anche assunto la veste di r.u.p. non può essere considerata illegittima, apparendo ragionevolmente giustificata.


TAR Lazio Roma sez. III quater 20/2/2018 n. 1973

Termine di impugnazione nel caso di rito super accelerato

La disposizione di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., come introdotta dal d.lg. n. 50 del 2016, prevede espressamente ed inequivocabilmente che il dies a quo per proporre tale particolare impugnativa decorra dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni /ammissioni sul profilo della Stazione Appaltante; stante la specialità di una simile previsione, va da sé che inevitabilmente sia destinata a prevalere su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale. In particolare, l'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. è derogatorio dei principi tradizionalmente ricevuti e, prevedendo un meccanismo notevolmente oneroso per i potenziali ricorrenti, deve ritenersi di stretta interpretazione. Tale norma non può trovare diretta e testuale applicazione nel caso di mancata pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, Codice dei contratti pubblici " (Tar Lazio, Sez.III quater, n.9379/2017; Sez.II quater, n.8704/2017; Tar Campania, sez.V, n.4689/2017); 2) ne discende, pertanto, che in assenza del presupposto richiamato dalla citata norma e al fine di garantire in ogni caso un'effettiva tutela giurisdizionale l'illegittima ammissione del concorrente risultato aggiudicatario può essere prospettata in sede di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva


TAR Lombardia Milano sez. IV 21/2/2018 n. 500

Limiti di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

Come precisato dall'ANAC, nelle Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, a proposito dell'attuale art. 63, ma richiamando anche tutta la giurisprudenza formatasi in passato, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse.
Naturalmente, trattandosi di una deroga alla regola della gara pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
In altri termini, la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei


Consiglio di Stato sez. V 12/2/2018 n. 856

Istanza di rateizzazione e regolarità fiscale

Secondo costante insegnamento giurisprudenziale, “il requisito della regolarità fiscale, [...] può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell’offerta (Cons. Stato, A.P. 15/2013)”.
Non è infatti sufficiente che prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta il contribuente abbia semplicemente inoltrato istanza di rateizzazione, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell’amministrazione finanziaria.


TAR Lombardia Milano sez. I 22/2/2018 n. 5004

Finalità del giudizio di verifica dell’offerta anomala

Evidenzia il Collegio che, in linea generale, in sede di apprezzamento dell'offerta anomala, il concorrente sottoposto a valutazione non può effettivamente fornire giustificazioni tali da integrare un'operazione di “finanza creativa ”, modificando, in aumento od in diminuzione, le voci di costo, e mantenendo fermo l'importo finale.
Tuttavia, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse, e dunque inattendibili, l'impresa può dimostrare, come avvenuto nella fattispecie, che per converso, altre siano state inizialmente sopravvalutate, e che in relazione alle stesse, è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato, e credibile risparmio.
Come infatti già evidenziato, la verifica di anomalia ha la finalità di stabilire se l'offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, essendo dunque ammissibile un aggiustamento di singole voci, che trovi il suo fondamento in sopravvenienze, di fatto o normative, che comportino una riduzione dei costi, per ragioni plausibili (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.8.2017, n. 1774, 12.1.2017, n. 63).

 

AL VIA IL RINNOVO DELLE RSU DEL PUBBLICO IMPIEGO

Di Daniele Perugini 

Con l’insediamento delle nuove Camere che avverrà in questi giorni ci si auspica, come cittadini elettori, che considerarsi proficua l’esperienza delle elezioni politiche nazionali, anche se dagli esiti ancora in fieri per la formazione di un Governo. Ma ecco che, come dipendenti pubblici, si prospetta già un’altra campagna elettorale, quella per il rinnovo in ogni struttura lavorativa della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), riservato ai Comparti Funzioni centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e ricerca, Presidenza del Consiglio. Tralasciando disquisizioni sulla rappresentanza e sulla rappresentatività, che appassionano la dottrina e le assemblee sindacali, è proprio in vista di questo importante passaggio di partecipazione democratica che può esser invece utile delineare alcuni elementi delle RSU e del processo di rinnovo dei componenti che si concretizzerà nel voto dei giorni 17, 18 e 19 aprile prossimi.

IL CALCOLO DEL TETTO DI SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili deve essere calcolato con riferimento al complesso delle spese sostenute nel 2009 a questo fine o in modo analitico per singola tipologia di assunzione flessibile?

La scelta se tetto di spesa per le assunzioni flessibili con riferimento al complesso delle spese sostenute nel 2009 a questo fine o in modo analitico per singola tipologia di assunzione flessibile è rimessa per le amministrazioni locali e regionali alla valutazione autonoma, per cui si può con una deliberazione che ha natura regolamentare stabilire di calcolare tale tetto in modo complessivo.

LE ASSUNZIONI FLESSIBILI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Vi sono delle deroghe per il tetto alla spesa per le assunzioni flessibili degli assistenti sociali?

Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di bilancio 2018, per le assunzioni flessibili degli assistenti sociali che devono essere utilizzati per lo svolgimento dei compiti attribuiti ai comuni in tema di lotta alla povertà, si può superare il tetto di spesa per le assunzioni flessibili del 2009 utilizzando fino ad 1/3 delle risorse trasferite per il finanziamento di queste attività.

LA SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

Quale è il tetto di spesa per le assunzioni flessibili delle PA?

Le amministrazioni pubbliche non possono superare per le assunzioni flessibili il tetto del 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nell’anno 2009. I comuni che rispettano i tetti di spesa del personale possono effettuare assunzioni flessibili nel tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009. Gli enti di area vasta nel tetto del 25% di tale spesa.

IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

Di Arturo Bianco

Si deve in premessa evidenziare che la costituzione del fondo non costituisce oggetto né di contrattazione né di confronto. Per cui si deve sottolineare che è oggetto esclusivamente di informazione, che si deve ritenere debba essere necessariamente preventiva rispetto alla sua costituzione. Come per il passato i soggetti sindacali possono chiedere chiarimenti, segnalare errori e, se lo ritengono necessario, avanzare un ricorso al giudice del lavoro. Uno spazio di intervento, come per il passato, è previsto solamente per la integrazione della parte variabile fino allo 1,2% del monte salari 1997. Il comma 7 dell’articolo 67 stabilisce che le risorse del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non devono superare quelle dell’anno 2016.

Abemus l’APE volontaria

di Villiam Zanoni

Dopo lunga e faticosa attesa è finalmente arrivato al traguardo lo strumento di anticipazione volontaria della pensione attraverso l’A.Pe., anche se in questo caso l’acronimo tradisce il vero senso dello strumento assumendo una valenza molto generica. Infatti l’A.Pe. (Anticipo Pensionistico), introdotto sperimentalmente per un biennio, in verità ricomprende al proprio interno degli strumenti che sono tutt’altro rispetto alla pensione vera e propria, anche se tutto deriverà dal diritto (anagrafico e contributivo per la pensione di vecchiaia) e dall’importo della pensione attesa.

Anche la cosiddetta A.Pe. Social, che in verità la stessa legge definisce “indennità” (articolo 1, comma 179, della legge n° 232/2016), altro non è che una sorta di ammortizzatore sociale destinato ad alcune figure particolari del mondo del lavoro prossime alla pensione di vecchiaia, tant’è che non ha alcun carattere di onerosità.

L’affidamento diretto ed il ri-affido (diretto)  al pregresso affidatario 

a cura di Stefano Usai

Con il nuovo schema di linee guida n. 4 – dedicate all’affidamento nell’ambito del sotto soglia comunitario (sostanzialmente  riconducibile all’ambito dell’articolo 36 del codice dei contratti che disciplina  le cc.dd “procedure semplificate” ad inviti) – approvato nel mese di dicembre, sottoposto al parere (già reso, n. 361/2018) del Consiglio di Stato, l’autorità anticorruzione “riscrive”, in realtà solo in parte, le disposizioni in tema di affidamento diretto con uno sforzo di semplificazione – rispetto alle linee guida n. 4/2016 – di particolare rilevanza da un punto di visto anche pratico/operativo.

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEI PROSSIMI ANNI

Quali sono le capacità assunzionali dei prossimi anni?

Allo stato attuale della normativa sono la sostituzione integrale del turn over nei comuni che non erano assoggettati al patto di stabilità, la utilizzazione del 100% dei risparmi nei comuni fino a 5.000 abitanti con un rapporto inferiore al 24% tra spesa del personale ed entrate correnti e, sulla base dell’articolo 3, comma 5, del DL n. 90/2014, il 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente in tutti i comuni.

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Le capacità assunzionali degli anni precedenti possono essere utilizzate in quale misura e senza limiti procedurali?

Le capacità assunzionali degli anni precedenti possono essere nella stessa misura prevista nell’anno in cui sono maturate. Per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Sicilia e della Campania possono essere utilizzate solamente se l’ente le aveva previste nella programmazione del fabbisogno dell’anno in cui sono maturate.

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Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

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